Diniego di sanatoria del Comune per intervento realizzato in area nella quali siano consentite solo opere di risanamento conservativo (Cons. Stato n. 5707/2012)

Redazione 12/11/12
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Rilevato che ragioni di connessione oggettiva e soggettiva giustificano la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati;

Rilevato che :

– con le sentenze gravate il Primo Giudice ha respinto i ricorsi proposti dall’odierna appellante avverso i provvedimenti con cui il Comune di Modena ha negato alla ricorrente la sanatoria richiesta per le opere di ampliamento realizzate nell’appartamento sito in Via (omissis) e ha ordinato la demolizione delle opere abusive;

– il diniego di sanatoria è motivato con riferimento al disposto dell’art. 33, lett. a), L. 28 febbraio 1985, n. 47, “in quanto l’opera in oggetto realizzata nell’ambito di un fabbricato vincolato a risanamento conservativo determina un evidente peggioramento architettonico di Piazza Pomposa”;

– Ritenuto che le sentenze appellate sfuggono alle censure articolate in sede d’appello alla stregua delle seguenti considerazioni:

– il diniego di sanatoria costituisce la doverosa applicazione della disciplina dettata dall’art. 14 delle norme tecniche d’attuazione del P.R.G. che, per le aree comprese nel centro storico (zona A), consente solo interventi di restauro scientifico o risanamento conservativo finalizzati alla conservazione e alla salvaguardia di quegli elementi che concorrono a qualificare il contesto ambientale, vietando ogni costruzione, anche di carattere provvisorio;

– viene quindi in rilievo un vincolo urbanistico di assoluta inedificabilità che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, impedisce la sanatoria dell’opera abusiva in esame, concretatasi nella sostanziale sopraelevazione dell’edificio e nella costruzione di un nuovo vano;

– risulta pertinente al caso di specie il condivisibile insegnamento giurisprudenziale (Cons. Stato sez. V, 25 settembre 1995, n. 1346) secondo cui l’art. 33, comma 1, l. n. 47/1985 citato, richiamato dal provvedimento impugnato e applicabile anche ai vincoli imposti in sede di pianificazione urbanistica, esclude la condonabilità degli interventi edificatori realizzati in aree nelle quali siano consentite solo opere di risanamento conservativo;

– non sono suscettibili di valutazione i nuovi profili di censura sviluppati dall’appellante in sede di memoria senza l’articolazione di rituali e tempestivi motivi aggiunti ex art. 104 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto, pertanto, che gli appelli meritano reiezione e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza nei sensi in dispositivo specificati;

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Modena, delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 6.000//00 (seimila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012

Redazione