Distanze legali: solo dopo che è stata accertata la violazione delle distanze legali, tra gli alberi e il balcone del vicino, il giudice può ordinarne l’estirpazione (Cass. n. 10502/2013)

Redazione 06/05/13
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Svolgimento del processo

1. – Il giudice di pace di Palermo, in accoglimento della domanda di M.A., ordinò a G.M. e V.C. di estirpare un ficus ed un eucaliptus e di potare gli alberi del giardino annesso alla loro abitazione in quanto i primi si trovavano a distanza dal balcone del M. inferiore a quella legale ed i secondi ne ostruivano la visibilità.

Avverso detta sentenza la G., essendo nelle more deceduta la V., propose appello.

2. – Il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 24 gennaio 2006, rigettò il gravame.

In ordine al primo motivo, con il quale la G. deduceva che il giudizio si sarebbe dovuto dichiarare estinto per essere stato riassunto, dopo la dichiarazione di incompetenza per materia, emessa dal Pretore nel febbraio 2000, solo nel novembre 2001, ben oltre il termine di quattro mesi assegnato dal giudice, e che inoltre la V. era stata citata in riassunzione dopo il suo decesso, avvenuto il (omissis), il Tribunale rilevò che l’atto di riassunzione era stato notificato dal M. tempestivamente, anche se non al domicilio eletto, in data 20 aprile 2000. La notifica era stata eseguita a mani del coniuge della G.. Dopo la dichiarazione di contumacia di quest’ultima, il M. aveva chiesto al giudice di pace la concessione di un termine per rinotificare l’atto di citazione, e la notifica era stata eseguita ritualmente. La fattispecie si inquadrava, pertanto, nella previsione normativa dell’art. 291 c.p.c., che consente il rinnovo della notifica inficiata da nullità.

Quanto alla questione della notifica alla V. dopo il suo decesso, osservò il Tribunale che l’evento non risultava al M..

Nel merito, il giudice di secondo grado ritenne priva di fondamento la censura relativa al preteso errore del c.t.u. nella misurazione della distanza delle piante dalla proprietà dell’appellato, in quanto il consulente aveva specificato che la distanza del ficus dal balcone del M. era di circa un metro, ed aveva aggiunto che limitava con l’enorme apparato fogliare la libera e piena veduta dello spazio circostante: dati, codesti, oggetto di labile contestazione e riscontrati dalla documentazione fotografica allegata alla relazione.

Anche il pregiudizio alla visibilità del balcone del M. provocato dall’albero di eucaliptus risultava, oltre che dall’accertamento in loco del c.t.u., dai rilievi fotografici prodotti dal M..

Entrambe le piante risultavano poi piantate a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 892 c.c..

Quanto alle altre piantagioni, andava confermata la statuizione relativa alla potatura delle stesse sino all’altezza del balcone dell’appartamento del M. in quanto il pregiudizio cagionato, oltre che essere descritto nel testo della relazione, risultava dalla documentazione fotografica allegata alla stessa.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre G.M. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso M. A..

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 c.c., degli artt. 299 e 300, e dell’art. 102 c.p.c., nonchè dell’art. 139 e segg., e dell’art. 164 c.p.c., comma 2. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel ritenere regolare la notifica dell’atto di citazione in riassunzione e configurabile la sanatoria di cui all’art. 164 c.p.c., comma 2. Infatti, essendo la signora V. deceduta il (omissis), cioè dopo la prima riassunzione nulla e prima della seconda riassunzione, ella non sarebbe stata più in possesso della capacità giuridica nè della capacità di agire e quindi non avrebbe potuto più essere citata in giudizio. Trattandosi di riassunzione, poi, la legittimazione a contraddire sarebbe passata integralmente agli eredi della stessa de cuius, tra i quali sussisteva litisconsorzio necessario. Ed ancora, trattandosi di riassunzione, si sarebbe verificata la fattispecie di cui all’art. 299 c.p.c., e il processo si sarebbe interrotto di diritto per il decesso della parte convenuta prima della sua costituzione: sicchè, per verificarsi la sanatoria di cui all’art. 164 c.p.c., comma 2, avrebbero dovuto essere evocati in giudizio tutti i soggetti passivamente legittimati quali eredi della de cuius.

Dunque, essendo stata citata in giudizio una persona deceduta, la citazione sarebbe stata nulla, e così pure la sentenza impugnata. In ogni caso, sarebbe errata la motivazione di detta sentenza nella parte relativa alla verificazione della sanatoria della nullità della citazione per effetto della citazione in giudizio di una persona che era già deceduta.

2. – La censura è priva di fondamento.

Il giudice unico del Tribunale di Palermo ha osservato che l’atto di riassunzione era stato notificato a mani del coniuge della G., anche se non al domicilio eletto. Quindi, dopo la dichiarazione di contumacia della convenuta, aveva chiesto al giudice, a norma dell’art. 291 cod.proc.civ., la concessione di un termine allo scopo di rinotificare l’atto. La notifica era stata effettuata ritualmente nei termini stabiliti.

Ciò posto, correttamente il giudice di secondo grado ha escluso che, nella specie, potesse trovare applicazione la norma di cui all’art. 291 c.p.c., comma 3, che prevede la estinzione del processo nella sola ipotesi in cui l’ordine di rinnovazione della citazione non sia stato affatto eseguito.

3. – Con la seconda doglianza, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 892, 894, 896 e 907 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., e delle norme sull’onere della prova, nonchè dell’art. 115 c.p.c., relativamente alla individuazione dei fatti pacifici e delle modalità della contestazione. Avrebbe errato il Tribunale nell’ordinare la estirpazione dell’albero di ficus e dell’eucaliptus.

Si ritiene che, in base all’art. 892 c.c., comma 3, e art. 894 c.c., il giudice di merito avrebbe avuto l’obbligo di verificare che fossero state effettivamente misurate le distanze legali degli alberi al fine di accordare o meno il diritto alla estirpazione.

La misurazione della distanza del tronco dell’albero dalla linea del confine alla base esterna del tronco all’epoca della piantumazione ovvero dalla linea stessa al luogo ove era stata fatta la semina non è stata effettuata dal c.t.u., che ha accentrato l’indagine solo sulla lesione di diritti di veduta o di luce dell’attore. E la motivazione della sentenza adotta un diverso parametro non previsto dalla legge e quindi illegittimo.

4. – La censura è fondata nei termini che seguono.

L’art. 894 c.c., dispone che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quella prevista dalla legge. E l’art. 892 c.c., comma 3, prevede che la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina.

In presenza di tale quadro normativo, effettivamente, come denunciato dal ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accertare il rispetto delle distanze prescritte, da calcolare dalla base esterna del tronco, e, solo in caso di comprovata violazione delle stesse, ordinare la estirpazione.

5. – Conclusivamente, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso, mentre deve esserne accolto il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene designato nel Tribunale di Palermo in persona di altro giudice, cui viene demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio -, il quale la riesaminerà alla stregua di quanto rilevato sub 4.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Palmi in persona di altro giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 ottobre 2012.

Redazione