Diniego concessione cittadinanza italiane e: valutazione dei fatti alla luce dello stato attuale (Cons. Stato n. 2920/2013)

Redazione 28/05/13
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SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 2170/2013 RG, proposto dal sig. ************, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto in Roma, via Montebello n. 109,
contro
il Ministero dell’interno, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. II-quater, n. 7723/2012, resa tra le parti e concernente il diniego di concessione della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 12 aprile 2013 il Cons. Silvestro *********** e uditi altresì, per le parti, l’avv. ****** e l’Avvocato dello Stato ***********;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in fatto che il sig. ************, cittadino ghanese ed in Italia da ventidue anni, ove risiede in Povegliano Veronese (VR), il 17 novembre 2008 ha chiesto al Ministero dell’interno la concessione della cittadinanza italiana;
Rilevato che il sig. A. rende noto d’aver al riguardo ricevuto la nota ministeriale del 28 gennaio 2011, con cui la P.A. procedente gli ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza de qua ai sensi dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione ad un decreto penale del GIP di Verona, in data 18 settembre 2007, recante la sua condanna per guida in stato d’ebbrezza;
Rilevato altresì che, nonostante le controdeduzioni del patrono del sig. A. in ordine alla estinzione del predetto reato giusta decreto del GIP di Verona in data 20 aprile 2011, il Ministro dell’ interno ha emanato il decreto del successivo 2 agosto, recante il rigetto dell’istanza stessa;
Rilevato inoltre che il sig. A. ha impugnato il rigetto ministeriale innanzi al TAR Lazio, il quale, con sentenza n. 7723 del 12 settembre 2012, ne ha però respinto il ricorso;
Rilevato quindi che il sig. A. ha proposto il presente appello, deducendo in punto di diritto l’erroneità della sentenza impugnata: A) – per non aver valutato l’uso incongruo, nella specie, della discrezionalità da parte della P.A. sulla situazione complessiva dell’ appellante; B) – per aver assecondato la statuizione della P.A. basata unicamente, ed in modo generico, un decreto penale di condanna (peraltro, per un reato contravvenzionale) nel frattempo già estinto ben prima del rigetto impugnato in primo grado;
Considerato in diritto che l’appello è meritevole d’accoglimento, in quanto il TAR ha in concreto basato il rigetto dell’impugnazione di primo grado sull’ampia discrezionalità della P.A. in tema di concessione della cittadinanza italiana, ancorché l’uso della potestà discrezionale si debba fondare sui ben noti canoni di ragionevolezza e di proporzionalità;
Considerato al riguardo che la valutazione discrezionale sull’ integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto anche degli illeciti penali da questi commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, ma non può legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto;
Considerato inoltre che, per quanto possa esser reputato fonte di rilevante allarme sociale la guida di autoveicoli in stato di ebbrezza, non risulta, dalla serena lettura del provvedimento impugnato in primo grado, che la P.A. abbia valutato, al di là del dato fattuale del decreto penale di condanna (peraltro di un reato meramente contravvenzionale, previsto dal codice della strada a prevenzione di eventuali sinistri, senza che in concreto risulti siano stati provocati incidenti, tanto meno con danni) l’effettiva gravità della vicenda, la quale si sostanzia in un caso isolato e risalente rispetto alla data della statuizione della P.A. stessa, nonché a quel tempo già dichiarato dal medesimo Giudice che emise il decreto penale di condanna;
Considerato di conseguenza che è mancata, da parte della P.A., la motivata e globale valutazione di siffatta vicenda, compresi le implicazioni e gli effetti sulla posizione complessiva dell’appellante, essendo non assistito da seri profili d’adeguatezza e proporzionalità un giudizio sì discrezionale, ma anche completo e preciso su tal posizione come s’è definita al momento della statuizione;
Considerato, quindi, che spetta alla P.A. di fornire adeguata contezza di tutti gli elementi indicati dall’appellante e comunque evincibili dalla di lui posizione personale, valutandola ora per allora pure alla luce dei fatti della presente causa;
Considerato, infine, che l’appello va accolto nei sensi fin qui esaminati, fermo restando che il Ministero dovrà nuovamente pronunciarsi sulla pratica, esercitando l’inerente discrezionalità; mentre giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 2170/2013 RG in epigrafe), lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, con salvezza dell’ulteriore attività del Ministero intimato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 aprile 2013

Redazione