Diniego di rinnovo permesso di soggiorno: condanna irrevocabile per traffico di sostanze stupefacenti (Cons. Stato n. 5546/2011)

Redazione 17/10/11
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L’attuale appellante, cittadino del Marocco, regolarmente residente in Italia, alla scadenza del suo permesso di soggiorno ne ha chiesto il rinnovo. Con provvedimento emesso dal Questore di Milano il 31.12.2008, notificato in data 4.2.2009, l’Amministrazione ha negato il rinnovo basandosi sulla circostanza che l’istante era stato condannato in data 26.9.2006 ad un anno e quattro mesi di reclusione con sentenza del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile, per traffico di sostanze stupefacenti.

2. L’interessato ha proposto ricorso al TAR Lombardia che l’ha respinto.

3. Con l’odierno atto di appello l’interessato ripropone le doglianze già avanzate in primo grado.

Egli sostiene che la condanna riportata non può considerarsi di per sé sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, dovendosi tener conto in ogni caso, come stabilito dall’art.5, 5°comma, d.lgs. n.286/1998, della “sopravvenienza di nuovi elementi”.

4. L’appello è infondato.

Come ha ritenuto questo Consiglio in fattispecie analoghe a quella in esame, l’art.4, 3° comma, d.lgs. n.286/1998 individua una serie di fattispecie criminali (e tra esse i reati in materia di traffico e spaccio di stupefacenti) considerate di per sé come ostative alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla pericolosità sociale del soggetto (cfr. in termini Cons.St. VI, n.2866/2006 e n. 415/2008).

E” ben vero che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, 5° comma, d.lgs.cit., il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno presuppone l’esame di eventuali motivi sopravvenuti, ma nel caso in esame non possono giovare all’istante la lunga durata del suo soggiorno in Italia, o il suo buon inserimento lavorativo.

Ed invero gli “elementi sopravvenuti” cui fa riferimento l’art.5, 5° comma, sono quelli che vengono ad integrare i titoli e i requisiti originariamente mancanti o incompleti; quando però l’impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno sia costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge -nella fattispecie la pregressa condanna penale- il solo “elemento sopravvenuto” di cui si possa eventualmente tener conto è il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa (ad esempio, una sentenza di appello o di cassazione, ovvero di revisione, che faccia venir meno la condanna).

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione