Demolizione opere abusive: la tettoia che modifica il prospetto del fabbricato cui accede è soggetta al rilascio del permesso di costruire (TAR Lazio, Roma, n. 8658/2012)

Redazione 19/10/12
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SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3561 del 2012, proposto da:
Soc Micois Srl, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, *******************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Frascati, 10;

contro

Comune di Pomezia;

per l’annullamento

dell’ordinanza dirigenziale n. 7 in data 14.2.12, notificata in data 28.2.2012, con la quale è stata disposta la demolizione delle opere abusive realizzate in Pomezia, via (omissis)

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata l’ordinanza dirigenziale n. 7 in data 14.2.2012 di demolizione opere abusive.

In particolare, si tratta di <tettoia in ferro e copertura in pannelli isotermici delle dimensioni di circa mq 20.00 posta alle spalle di alcuni locali deposito-magazzino di proprietà della Micois SRL.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione art. 31 DPR 380/2001 in relazione alla domanda di condono edilizio pendente, eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia e irragionevolezza, violazione del principio di buon andamento art. 97 Cost.;

2). Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità e carenza del pubblico interesse, violazione e falsa applicazione artt. 10 e 31, 3, DPR 380/2001, anche in relazione art. 3, punto e.6 stesso DPR; violazione principi in materia di pertinenze e accessori a servizio delle unità immobiliari.

Con ordinanza istruttoria il Collegio ha richiesto alcuni chiarimenti.

La stessa è stata ottemperata in data 18.9.2012.

Il ricorso è infondato.

In particolare l’infondatezza del ricorso poggia sulle seguenti argomentazioni :

a). il ricorrente non ha dimostrato di possedere alcun titolo edilizio per la realizzazione delle opere in questione;

b). come sostenuto da controparte la realizzata tettoia non è stata inserita nella citata domanda di sanatoria del 2004. Dagli atti di causa risulta, infatti, che : <in data 31.10.2001 al prot. 88955 il Corpo di Polizia locale a seguito di verifica esposto, segnalava l’abuso edilizio consistente nella realizzazione di una tettoia che non risultava presente nella richiesta di domanda di sanatoria ai sensi della L. 326/2003 presentata dalla ricorrente in data 24.4.2004>;

c). prive di pregio sono pure le ulteriori repliche della ricorrente, contenute nella memoria depositata il 12.10.2012.

Al riguardo, in mancanza di una precisa indicazione dell’opera nella domanda di sanatoria, non si possono infatti ritenere rilevanti le generiche osservazioni della parte attrice relativamente alla “conferma, almeno indiziaria, della preesistenza della tettoia” e alla “graficizzazione della stessa”;

d). infine, il Collegio osserva che la realizzazione della tettoia della quale è ingiunta la demolizione, in considerazione delle dimensioni e dell’idoneità a modificare il prospetto del fabbricato a cui accede, era subordinata al previo ottenimento del permesso di costruire.

Come più volte rilevato in giurisprudenza, infatti, “.. la realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia …, in quanto essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all’immobile cui accede, incide sull’assetto edilizio preesistente. In particolare, la tettoia realizzata sul terrazzo di un fabbricato, in quanto struttura stabilmente ancorata al pavimento e destinata a soddisfare non un’esigenza temporanea e contingente, ma prolungata nel tempo, è priva del carattere della precarietà ed amovibilità ed è quindi assoggettata al regime del permesso di costruire, dal momento che comporta una rilevante modifica dell’assetto edilizio preesistente” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 09 settembre 2008, n. 10059).

In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, la completezza dell’istruttoria svolta e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.

In mancanza di costituzione di controparte nulla per le spese.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 

Redazione