Diniego accesso: occorre provare la rigida “necessità” e non mera “utilità” documento” (Cons. Stato n. 3137/2013)

Redazione 07/06/13
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FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II, con la sentenza n. 1935 del 5 dicembre 2012, ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso, proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento del provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Prato prot. n. 89911 del 10.7.2012, che ha rigettato l’istanza dell’accesso presentato dalla ricorrente il 22-27 giugno 2012 e per l’accesso agli atti richiesti con istanza del 27 giugno 2012.
Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che a seguito di ispezione effettuata in data 7 giugno 2012 dalla Polizia Municipale di Prato, veniva riscontrata la presenza della Sig.ra Geng Quantjin che, pur non essendo in possesso della prescritta abilitazione, svolgeva lezioni di teoria in lingua cinese; alla stessa veniva pertanto notificato un verbale per violazione dell’art. 123 del Codice della strada; la società ricorrente presentava, in data 27 giugno 2012, istanza di accesso, relativamente:
– all’ordine di servizio in assolvimento del quale il giorno 7 giugno è stato effettuato il sopralluogo e redatto il verbale di accertamento S0392008 concernente la istante;
– alla copia completa del verbale contenente nome e cognome degli agenti accertatori. La cui identità non risulta dal verbale in cui figurano, ma illeggibili, solo i numeri di matricola;
– agli ordini di servizio relativi ad accertamenti e verifiche effettuati nelle autoscuole di Prato nel corso degli anni 2009-2010-2011-2012.
Con il provvedimento 10 luglio 2012 prot. n. 2012-0089911, il Comandante della Polizia Municipale respingeva l’istanza di accesso.
Secondo il TAR, l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 27 giugno 2012, in quanto motivata sulla base dell’interesse della istante a conoscere nel dettaglio la procedura di controllo e verifica effettuata dalla Polizia Municipale onde verificarne la legittimità, è una richiesta che ricade nella previsione dell’art. 24, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 che considera inammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, non essendo neanche prospettato un qualche interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (ex art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241-1990) suscettibile di radicare legittimamente il diritto all’accesso.
Pertanto, ha concluso il TAR, con riferimento all’ordine di servizio del 7 giugno e agli ordini di servizio relativi agli accertamenti effettuati nel corso del periodo 2009-2012, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per quello che riguarda i documenti relativi alla copia completa del verbale di accertamento con il nome e cognome degli agenti accertanti, il TAR ha rilevato che parte ricorrente in primo grado aveva già conosciuto i nomi dei verbalizzati per effetto della acquisizione della documentazione oggetto della produzione di data 30 novembre 2012.
La parte appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo:
– Violazione degli articoli 22, 23, 24, comma 7, e 25 l. n. 241-1990 e dei principi generali in materia di accesso ai documenti e di interesse alla ostensione degli stessi pér esigenze di giustizia.
Chiedeva l’accoglimento dell’appello.
Si costituiva il Comune intimato, chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla Camera di Consiglio del 4 giugno 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato soltanto in parte e nei limiti di cui appresso.
Infatti, in riferimento alla richiesta d’accesso dell’ordine di servizio in assolvimento del quale il giorno 7 giugno è stato effettuato il sopralluogo e redatto il verbale di accertamento S0392008 concernente la istante e degli ordini di servizio relativi ad accertamenti e verifiche effettuati nelle autoscuole di Prato nel corso degli anni 2009-2010-2011-2012, è di tutta evidenza che si tratta di istanza preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della Polizia municipale, di tipo emulativo, nel quale non è stato nemmeno esposto un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Infatti, il limite della valutazione della P.A. sulla sussistenza d’un interesse concreto, attuale e differenziato all’accesso, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, bisogno che deve essere anche solo implicitamente allegato e che non può essere preordinato, come appare chiaro invece nel caso di specie al raggiungimento di un intento emulativo ovvero ad un controllo generalizzato ed indiscriminato sull’azione amministrativa, trattandosi, inoltre, di un controllo generalizzato non tanto sull’operato concreto dell’Amministrazione che ha comportato l’elevazione del verbale per violazione dell’art. 123 del Codice della strada quanto, piuttosto, sulle presupposte scelte discrezionali.
Peraltro, come ha statuito questo Consiglio, in materia di diritto di accesso, per l’applicazione del comma 7 dell’art. 24, l. n. 241-1990, occorre la dimostrazione di una rigida “necessità” e non mera “utilità” del documento” cui si chiede di accedere “tanto più nei casi in cui l’ accesso sia esercitato non già in relazione agli atti di un procedimento amministrativo di cui il richiedente è parte, ma in relazione agli atti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente è terzo”, non configurandosi, di conseguenza, la posizione legittimante quando “i documenti richiesti non sono necessari per la difesa in giudizio ma solo utili per articolare la difesa in giudizio secondo una particolare modalità, ossia per articolare una particolare censura” (sezione VI, 22 novembre 2012, n. 5936 e 12 gennaio 2011, n. 117), configurandosi altrimenti la fattispecie del mero controllo generalizzato dell’attività amministrativa precluso dall’art. 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990.
In relazione, invece, all’istanza relativa ad ottenere copia completa del verbale contenente nome e cognome degli agenti accertatori, la cui identità non risulta dal verbale e in cui figurano illeggibili solo i numeri di matricola, il TAR ha ritenuto che parte ricorrente in primo grado aveva già conosciuto i nomi dei verbalizzati per effetto della acquisizione della documentazione oggetto della produzione di data 30 novembre 2012, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Ritiene il Collegio che tale statuizione non tiene conto del fatto che il provvedimento di diniego impugnato doveva intendersi come illegittimo, in quanto è necessaria l’indicazione dei nominativi degli agenti accertatori nei relativi verbali di violazione (cfr. Giudice di Pace di Faenza, sentenza 19 maggio 2006, n. 318) e risulta dunque assistita da un interesse concreto, attuale e differenziato la richiesta di accedere ai relativi nominativi, anche solo in relazione alla verifica delle competenze dei soggetti che hanno firmato gli atti.
Tale negativa risposta, illegittima, è stata ritenuta dal TAR comportante l’improcedibilità del ricorso.
Tuttavia, poiché il diniego è illegittimo, il ricorso non può essere dichiarato improcedibile, ma per questa parte accolto, pur dovendosi prendere conseguentemente atto che non è più possibile condannare l’Amministrazione all’ostensione di atti che sono già in possesso del ricorrente; pertanto, deve più esattamente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., con ogni ulteriore conseguenza, eventualmente, in termini di regolazione delle spese.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere parzialmente accolto nei sensi ut supra specificati e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite del presente gradi di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013

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