Diniego riconoscimento causa di servizio (Cons. Stato n. 219/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 19/01/12
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FATTO e DIRITTO

1. – La signora *****************, con le figlie *********, ********** e **************, in qualità di eredi di **************, già assistente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per fisica inabilità dal 1° settembre 1988, impugna la sentenza del T.A.R. della Campania – Napoli n. 6968 del 2006, che ha rigettato il ricorso del D. F. per l’annullamento del decreto n. 6143/95 del 25.9.1995 del Ministero dell’Interno – Dipartimento del Pubblica Sicurezza -, con il quale veniva negata al ricorrente la pensione privilegiata, nella parte in cui non riconosce la dipendenza da causa di servizio della affezione “epatopatia cronica cirrotica”.
2. – Le appellanti affermano che la sentenza del T.A.R. ha omesso qualunque esame circa il nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata, trascurando la documentazione medica esibita e non disponendo la necessaria istruttoria per verificare la validità dei pareri espressi dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dal Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, pur in presenza di precedenti riconoscimenti della causa di servizio da parte di due commissioni mediche ospedaliere. La Corte dei Conti, sezione di Napoli, davanti a cui era stato impugnato lo stesso decreto ministeriale, sotto il profilo del diniego della pensione privilegiata, è giunta a conclusioni opposte, avendo disposto un’istruttoria, affidata al Collegio medico-legale – sezione speciale presso la medesima Corte dei Conti, per dirimere i contrastanti pareri medico legali allegati agli atti di causa.
3. – E’ acquisita agli atti una memoria dell’Amministrazione con documentazione attinente alla vicenda del D. F..
4. – La causa va in decisione all’udienza del 4 novembre 2011.
5 – Il Collegio giudica infondato l’appello.
5.1. – Il provvedimento impugnato in primo grado – come già rilevato dalla sentenza del T.A.R. – è legittimo alla luce della sua piena conformità alla procedura stabilita dall’art. 178 del D.P.R. n. 1092 del 1073, all’epoca vigente, e alla completezza della istruttoria medico-legale svolta, che si riflette nella sua motivazione.
5.2. – I pareri espressi dalle commissioni ospedaliere di Cagliari e Napoli non sono rilevanti alla luce dei pareri espressi dagli organi specificamente individuati dalla legge come competenti nella procedura amministrativa riguardante la concessione della pensione privilegiata. L’Amministrazione dal canto suo si è anche avvalsa della facoltà prevista dalla norma di ricorrere ad una seconda valutazione medico legale dopo il primo parere negativo. Nessuna censura di omissione, disattenzione o difetto di istruttoria può esserle pertanto attribuita.
5.3. – Non rileva in questa sede neppure il diverso esito del giudizio espresso dalla Corte dei Conti, la quale ha accolto la domanda di concessione della pensione privilegiata per i profili di competenza di quella giurisdizione e sulla base di un’autonoma attività istruttoria svolta nel suo ambito.
5.4. – I provvedimenti adottati dall’Amministrazione al riguardo mantengono pertanto piena e autonoma validità per gli effetti che sono ad essi riconosciuti.
6. – L’appello deve essere respinto e va di conseguenza confermata la sentenza del T.A.R., che ha respinto il ricorso di primo grado.
7. – Nei diversi orientamenti espressi dagli organi amministrativi e giurisdizionali che si sono pronunciati sul caso, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione