Disabili – Diritto all’indennità di accompagnamento: è necessaria un’invalidità totale (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L., 19/3/2015, n. 5555)

Redazione 19/03/15
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Il Caso: la Corte di Appello territoriale rigetta la domanda di un invalido diretta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di accompagnamento, prevista dall’art. 1 l. n. 18/1980.Gli eredi di A.A. promuovono ricorso contro tale pronuncia, asserendo che erano state disattese le conclusioni dell’ausiliare officiato, che aveva riconosciuto il beneficio a decorrere dal settembre 2010.
La Corte di Cassazione, alla stregua della giurisprudenza formatasi in merito alla L. n. 18 del 1980, art. 1, ricorda che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile.
Pertanto, devono sussistere due requisiti concorrenti: 
a) l’invalidità totale; 
b) l’impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tali requisiti non ricorrono nel caso di specie. A.A. ha una semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana, con difficoltà (ma senza impossibilità).
Le conclusioni rassegnate dall’ausiliare nominato in appello, con riferimento alla legge n.222 del 1984, non hanno alcuna pertinenza con la vicenda in esame ove la capacità lavorativa specifica svolta dall’assistita non assume rilievo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 19/3/2015, n. 5555
(Omissis)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. La Corte d’appello di Reggio Calabria, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rigettata la domanda di A.A. tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.
3. Gli eredi di A.A. ricorrono, con due motivi (violazione di legge e vizio di motivazione), dolendosi che la Corte territoriale abbia disatteso le conclusioni dell’ausiliare officiato in grado di appello che aveva riconosciuto il beneficio richiesto a decorrere dal settembre 2010.
4. L’INPS ha resistito con controricorso.
5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dell’Interno sono rimasti intimati.
6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte formatasi in merito alla L. n. 18 del 1980, art. 1, che ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile.
7. In base alla norma occorre che sussistano due requisiti concorrenti: a) l’invalidità totale; b) l’impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
8. Sotto il primo profilo è necessaria, pertanto, la sussistenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilita civile ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 (Cass. sez. lav., 9.9.2008 n. 22878; Cass. sez. lav., 7.4.1998 n. 3597; Cass. sez. lav., 22.4.1995 n. 4555).
9. Sotto il secondo profilo è altresì necessario che il soggetto si trovi, secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti, quindi, diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
10. Nella fattispecie la statuizione della Corte territoriale, svolta sulla base della predetta interpretazione della normativa che regola la materia in punto di autonoma deambulazione, si appalesa adeguatamente motivata anche quanto alle conclusioni, disattese, rassegnate dall’ausiliare nominato in appello, per essere state svolte, con riferimento alla legge n.222 del 1984 e, dunque, senza pertinenza alcuna con la vicenda in esame ove la capacità lavorativa specifica svolta dall’assistita non assume rilievo.
11. Peraltro va anche aggiunto che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del requisito sanitario anche quanto all’insussistente impossibilità di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana e avverso tale proposizione, costituente ratio decidendi, non è stata introdotto nel giudizio impugnatorio innanzi a questa Corte alcun mezzo d’impugnazione.
12. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è sufficiente che anche una sola delle ragioni fondanti la decisione gravata non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v. ex multis, Cass. SU 10374/2007; Cass. 13906/2007; Cass., SU 16602/2005).
13. Ne consegue il rigetto del ricorso.
14. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005 e successive conformi).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese
(Omissis)

 

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