Deve essere disposta la sospensione del giudizio quando una controversia posta all’esame del giudice amministrativo non può essere risolta senza la previa definizione di altra questione pregiudiziale rimessa ad altro giudice (Cons. Stato n. 1136/2013)

Redazione 25/02/13
Scarica PDF Stampa

FATTO e DIRITTO

1.- La società Arreditalia aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Campania i provvedimenti con i quali il Comune di Caserta e il Comune di Castellammare di Stabia, a seguito di interdittiva antimafia, avevano disposto l’interruzione dei rapporti contrattuali in essere, nonché la presupposta informativa della Prefettura di Napoli n. 663/S/334-439/P.L.AGG dell’8 luglio 2009, in cui si evidenziava la sussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994.

2.- Il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, con sentenza della Sezione I, n. 2017 del 19 aprile 2010 ha respinto il ricorso.

3.- La società Arreditalia ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea.

Nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2010 la Sezione VI di questo Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ed ha sospeso l’efficacia della sentenza appellata.

4.- Prima della trattazione dell’udienza di merito dell’appello la società Arreditalia ha depositato copia della querela di falso presentata davanti al competente giudice ordinario per l’accertamento della falsità materiale ed ideologica del verbale dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.) del 1 luglio 2009, sulla base del quale la Prefettura di Napoli aveva emesso l’impugnata interdittiva antimafia, ed ha quindi chiesto di voler sospendere la decisione dell’appello fino alla conclusione del relativo giudizio.

Tale istanza è stata reiterata nel corso dell’udienza di merito nella quale la parte appellante ha precisato che la querela è stata iscritta a ruolo l’11 gennaio 2013.

4.1.- In particolare, la società Arreditalia sostiene, nella sua querela di falso, che la copia del verbale del gruppo G.I.A. del 1 luglio 2009, depositata in altri giudizi pendenti davanti al T.A.R. per la Campania, reca sette firme, «cinque firme e cinque sigle in più rispetto alla copia dell’analogo verbale … depositata nel processo amministrativo» davanti al Consiglio di Stato (nel giudizio in esame) che «reca soltanto due firme benché nel verbale si riportino presenti alla riunione n. 7 componenti».

Secondo la società appellante le firme apposte successivamente dimostrano la falsità del documento ed «è altresì falsa la firma della d.ssa ***********» perché diversa dalla firma apposta dalla stessa al precedente verbale del 25 marzo 2009.

La società Arreditalia ha poi aggiunto che la falsità del verbale sarebbe dimostrata anche dalla circostanza che le due riunioni del G.I.A. del 25 marzo 2009 e del 1 luglio 2009 risultano convocate con nota prefettizia avente lo stesso numero di protocollo (n. 1171 Ter/osp).

5.- Al riguardo, in linea generale, si deve osservare che, ai sensi dell’art. 79 del c.p.a. (e dell’art. 295 c.p.c.), deve essere disposta la sospensione del giudizio quando una controversia posta all’esame del giudice amministrativo non può essere risolta senza la previa definizione di altra questione pregiudiziale rimessa ad altro giudice. La sospensione deve essere quindi disposta quando la risoluzione della questione sulla quale è competente altro giudice costituisce un antecedente logico/giuridico della questione oggetto del ricorso pendente davanti al giudice amministrativo e la cui soluzione è determinante per l’esito della causa.

5.1.- L’art. 77, del c.p.a., nel fornire una disciplina specifica per il caso che venga proposta querela di falso su un documento oggetto di un ricorso davanti al giudice amministrativo, prevede, al comma 4, la sospensione del giudizio amministrativo fino alla definizione del giudizio di falso. Ma stabilisce anche, al comma 2, che «qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia».

5.2.- Si è quindi affermato che la presentazione di una rituale querela di falso di atti impugnati in un processo amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e se non appaia chiaramente dilatoria o infondata (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 531 del 29 gennaio 2013).

6.- Applicando tali principi, questa Sezione ritiene che, nella fattispecie, non vi siano i presupposti per procedere alla sospensione del processo.

Sebbene infatti la società Arreditalia abbia promosso querela di falso nei confronti di un atto (il verbale del G.I.A. in data 1 luglio 2009) che costituisce un presupposto della impugnata interdittiva antimafia emanata dal Prefetto di Napoli (che, a sua volta, ha determinato gli atti del Comune di Caserta e del Comune di Castellammare di Stabia volti a disporre l’interruzione dei rapporti contrattuali già in essere con la stessa società), questa Sezione non ritiene che l’esame di tale querela sia pregiudizialmente necessaria alla pronuncia sull’appello in esame.

