Documento di valutazione del rischio e d.lgs. n. 81/2008 (Cass. pen., n. 33502/2012)

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LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA 

Maggioli Editore – Novità settembre 2012

 

 

Massima

Il nesso eziologico tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo non può desumersi esclusivamente dall’omessa previsione del rischio nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del D.Lgs. 626/1994. In tal senso, infatti, occorre che tale rapporto sia accertato in concreto, rapportando gli effetti derivanti dall’omissione all’evento dannoso poi concretizzatosi.

 

1. Questione

Il Tribunale di Massa ha condannato il datore di lavoro alla pena della sola ammenda per i reati:

a) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 per non aver provveduto alla redazione del documento di valutazione del rischio;

b) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), dello stesso Decreto Legislativo, per non aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

c) di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, comma 1, lettera b), e all’articolo 55, comma 4, lettera a), per non aver provveduto alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi.

Avverso la sentenza il datore di lavoro ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, che non è stato accolto, deducendo: a) l’erronea applicazione dell’art. 20 della L. 758/1994 perchè, al momento dell’accesso della polizia giudiziaria, il datore di lavoro, unico legale rappresentante della società, era assente e non le era stato successivamente assegnato un termine per la regolarizzazione delle violazioni; b) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla mancata considerazione della circostanza che, al momento dell’accesso dei carabinieri e della redazione dei verbali ispettivi, i lavori erano ancora fermi alla base dell’edificio, non comportando alcun pericolo concreto per la sicurezza dei dipendenti operanti all’interno del cantiere; c) l’illegittimità della condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali.

 

2. DVR ed omissione

Il D.Lgs. 626/1994, nel disciplinare gli obblighi del datore di lavoro, prevedeva all’art. 4, comma 2, che il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valutasse tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, e all’esito di tale valutazione elaborasse un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; documento questo che doveva essere custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.

Lo stesso D.Lgs. 626/1994, art. 89 ha poi previsto che il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione, tra le altre norme, dell’art. 4, commi 2, cit.. E’ invece il D.Lgs. 81/2008 art. 55 – non applicabile nella specie ratione temporis – che contempla, per la violazione dell’art. 29, comma 1 (mancata redazione del documento di valutazione dei rischi), la più grave pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400.

 

3. Rassegna giurisprudenziale

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione prevista dal combinato disposto degli artt. 89, comma 1, e 4, comma 2, del D.Lgs. 626/1994 (obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro) non soltanto l’omessa redazione del documento di valutazione, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento. (Fattispecie nella quale la violazione, pur essendo stato redatto il documento di valutazione, è stata ugualmente ravvisata difettando nel documento l’individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi). (Cass. pen., Sez. III, 04/10/2007, n. 4063).

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo non può essere desunto soltanto dall’omessa previsione del rischio nel documento, di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 626/1994 (documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro), dovendolo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell’omissione all’evento che si è concretizzato.(Nella specie, con riferimento all’infortunio sul lavoro causato dal trascinamento delle braccia dell’operatrice nei rulli in movimento di un macchinario, la sentenza impugnata aveva affermato che ove fosse stato operato l’inserimento della previsione di tale rischio nel suddetto documento, l’infortunio sarebbe stato evitato). (Cass. pen., Sez. IV, 04/12/2009, n. 8622).

Integra il reato previsto dall’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 626/1994, l’esecuzione di interventi di bonifica ed isolamento di materiali contenenti amianto, non seguita nè dalla valutazione del rischio amianto nè dall’indicazione di tale rischio nel relativo documento di valutazione (cosiddetto D.V.R.), in quanto la presenza di amianto rende necessario un programma di manutenzione e controllo periodico delle operazioni già eseguite. (Cass. pen., Sez. III, 17/11/2010, n. 1791).

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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