Doppia posizione Inps (Cass. n. 14674/2013)

Redazione 11/06/13
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Ordinanza

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

“Il consigliere relatore osserva quanto segue.

1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 418 del 2010, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS nei confronti di F.C.G., avverso la sentenza del Tribunale di Novara del 9-23 luglio 2009 che annullava le cartelle esattoriali che avevano costituito oggetto di tre distinti giudizi di opposizione poi riuniti, dichiarava F.C.G. da iscrivere nella Gestioni Commercianti dal 1 gennaio 2000 e che da tale data lo stesso era tenuto al pagamento dei contributi alla predetta Gestione.

2. Il F. aveva fatto opposizione alle suddette cartelle con cui veniva contestata la mancata iscrizione alla gestione commercianti affermando di essere iscritto a fini contributivi nella gestione separata presso l’INPS.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS prospettando l’obbligo della doppia contribuzione.

4. Le parti intimate non hanno svolto difese.

5. L’INPS deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203, 207 e 208, e censura in tal modo la parte della sentenza relativa alla asserita incompatibilità tra l’iscrizione alla gestione separata e l’iscrizione alla gestione commercianti.

6. La Corte d’Appello, infatti, ha affermato che in applicazione della L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione esclusivamente alla gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza. Spetta all’INPS individuare l’iscrizione all’assicurazione corrispondete all’attività prevalente.

7. Il motivo di ricorso appare manifestamente fondato.

E’ stato infatti ritenuto da ultimo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17076 del 08/08/209 che “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208”.

E’ stato infatti emanato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: “La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”.

Ossia, questo criterio dell’”attività prevalente” non opera per i rapporti di lavoro – quelli a carattere autonomo – per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest’ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36.

Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare il criterio dell’”attività prevalente”;

rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio semplificante (dell’art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio – dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l’iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un’unica attività d’impresa – quella “prevalente” – con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale.

Questa essendo quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica, la controversia in esame è di agevole soluzione perchè il concorso di attività del F. è, nella specie, tra quella di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetto ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quello di socio lavoratore della società stessa.

E’ stato altresì precisato, dalla sentenza sopra citata, che il medesimo D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost..

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, (sollevata dalla Corte d’appello di Genova in riferimento all’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 102 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, in relazione ali articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848).

8. Il Collegio condivide e fa proprie le osservazioni che precedono e ritiene, quindi, che il ricorso deve essere accolto. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta tutte le opposizioni proposte da F.C.G.. In ragione del complesso iter normativo e giurisprudenziale sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta tutte le opposizioni proposte da **** G.. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.

Redazione