Diritto a fruire di permessi retribuiti per cariche amministrative (Cons. Stato n. 5266/2012)

Redazione 12/10/12
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Fatto e diritto

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il l’Emilia-Romagna respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 1235 del 1990 proposto da ***************, dipendente della sede INAIL di Modena, nei confronti dell’ente datoriale per sentir accertare il proprio diritto ai permessi retribuiti ex art. 35-ter d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 1983, n. 131, quale membro dell’assemblea e del consiglio direttivo del Consorzio intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti di Carpi, nonché quale componente della Commissione studi e del Collegio dei revisori dei conti della Federambiente associata alla CISPEL (Confederazione italiana servizi pubblici enti locali), per l’attività di partecipazione alle relative riunioni durante l’orario lavorativo.
Il Tribunale amministrativo regionale basava la statuizione di rigetto sul rilievo che i permessi retribuiti richiesti dalla ricorrente erano riservati dalla legge ai prestatori di lavoro (pubblici e privati) che ricoprivano cariche elettive sulla base di pubbliche elezioni, mentre non erano estensibili a cariche ricoperte sulla base di mere nomine o designazioni da parte degli organi esecutivi degli enti locali e/o dei relativi consorzi e associazioni, sicché, non avendo la ricorrente provato l’assunzione degli incarichi in questione sulla base di pubbliche elezioni, la relativa pretesa non poteva trovare accoglimento.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, deducendo l’erronea interpretazione degli artt. 4 l. 27 dicembre 1985, n. 816, e 35-ter l. 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui il Tribunale amministrativo regionale aveva limitato l’applicazione dell’istituto in questione alle sole cariche elettive, in quanto (secondo l’assunto dell’appellante) il citato art. 35-ter non distingueva tra componenti eletti e non eletti degli ivi previsti organismi, ai cui lavori avevano diritto di partecipare i dipendenti pubblici e privati usufruendo di permessi retribuiti.
L’appellante chiedeva dunque, in riforma dell’appellata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
3. Costituendosi in giudizio, l’INAIL contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto con rifusione di spese
4. In esito al deposito e allo scambio di memorie difensive, all’udienza pubblica del 10 luglio 2012 la causa veniva trattenuta in decisione. In prossimità dell’udienza l’INAIL, in persona del Commissario straordinario nominato con i poteri del Presidente in virtù di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2012 di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con memoria del 24 maggio 2012 si è costituito in giudizio con un nuovo difensore.
5. L’appello è infondato.
L’art. 4 l. 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali) – che trova il proprio antecedente nell’art. 2 l. 12 dicembre 1966, n. 1078 -, nel testo in vigore all’epoca dei fatti di cui è causa prevede che i lavoratori dipendenti, tenuti all’adempimento di un mandato elettorale in un organo amministrativo degli enti locali e negli altri organismi ivi tassativamente elencati hanno diritto a permessi retribuiti per l’intera giornata di convocazione dei consigli comunali o provinciale, rispettivamente per la partecipazione alle riunioni degli organi degli altri organismi ivi contemplati.
L’art. 35-ter d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l’anno 1983), convertito dalla l. 26 aprile 1983, n. 131 – invocato dall’odierna appellante a fondamento della propria pretesa – recita (nel testo all’epoca in vigore):
“Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione degli enti locali, delle loro aziende e delle associazioni dei comuni alle attività effettuate dagli organi nazionali e regionali dell’ANCI, dell’UPI, dell’AICCE, dell’UNCEM, della CISPEL e delle sue Federazioni.
Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei propri organi elettivi alle attività nazionali e regionali delle associazioni di cui al comma precedente, deliberate dal competente organo dell’ente, dell’azienda o dell’associazione dei comuni fanno carico al bilancio degli stessi”.
Dal combinato disposto delle due norme si evince in modo chiaro e univoco che l’istituto dei permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi di cui al citato art. 35-ter si applica alle sole cariche elettive, per tali dovendosi ritenere le cariche ricoperte all’esito di elezioni pubbliche e non anche le cariche ricoperte in virtù di altri titoli, quali nomine o designazioni da parte degli organi esecutivi degli enti locali o degli organi direttivi dell’associazione o del consorzio, oppure elezioni interne alle relative articolazioni associative o consortili.
Tale interpretazione, oltre ad essere aderente al dato testuale della richiamata disciplina legislativa, è altresì rispettosa della relativa ratio, tesa a consentire anche ai lavoratori dipendenti la partecipazione agli organi elettivi delle amministrazioni locali e dunque a garantirne l’effettività del diritto di elettorato passivo in condizioni di parità con altre categorie. È proprio la valenza costituzionale del diritto di elettorato passivo che – sulla base di un prudente bilanciamento degli interessi in gioco – giustifica la previsione legislativa, secondo cui l’espletamento delle attività inerenti alle cariche elettive in questioni comporti, entro i limiti e secondo le modalità di legge, la sospensione sull’obbligazione di eseguire la prestazione lavorativa.
La natura eccezionale dell’istituto, connotato dalla rigida predeterminazione legislativa delle diverse cariche elettive e del tipo di agevolazioni che vi sono connesse, osta ad un’interpretazione estensiva o analogica, oltre i casi espressamente previsti, sicché anche sotto il profilo in esame l’interpretazione propugnata nell’appellata sentenza merita conferma.
Ne consegue che, non avendo l’odierna appellante provato di ricoprire le cariche, in relazione alle quali richiede i permessi retribuiti, in virtù di pubbliche elezioni, il ricorso è stato correttamente disatteso dal Tribunale amministrativo regionale, con assorbimento di ogni altra questione.
Per quanto esposto, l’appello va respinto.
6. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 6204 del 2008), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza; condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012

Redazione