Dopo il rifiuto da parte del Consiglio di Stato di sospendere gli effetti di una sentenza favorevole all’annullamento degli atti di una gara, la Stazione appaltante rinnova la procedura

Redazione 04/07/11
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N. 01274/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02401/2009 02401/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2401 del 2009, proposto da***

contro

Regione Lombardia;

nei confronti di***

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 00182/2009, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota dell’11 gennaio 2011, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2011 il Cons. ************** e uditi per le parti gli avvocati ********* e ******;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 23 marzo 2009 e depositato in controinteressata 24 marzo del 2009, la società Ricorrente Development s.r.l. ha proposto appello per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della sentenza del 17 dicembre 2008, depositata in controinteressata 22 gennaio 2009, con la quale il T.A.R. Lombardia – Sezione I ha accolto il ricorso presentato da **************************************** avverso gli atti della gara indetta dalla Regione Lombardia ed aggiudicata alla Ricorrente Development s.r.l. stessa, concernente l’affidamento del servizio di elaborazione dati per la valutazione esterna della qualità delle determinazioni emocronocimetriche con fornitura ematologici – lotto n. 3.

Con ordinanza n. 2286 del 5 maggio 2009, depositata in pari controinteressata, la Sezione V di questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che “non appare dubbia – ad un primo esame – la fondatezza del ricorso di I grado, cui l’appello cautelare non ha opposto argomenti che inducano alla riforma della sentenza appellata”.

La Regione Lombardia ha proceduto alla rinnovazione degli atti della predetta gara e la Ricorrente Development s.r.l., con nota dell’11 gennaio 2011, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui il ricorso proposto in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

***************, Presidente

************, Consigliere

**************, ***********, *******************************, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione