Delega delle funzioni e sicurezza sul lavoro (Cass. pen., n. 28808/2013)

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Massima

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, (fermo comunque restando l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive). Va escluso, di conseguenza, che la delega possa essere inespressa o implicita, e che si possa presumerla solo dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa stessa.

 

1. Questione

Il tribunale ha condannato il datore di lavoro ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione alla pena di euro 300,00 di multa ciascuno, in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore, il quale, impegnato nello smontaggio di un ponteggio, era stato travolto dal crollo di quest’ultimo siccome privo di adeguati agganci alla struttura fissa cui accedeva, oltre che di essenziali componenti strutturali. Ai due imputati era stata contestata la violazione, oltre ai tradizionali parametri della colpa generica. In particolare al datore di lavoro era stato contestato di aver omesso di attivarsi affinché il ponteggio fosse installato in conformità alle istruzioni dal fabbricante, ovvero con idonei ancoraggi, nonché di aver omesso di disporre che lo smontaggio del parapetto del ponteggio avvenisse sotto il controllo di un preposto e da parte di lavoratori adeguatamente istruiti per l’esecuzione di detta operazione. Al coordinatore era stato viceversa contestato di aver omesso l’esecuzione delle opportune verifiche in ordine alla corretta realizzazione del ponteggio secondo le modalità prescritte dal costruttore, affinché lo stesso non venisse installato senza idonei ancoraggi e con elementi strutturali inidonei.

La presente sentenza è stata confermata in appello. Avverso la sentenza d’appello, è stato presentato ricorso per cassazione dai due imputati, il quale è stato rigettato.

 

2. Delega delle funzioni

In tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro, è articolato e comprende l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Cass. Sez. 4^, 10.2.2005, n. 13251, in CED Rv. 231156; id., Sez. 4^., 3.3.1995, n. 6486, in CED Rv. 201706; id., Sez. 4^, 12.12.1983, n. 3824/2004, in CED Rv. 163868).

Da ciò si ricava che, ai sensi della L. n. 547 del 1955, art. 4, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica contemplate in quel disposto normativo e negli altri che a quello fanno riferimento (e tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale ed ineludibile, di fornire al lavoratore macchine ed attrezzature in regola con le prescrizioni antinfortunistiche). Tale precipuo obbligo del datore di lavoro può essere ad altri delegato, ossia trasferito, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro. Ma, tanto comportando una dismissione da parte del datore di lavoro – specifico e principale, ancorchè non esclusivo, destinatario della norma -, di tali obblighi assegnatigli dalla legge ed un loro contestuale trasferimento ad altri, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. Deve, perciò, escludersi che una siffatta delega possa essere inespressa o implicita, presumendola solo dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa stessa.

 

3. Orientamenti giurisprudenziali

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l’obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l’espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza (Cass. pen., Sez. III, 12/04/2005, n. 26122).

In materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega che deve però essere espressa, inequivoca e certa, non potendo la stessa essere invece implicitamente presunta dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa. (Cass. pen., Sez. IV, 29/01/2008, n. 8604).

La validità della delega degli obblighi di cui è destinatario il datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando la stessa non è espressa, ma si pretende implicita nella ripartizione di funzioni imposta dalla complessità dell’organizzazione aziendale, dipende comunque dalle dimensioni dell’impresa in sè considerata, senza tenere conto, qualora si tratti di una società controllata, anche delle dimensioni della sua eventuale controllante. (Cass. pen., Sez. IV, 29/02/2008, n. 16465).

In tema di infortuni sul lavoro, sussiste la responsabilità del legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni, in assenza di una delega di funzioni certa e specifica ed in assenza di una documentazione attestante una organizzazione del lavoro nell’ambito dell’azienda con specifica suddivisione dei ruoli in ragione della quale sia demandata ad altro soggetto in via esclusiva la predisposizione delle misure di prevenzione e il relativo controllo sulla concreta applicazione delle misure antinfortunistiche. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità – in ordine al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche sul lavoro – nei confronti dell’imputato, il quale si era difeso affermando che in un’azienda di notevoli dimensioni la presenza del direttore di stabilimento esclude che il legale rappresentante debba rilasciare una specifica delega per la sicurezza sul lavoro). (Cass. pen., Sez. IV, 04/10/2011, n. 39266).

 


Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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