Diniego richiesta di collocamento in congedo con diritto a pensione (Cons. Stato n. 223/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 19/01/12
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FATTO e DIRITTO
Il brigadiere della Guardia di Finanza ********* con istanza del 30/9/1999 chiedeva all’Amministrazione di appartenenza di essere collocato in congedo con diritto a pensione, avendo maturato anni 31 di contributi e possedendo anni 45 di età anagrafica.
Tale istanza veniva respinta dall’Ufficio Comando presso il Comando del Nucleo Regionale Polizia Tributaria del Lazio, con provvedimento n.01801 del 14/01/2000, “atteso che il medesimo non è in possesso dei requisiti previsti”.
L’interessato impugnava tale determinazione innanzi al Tar per il Lazio, che, con sentenza n.7209/2004 , dopo aver “sorvolato” sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, in quella sede resistente, respingeva il proposto gravame, giudicandolo nel merito infondato.
Avverso tale decisum insorge ora il B., che eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del TAR in ordine alla controversia de qua e nel merito deduce i seguenti motivi:
Violazione del combinato disposto tra l’art.16 comma 1 del dlgs n.165/97 e l’art.1 comma 27 lettera b della legge n.335/95. Violazione dell’art.59 comma 55 della legge n.449/97 e dell’art.1 del D.M. 30/3/1998. Violazione dell’art.15 delle disposizioni preliminari del codice civile. Incongruità ed insufficienza della motivazione;
Violazione e falsa applicazione dell’art.15 disposizioni preliminari del codice civile; violazione ed omessa applicazione dell’art.1 comma 27 della legge n.335/95; violazione ed omessa applicazione dell’art.6 comma 1 del dlgs n.165/97 e relativa illogicità ed incongruità della motivazione assunta.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
All’udienza pubblica di trattazionela causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, come sopra accennato, il primo giudice, relativamente alla eccepita non spettanza al giudice amministrativo del potere di conoscere della controversia all’esame, ha ritenuto di non assumere alcuna posizione in ordine alla fondatezza o meno dell’eccezione di inammissibilità, ma il presente Collegio rileva come un siffatto operare si riveli manchevole, rivelandosi sicuramente ineludibile l’esame di una siffatta questione pregiudiziale.
Il vizio di difetto di giurisdizione dedotto in via preliminare dalla difesa del B., per altro lui stesso autore dell’atto introduttivo davanti al T.A.R., si appalesa fondato.
Sia dal tenore letterale dell’istanza a suo tempo avanzata che dai motivi di impugnazione di primo grado e d’appello, l’interessato, ancorché in sede di impugnazione di un atto di diniego, rivendica in concreto l’accertamento del diritto ad essere collocato a riposo con fruizione del trattamento pensionistico.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, quando la pretesa giurisdizionale azionata ha per oggetto il riconoscimento di un diritto patrimoniale, sub specie del diritto alla pensione(come nella specie), la giurisdizione a conoscere della spettanza o meno di tale diritto non appartiene al giudice amministrativo, bensì alla Corte dei conti (Cons. Stato Sez. IV 12/1/005 n.39).
In altri termini, nel caso in cui, come quello all’esame, viene proposta una vera e propria azione di accertamento del diritto a percepire il trattamento di quiescenza (tant’è che le doglianze attengono all’applicabilità della disciplina pensionistica), non v’è motivo per cui della causa non debba occuparsene il giudice delle pensioni (Con Stato Sez. III 6/2/2001).
In ragione della fondatezza dell’eccezione dedotta dall’appellante, va, allora, dichiarato, in riforma dell’impugnata sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia de qua, fatti salvi, in applicazione della regola della translatiojudicii, come sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 2007, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, effetti che andranno conservati nella prosecuzione del processo innanzi al giudice di questa munito.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione, fatti salvi gli effetti relativi alla “translatio judicii”.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ordina che la preste sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Redazione