Ritiene infatti la Sezione che, a prescindere dal diverso numero delle firme presenti sulle copie del relativo verbale, non sussistano dubbi sulla veridicità dei contenuti della riunione del G.I.A. in data 1 luglio 2009. Infatti anche nella copia del verbale depositata agli atti del giudizio risulta comunque presente la sottoscrizione di alcuni dei funzionari pubblici che hanno partecipato alla riunione e ne hanno confermato le conclusioni.

Del resto non è contestato che i contenuti del verbale depositato nel presente giudizio (con due firme) coincidono con i contenuti della copia del verbale depositata negli altri giudizi proposti davanti al T.A.R. Campania, nella quale è presente la sottoscrizione di tutti i sette funzionari pubblici partecipanti alla riunione che in tal modo hanno confermato la veridicità di quanto in esso riportato.

7.- Si deve poi anche ricordare che, per principio pacifico, salvo che non sia diversamente disposto, la redazione del verbale di una seduta di un organo collegiale non deve necessariamente avvenire contemporaneamente allo svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione o prima della comunicazione del provvedimento finale, con la conseguenza che la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale non rende illegittimo il provvedimento deliberato.

7.1.- In proposito è ben noto che, per prassi, il soggetto verbalizzante redige, nel corso di una riunione, una copia informale del verbale. Una volta conclusa la riunione il verbale viene poi rifinito e sottoposto alla firma (non necessariamente contestuale) dei diversi partecipanti che con la loro sottoscrizione (anche successiva) confermano che quanto riportato nel verbale corrisponde esattamente alle questioni trattate e alle conclusione raggiunte nel corso della riunione alla quale hanno partecipato e della quale il verbale fa fede.

7.2.- La presenza su copie del verbale depositate in diversi giudizi di un numero diverso di sottoscrizioni non costituisce pertanto motivo sufficiente per ritenere non veritiere le valutazioni espresse dal G.I.A. nella riunione in data 1 luglio 2009. Con la conseguenza che la querela di falso fondata (prevalentemente) su tale circostanza non può determinare la sospensione del presente giudizio. Né appaiono rilevanti, ai fini della richiesta di sospensione del giudizio, le altre questioni sollevate nella querela.

8.- Passando all’esame del merito, si deve ricordare che questa Sezione, come ricordato dall’Avvocatura dello Stato, ha già respinto, con la sentenza n. 6465 del 7 dicembre 2011, un appello proposto dalla società Arreditalia avente ad oggetto la stessa interdittiva antimafia dell’8 luglio 2009 che aveva determinato (in quel caso) la revoca dell’aggiudicazione di lavori nel Comune di Vico Equense.

In particolare nella predetta sentenza si è affermato che «nella fattispecie in esame la adozione della informativa nei confronti della società appellante, la n. 663/S/ 334-439/ P.L. AGG dell’8 luglio 2009, qui oggetto di specifica contestazione, sia senz’altro giustificata sulla base dei molteplici elementi indiziari richiamati nel provvedimento del Prefetto, e che nessuno dei rilievi anzidetti riveste consistenza tale da incidere sulla legittimità della informativa prefettizia, e ciò per le considerazioni» che sono state poi ampiamente esposte nella detta sentenza.

9.- Considerato che non si evidenziano ragioni per discostarsi dal precedente della Sezione (al quale si fa espressamente rinvio), anche l’appello in esame, proposto avverso il medesimo provvedimento interdittivo, deve essere respinto.

10.- Non risultano poi censurabili (perché atti meramente consequenziali) i provvedimenti con i quali il Comune di Castellamare di Stabia e il Comune di Caserta, a seguito della interdittiva, hanno disposto la risoluzione dei rapporti contrattuali con la società appellante.

11.- Si deve solo aggiungere che il rigetto dell’appello fa cessare gli effetti della sospensiva che era stata concessa dalla VI Sezione di questo Consiglio di Stato il 28 giugno 2010. Si deve peraltro ritenere che restino impregiudicati gli effetti (in fatto) determinati dall’eventuale avvenuta esecuzione (anche parziale) delle forniture e dei lavori in questione e dagli eventuali conseguenti pagamenti effettuati dai Comuni resistenti.

11.- Sulla base delle esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2013

Redazione