Demolizione opere abusive – Diniego nulla osta ambientale (Cons. Stato n. 466/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 31/01/12
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FATTO
Il presente appello è proposto dal soggetto indicato in epigrafe e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, anch’essa indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato un ricorso proposto avverso un’ordinanza del Sindaco di Melfi relativa alla demolizione di opere abusive.
Premesso che il ricorso era diretto anche contro il parere negativo del Ministero dei beni culturali, l’appellante formula il seguente motivo di diritto:
Carenza e contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione della legge n. 47 del 1985; in quanto la motivazione che assiste il parere, sulla base del quale, è stata adottata l’ordinanza di demolizione dell’opera di cui era stata chiesta la sanatoria, si riferisce genericamente ad un degrado ambientale dell’area, senza specificare in cosa consistesse tale degrado, mentre l’area è ampiamente urbanizzata e all’immobile è stato consentito di procedere agli allacciamenti energetici.
Interviene “ad adiuvandum” ************, che chiede la riforma della sentenza appellata.
Il Comune di Melfi si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando, altresì, la nullità della notifica del ricorso al Ministero dei beni culturali.

 

DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione in ordine alla nullità della notifica al Ministero dei beni culturali ed ambientali (peraltro ritualmente costituitosi in giudizio), in considerazione della infondatezza nel merito del gravame interposto dal soggetto appellante.
Va, rilevato, per quanto riguarda l’infondatezza dell’appello, innanzitutto, che la motivazione che assiste il provvedimento impugnato è una caratteristica motivazione “per relationem” al parere ampiamente negativo reso sul punto dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, per cui non può parlarsi né di genericità, né, tanto meno di carenza di motivazione, e, in secondo luogo, che il parere a cui si riferisce il provvedimento non è affatto generico o superficiale, essendo stato adottato dopo una compiuta istruttoria, nell’ambito della quale è stato verificato lo stato dei luoghi e la situazione di degrado in cui essi si trovano, senza che il fatto che l’area in questione si trovi fortemente urbanizzata determini un minor degrado, essendo invece la stessa urbanizzazione un fattore decisivo del degrado, che ovviamente si vuole evitare che cresca di intensità.
Non si può, in altre parole, perché l’area è degradata, approfittare di tale situazione per realizzare in essa un ulteriore insediamento abitativo e determinarne una ulteriore caduta del valore ambientale.
Senza rilevanza giuridica è, poi, il fatto, che agli immobili siano stati consentiti gli allacci idrici ed energetici, in quanto tali operazioni prescindono necessariamente dalla situazione urbanistica ed edilizia degli immobili, rappresentando una necessità dell’esistenza che non può essere negata a nessuno.
L’appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000, a favore, in parti uguali del Comune di Melfi e del Ministero dei beni culturali e ambientali.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo rigetta.
Spese a carico dell’appellante, liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011

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