Decide l’Ago sulla causa instaurata da una società a partecipazione pubblica contro gli ammanchi provocati dai dipendenti (Cass. n. 7374/2013)

Redazione 25/03/13
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 114/2009 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria ha condannato R. N. dipendente della A. s.p.a., interamente partecipata dal Comune di Cosenza per conto del quale gestiva il servizio di riscossione degli incassi dei parcometri, a pagare alla predetta società la somma di € 90.474,80, corrispondente all’ammanco di cassa riscontrato dal Collegio sindacale in sede di verifica contabile eseguita il 7.2.2005.

2.- Decidendo sull’appello del N., che aveva tra l’altro la giurisdizione del giudice contabile, la Corte dei conti lo ha respinto con sentenza n. 46/2011/A, con la quale ha riaffermato la propria giurisdizione.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il N. chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e che la sentenza sia dunque cassata.

Resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Fondatamente il ricorrente (rinviato a giudizio in sede penale e destituito dall’impiego) basa la censura circa il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul principio enunciato da Cass., sez. un., n. 26.06.2009, ribadito dalla giurisprudenza successiva, nel senso che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, quand’anche totalitaria, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

A detto principio — che va anche in questa occasione confermato in difetto di critiche che non siano state già in precedenza scrutinate e disattese s’è uniformata la giurisprudenza successiva assolutamente  prevalente (Cass., sez. un., nn. 509/2010, 4309/2010, 14655/2011, 14957/2011, 20941;2011, 1419/2012, 3692/2012, 13619/2012).

2.- Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata, con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, stante la qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.

 

P.Q.M.

 

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 18 dicembre 2012

Redazione