Decide il giudice ordinario sulla richiesta di risarcimento del danno per l’iscrizione illegittima di ipoteca (Cass. n. 14506/2013)

Redazione 10/06/13
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’azione promossa innanzi al Tribunale di Paterno dal sig. P.A. nei confronti del sig. S.G.D. per ivi sentir condannare quest’ultimo al pagamento del doppio della caparra dall’attore corrisposta per un preliminare di vendita del 31 gennaio 2006 al quale il convenuto non aveva adempiuto.

Il S., nel costituirsi in giudizio, affermava che la vendita non aveva potuto perfezionarsi a causa dell’ipoteca iscritta sull’immobile dalla Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., ipoteca della quale egli non era a conoscenza, fino alla visura eseguita dal notaio il 22 maggio 2006, in quanto non gli erano stati notificati gli atti impositivi presupposti (avvisi, ruolo, cartelle esattoriali, ecc.).

In ragione di ciò, il convenuto chiedeva il differimento dell’udienza per chiamare la Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. a tenerlo indenne da quanto egli fosse eventualmente condannato a pagare al P., sostenendo che la società chiamata in garanzia aveva agito, nell’iscrivere ipoteca, con negligenza, imperizia, imprudenza e violazione di legge.

La SE.RI.T SICILIA S.p.A. si costituiva all’udienza del 17 aprile 2007 e oltre a contestare la domanda proposta dal S., eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.

Il Tribunale, espletata l’istruttoria si pronunciava in favore dell’attore, dichiarando risolto il preliminare di vendita e condannato il S. al pagamento della somma di Euro 30.000,00 oltre interessi. Quanto alla domanda di garanzia il Tribunale declinava la propria giurisdizione, affermando che tale domanda, in quanto proposta con citazione notificata il 10 novembre 2006, successivamente all’entrata in vigore della disposizione di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, avrebbe dovuto essere proposta innanzi al giudice tributario.

L’appello del S. era rigettato dalla Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva corretta la pronuncia del primo giudice in ordine alla declinatoria di giurisdizione, rilevando, peraltro, che l’appellante non aveva contestato la statuizione relativa all’azione di risoluzione per inadempimento del preliminare di vendita.

Avverso tale sentenza il S. propone ricorso per cassazione con unico motivo riproponendo le proprie contestazioni in ordine alla declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, il S. sostiene che la Corte di merito ha travisato i fatti di causa, in quanto la domanda da lui proposta nel giudizio a quo era relativa ad una chiamata in garanzia e risarcimento del danno causato dal comportamento colposo della SE.RI.T. circa l’ipoteca illegittimamente iscritta, che aveva impedito il perfezionamento della vendita compromessa.

2. Il motivo è fondato. Vero è, come ha rilevato il giudice a quo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, (introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248) – che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie – le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario (Cass. S.U. n. 7034 del 2009; nn. 13930 e 14501 del 2010). Ma la domanda proposta dal S. nei confronti del concessionario non concerneva il rapporto tributario, bensì l’illecito comportamento – causa del danno lamentato e del conseguente risarcimento preteso – che a giudizio del contribuente il concessionario avrebbe tenuto nel procedere all’iscrizione di ipoteca: sicchè l’indagine sulla legittimità di tale comportamento integrava una mera questione pregiudiziale e non comportava una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, che dovesse essere decisa dal giudice giurisdizionalmente competente per materia.

3. Sul punto queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che: “Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.

(Nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con cui l’attore aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla notificazione di una cartella esattoriale relativa a tassa automobilistica risultata non dovuta perchè già pagata)” (Cass. S.U. n. 15 del 2007).

4. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania (argomenta ex Cass. S.U. n. 6102 del 2012), che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 maggio 2013.

Redazione