Diniego permesso di soggiorno: automatismo ex artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, T.U. n. 286/98 (Cons. Stato n. 5695/2012)

Redazione 08/11/12
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SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7048 del 2012, proposto da:
F. E. A., rappresentata e difesa dagli avv. ti ***************** e ************, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via G.B.Morgagni, 2/A;

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA, sezione II n. 266/2012, resa tra le parti, concernente il diniego del permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, anche per la Questura di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. ***************** e uditi per le parti l’avvocato ********* e l’avvocato dello Stato *******;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i presupposti per una decisione immediata in forma semplificata.

Considerato che:
-la Questura di Firenze ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da ********, motivando il diniego in ragione della condanna penale per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 c.p.;
-proposto ricorso avverso tale atto, il Tar lo ha giudicato infondato sul rilievo che, ai sensi dell’art. 4, co. 3, del d.lgs. 286/1998, tale condanna costituisce un motivo che automaticamente impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno;
-con il presente appello si contesta detto automatismo, assumendo che l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare la situazione complessiva dello straniero;
Rilevato che:
-secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, anche di questa Sezione, la condanna per uno dei reati di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, nella versione attualmente in vigore, comporta in via generale il rifiuto automatico del permesso di soggiorno come anche del suo rinnovo;
-nel caso di specie, tuttavia, reputa il Collegio che non sia corretto affermare che il fatto di reato commesso dall’odierna appellante rientrasse davvero nel campo di applicazione dell’art. 380 c.p.p. nel senso di comportare l’arresto obbligatorio in flagranza;
-infatti, sebbene il fatto sia stato qualificato come un furto aggravato ai sensi dell’art. 625 co. 1, n. 2) prima ipotesi – “se il colpevole usa violenza sulle cose” – si deve tuttavia tenere conto, quanto meno in questa sede, della speciale tenuità del fatto, trattandosi della sottrazione di un paio di calze e di uno shampoo, per un valore stimato nel capo di imputazione di soli 21 euro; danno tanto più modesto in quanto riferito ad un grande esercizio commerciale;
– ricorre quindi la circostanza attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 4 del c.p. la quale, per espressa previsione del citato art. 380 c.p.p., sottrae la fattispecie al regime dell’arresto obbligatorio in flagranza, con ciò che ne consegue in ordine all’applicazione dell’art. 4 co. 3 del d.lgs. 286/1998;
– non rileva in contrario il fatto che in sede penale non sia stata espressamente menzionata l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., perché si è trattato di una sentenza “patteggiata” con la concessione delle attenuanti generiche (prevalenti sulle aggravanti) verosimilmente ritenute, in quel contesto, comprensive ed assorbenti anche delle attenuanti specifiche, come si ricava anche dalla minima entità della pena irrogata;
-da ciò consegue il venir meno dell’automatismo inerente al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998;
Ritenuto che:
-per tale ragione, l’appello, con il quale sono dedotti oltre alla violazione dell’art. 4, co. 3, del d.lgs. 286/1998 anche vizi dell’istruttoria e della motivazione, è fondato e va accolto, conseguendone la riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado l’annullamento del rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno;
-vi sono sufficienti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012

Redazione