Diritto bancario: la violazione della privacy del correntista non comporta di per sé un danno (Cass. n. 17014/2011)

Redazione 04/08/11
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
rilevato che, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. ed ai difensori delle parti: “Il relatore, cons. **************, Letti gli atti depositati, Osserva:

La S. propose contro la Cassa di Risparmio di Ferrara domanda risarcitoria, L. n. 196 del 2003, ex art. 152, sostenendo: di avere incaricato una persona di effettuare per suo conto un versamento presso una filiale della Banca; che l’addetto allo sportello aveva rilasciato a quella persona in busta aperta una contabile bancaria con l’indicazione del saldo di conto corrente.

Il Tribunale di Ferrara ha respinto la domanda ritenendo non provata nè la condotta illecita della Banca, nè l’esistenza di un danno risarcibile. La S. propone ricorso per cassazione a mezzo di quatto motivi. Resiste la Cassa con controricorso.

I motivi sono tutti infondati. La ricorrente discute di incapacità a testimoniare dei dipendenti della Banca, senza allegare e dimostrare di avere sollevato la relativa eccezione nel giudizio di merito. Per il resto, la sentenza s’è adeguata ai principi espressi da Cass. SU 26972/2008 (quanto alla necessità che il danno non patrimoniale sia allegato e provato) e da Cass. 4366/2003 (quanto al principio secondo cui la lesione della riservatezza non è per se stessa foriera di un pregiudizio risarcibile ed il danno lamentato deve essere provato secondo le regole dell’art. 2043 c.c.).

Il relatore propone, dunque, che il ricorso sia respinto.”; la ricorrente ha depositato memorie per l’udienza;

ritiene che:

le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, in quanto le memorie depositate non apportano argomenti idonei a pervenire a diverso esito;

dunque, il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte resistente delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Redazione