Domiciliatario cambia studio: i termini per il gravame decorrono dalla comunicazione al nuovo indirizzo (Cass. n. 13599/2013)

Redazione 30/05/13
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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 2.11.2005 emessa nell’ambito di una causa civile tra S.R. e B., il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione proposta ai sensi dell’art.170 D.P.R. n. 115/02 da S.R. avverso il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., F.P.L. , riduceva l’importo originariamente liquidato.
Per la cassazione di tale ordinanza ricorre F.P.L., che con unico motivo d’annullamento denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2966 c.c. e degli artt. 136 e 170 c.p.c. e 170 D.P.R. n. 115/02, nonché il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.
Deduce, al riguardo, che il ricorso ex art.170 D.P.R. cit. è stato presentato da R..S. il 3.12.2004, e quindi ben oltre il termine di decadenza per proporre l’opposizione avverso il decreto di liquidazione, emesso il 12.1.2004, depositato il 2.3.2004 e comunicato al difensore di detta parte l’8.4.2004 nel domicilio eletto risultante agli atti di causa, e poi il 27.5.2004 nel nuovo domicilio, sulla base della presunta conoscenza da parte della cancelleria del mutato indirizzo dello studio professionale del difensore. In tal modo, prosegue parte ricorrente, il Tribunale ha di fatto esonerato l’opponente dall’onere di provare il fatto impeditivo della decadenza, ossia l’aver comunicato alla cancelleria la variazione del luogo del domicilio eletto. Richiama, quindi, giurisprudenza di questa Corte secondo cui in caso di trasferimento in altro indirizzo dello studio professionale del difensore domiciliatario, questi ha l’onere di informarne la cancelleria, a nulla rilevando l’eventuale comunicazione effettuata al consiglio dell’ordine d’appartenenza. Pertanto, conclude parte ricorrente, la notifica (rectius, comunicazione mediante notifica) del decreto di liquidazione del compenso al c.t.u. effettuata nel luogo in cui la parte aveva eletto domicilio era da ritenersi valida, sicché non ricorrevano le condizioni di rimessione in termini per proporre l’opposizione.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso diretto trattandosi della verifica di un fatto processuale, si rileva che del decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., depositato in cancelleria il 2.3.2004, furono effettuate al difensore di S.R. tre comunicazioni, mediante notifica dell’ufficiale giudiziario, il 31.3.2004, T8.4.2004 e il 18.5.2005, tutte e tre senza esito a causa del trasferimento del difensore domiciliatario.
Risulta che andò a buon fine, invece, la comunicazione effettuata presso il nuovo studio professionale di quest’ultimo il 5.6.2004 (e non il 27.5.2004, come si legge nel ricorso) di talché rispetto a tale data il ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/02, depositato dalla S.R. il 24.6.2004, deve ritenersi tempestivo.
Orbene, il fatto che il difensore domiciliatario abbia l’onere di comunicare alla cancelleria le variazioni del proprio studio e che, per contro, quest’ultima non abbia l’obbligo di ricercare il nuovo recapito professionale cui indirizzare le comunicazioni, le quali pertanto possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante agli atti del processo (così Cass. nn. 5079/10 e 7394/08), non esclude che la comunicazione debba comunque essere effettuata mediante consegna dell’atto a persona che si dichiari legittimata a riceverlo per conto del difensore, perché la consegna è requisito indispensabile affinché si perfezioni qualsivoglia il procedimento di comunicazione.
Né varrebbe equiparare quoad effectum il caso di specie all’ipotesi di cui all’art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita. Anche in tal caso, infatti, l’ufficiale giudiziario incaricato dalla cancelleria di effettuare la comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento mediante notificazione, avrebbe dovuto depositare in cancelleria il relativo biglietto, facendo constare il tutto con la consueta relata di notifica.
Pertanto, essendo mancata la consegna dell’avviso prima della notifica del 5.6.2004, e dovendo il giudice verificare d’ufficio le condizioni di ammissibilità dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. cit., deve concludersi che l’opposizione sia stata tempestivamente proposta.
2. – In conclusione il ricorso va respinto.
3. – Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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