Dipendente comunale: sospensione cautelare dal servizio perché sottoposto a quattro procedimenti penali, uno dei quali sfociato nel rinvio a giudizio (Cons. Stato n. 5354/2012)

Redazione 18/10/12
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FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata il TAR Puglia – sez. staccata di Lecce ha accolto il ricorso di M. V., responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Monteparano, per l’annullamento della delibera di Giunta n. 366 del 5 settembre 1997, con la quale veniva disposta la sua sospensione cautelare dal servizio perché sottoposto a quattro procedimenti penali, uno dei quali sfociato nel rinvio a giudizio.

2. Il Tribunale adito accoglieva il motivo nel quale era stata dedotta la violazione dell’art. 27, comma 2, del C.C.N.L. del 6 aprile 1995 per il comparto Enti locali, a causa della mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di pervenire alla sanzione disciplinare del licenziamento.

3. Nel presente appello il Comune soccombente chiede la riforma della sentenza, criticando la lettura data dal Giudice di primo grado alla citata previsione di C.C.N.L.

Sostiene che la prognosi sull’applicabilità della sanzione espulsiva non è imposta nel caso, come quello oggetto di giudizio, in cui i procedimenti penali concernono fatti “direttamente attinenti al rapporto di lavoro”, ma la diversa ipotesi, parimenti contemplata dalla norma contrattuale, di fatti diversi, come evincibile dalla formulazione letterale della stessa ed in particolare dall’impiego della disgiuntiva “o”.

4. V. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello, ribadendo che l’art. 27 cit. impone all’amministrazione di emettere il provvedimento di sospensione solo nei casi di maggiore gravità, tali da sfociare poi con la sanzione risolutiva del rapporto di impiego.

5. L’appello è fondato.

Ha infatti ragione l’amministrazione appellante a sostenere che nel caso di rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro il potere di sospensione cautelare è riconducibile al potere datoriale di autotutela durante il tempo occorrente alla definizione del procedimento penale su detti fatti, in funzione preventiva di possibili pregiudizi al regolare funzionamento del servizio ed al prestigio dell’amministrazione.

Tale interpretazione è avvalorata dalla formulazione letterale, in cui le due ipotesi sono grammaticalmente distinte attraverso la disgiuntiva “o”.

6. La delibera giuntale impugnata risulta pertanto conforme alla ridetta previsione di contratto collettivo e conseguentemente, in accoglimento dell’appello, deve essere riformata la sentenza di primo grado, dovendosi respingere il ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso.

Condanna l’appellato M. V. a rifondere al Comune appellante le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012

Redazione