Divieto assoluto da parte del sindaco dell’utilizzo di un locale seminterrato a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità (Cons. Stato n. 5361/2012)

Redazione 18/10/12
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SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello numero di registro generale 6945 del 2012, proposto dal sig. L. M. in qualità di Presidente dell’Associazione culturale italo – araba di Legnano e comuni limitrofi, rappresentato e difeso dall’avv. ************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, piazza Santa Maria Maggiore n. 12;

contro

Comune di Legnano in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Milano, Sezione III, n. 01618/2012, resa tra le parti, concernente divieto assoluto di uso del locale seminterrato posto in via (omissis) a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità – risarcimento danni

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. *************** e uditi per le parti gli avvocati nessuno è comparso per le parti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Rilevato che oggetto del giudizio è il provvedimento contingibile ed urgente con il quale il Sindaco del Comune appellato ha vietato in modo assoluto l’utilizzo dei locali, condotti dalla parte appellante, nei quali questa svolge la propria attività culturale e religiosa;

Rilevato che la parte appellante contesta il provvedimento, oggetto del giudizio, e la sentenza di primo grado sottolineando il fatto che i Vigili del Fuoco hanno attestato l’idoneità dei locali dei quali è stato ordinato lo sgombero ad accogliere un massimo di centocinquanta occupanti e che tale circostanza è stata trascurata dal primo giudice;

Rilevato che la veridicità di tale elemento è stata dimostrata in punto di fatto;

Ritenuto, di conseguenza, che le ragioni di tutela della pubblica incolumità, affermate dall’Amministrazione, sono dimostrate solo in tali limiti;

Ritenuto, in ulteriore conseguenza, di dover condividere la principale argomentazione dell’appellante, secondo la quale l’utilizzo dello strumento di cui all’art. 54 del testo unico degli enti locali è consentito nei limiti in cui la situazione di pericolo è positivamente accertata, mentre eventuali altri esigenze devono essere affrontate con gli ordinari strumenti autoritativi di cui dispone l’Amministrazione;

Ritenuto, di conseguenza, di dover accogliere, nei limiti di cui sopra, l’appello in epigrafe, per l’effetto annullando, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato;

Ritenuto di dover respingere la pretesa risarcitoria non essendo stata dimostrata la lunghezza del periodo durante il quale l’appellante non ha potuto utilizzare i locali di cui si tratta;

Ritenuto che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza

 

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 6945/12, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui inibisce totalmente l’uso dei locali di cui si tratta.

Compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012

Redazione