Diniego del permesso di soggiorno: il provvedimento non costituisce atto vincolato in relazione alla situazione esistente al momento della richiesta (Cons. Stato n. 2576/2013)

Redazione 13/05/13
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SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2013, proposto da:
******** X, rappresentato e difeso dagli avv. ************* e ****************************, con domicilio eletto presso l’avv. **************************** in Roma, via Nazionale n. 54;

contro

Ministero dell’Interno, ****** – Prefettura di Lucca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 01647/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e ****** – Prefettura di Lucca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il Cons. ****************** e uditi per le parti gli avvocati *************** e dello Stato *******;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con gli impugnati provvedimenti del Questore e, poi, del Prefetto di Lucca è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino albanese ******** X per sussistenza di precedenti penali ritenuti automaticamente ostativi, costituiti da condanna in materia di stupefacenti intervenuta nell’anno 2005, confermata nel 2009 e divenuta irrevocabile nell’anno 2010;

Rilevato che:

– secondo l’art. 5, co. 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e ss.mm.ii. il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno non costituisce atto vincolato in relazione alla situazione esistente al momento della richiesta, ossia non deve limitarsi a verificare la sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa (come, ad es., una condanna penale), ma occorre che siano valutati gli elementi sopravvenuti e rispetto ai quali l’interessato possa fornire in sede procedimentale opportuni chiarimenti; inoltre, lo stesso art. 5, co. 5, nell’ultimo periodo aggiunto dall’art. 2 del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5, richiede che, in sede di rilascio, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si debba tener conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale;

– le disposizioni di cui innanzi possono trovare applicazione nei riguardi dell’attuale appellante, sia per le sue condizioni familiari, stante la presenza di coniuge e figlia minore nata in Italia, sia per la durata quantomeno dall’anno 2003 del suo soggiorno nel territorio nazionale;

– costituisce difatti orientamento interpretativo delle disposizioni introdotte nell’art. 5, comma 5, del t.u. dal citato d.lgs. n. 5 del 2007, espresso da questa Sezione, che la particolare considerazione da esse riservata a colui che abbia usufruito (quale parte attiva o quale parte passiva) di un ricongiungimento familiare va logicamente estesa anche in favore dello straniero che abbia analoghe relazioni familiari ma non abbia avuto bisogno di esperire la procedura di ricongiungimento in quanto il nucleo familiare è già unito (cfr., ex multis, Cons. St., questa sez. III, 17 maggio 2012 n. 2856).

– nel caso in trattazione, dunque, deve escludersi che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno consistesse in un’attività strettamente vincolata, residuando invece plurimi spazi di discrezionalità, in particolare riguardanti la valutazione degli elementi predetti in uno con quella della pericolosità sociale dell’interessato con specifico riferimento al momento di adozione della determinazione sull’istanza di rinnovo, quindi tenuto conto del tempo del commesso reato, del grado della sua oggettiva gravità, della condotta successiva e di ogni altro opportuno indice;

Ritenuto pertanto che:

– alla stregua delle considerazioni che precedono e diversamente da quanto asserito dal primo giudice, i decreti impugnati si rivelano illegittimi;

– conseguentemente, in riforma della sentenza appellata il ricorso di primo grado dev’essere accolto e, quindi, gli stessi decreti vanno annullati, salvi restando, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da adottarsi in conformità ai principi di cui innanzi in sede di rinnovo del procedimento;

Ritenuto, infine, che la peculiarità della vicenda consiglia la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013

Redazione