Decreto di citazione a giudizio – Notificazione – Persona totalmente diversa dall’imputato – Nullità (Cass. pen. n. 10817/2012)

Redazione 20/03/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

P.E., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 29.4.2011 con la quale la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione 14.4.2008 del Tribunale di Avellino, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione e 400,00 Euro di multa per la violazione degli artt. 56 e 629 c.p.; artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, fatti commessi in (omissis).

 

RITENUTO IN FATTO:

 

La difesa dell’imputato richiede l’annullamento dell’impugnata sentenza deducendo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la violazione dell’art. 161 c.p.p., con conseguente nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., in relazione alla notificazione del decreto di citazione a giudizio.

 

La difesa lamenta, infatti, essere stata omessa la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello perchè tentata presso una residenza il cui indirizzo era errato.

 

Aggiunge ancora la difesa che errate sono anche le generalità dell’imputato (data e luogo di nascita) riportate sul decreto di citazione per il giudizio di appello, con la conseguenza che l’imputato è stata vanamente cercato procedendosi ad una successiva notificazione dell’atto di citazione, ai sensi del comma 4, dell’art. 161 c.p.p., essendone del tutto assenti i legittimi presupposti.

 

RILEVATO IN DIRITTO:

 

La doglianza è fondata e va accolta.

 

Dall’esame del fascicolo del dibattimento si rileva che in data 18.3.2011 l’Ufficiale giudiziario ha tentato la notificazione del decreto di citazione per il giudizio avanti la Corte di Appello, all’ P.E., presso la residenza indicata in (omissis), non trovandolo e dando quindi atto della sua assenza.

 

Negli atti della Corte d’Appello, l’imputato è indicato essere nato a il 17.4.1981 in Avellino e, infine, il decreto di citazione è stato notificato presso il difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

 

Dalla lettura della sentenza di primo grado si evince ancora che l’imputato P.E. risulta essere nato a (omissis) e residente in v. (omissis).

 

Dal confronto delle generalità e dei luoghi di residenza, appare evidente che il decreto di citazione a giudizio è stato inviato ad una persona che, per generalità e indirizzo di abitazione è totalmente diversa dall’imputato.

 

Nel caso in esame si deve pertanto concludere che è stata del tutto omessa la notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio avanti alla Corte d’Appello, nè dagli atti si evince che si versi in una situazione di mera irregolarità della notificazione, riconducibile ad ipotesi disciplinata dall’art. 181 c.p.p., non emergendo fatti dai quali si possa inferire che l’imputato potesse avere una conoscenza effettiva del decreto di citazione.

 

Pertanto è nulla ex art. 179 c.p.p., la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato avanti alla Corte d’appello con conseguente nullità degli atti successivi da essa dipendenti, ai sensi dell’art. 185 c.p.p..

 

Il ricorso va quindi accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Napoli.

Redazione