Decadenza dal permesso di costruire (TAR Campania, Salerno, n. 1900/2012)

Redazione 23/10/12
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SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2012 proposto da Radio Punto Nuovo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. *************** con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in piazza Umberto I n. 1 nello studio dell’avv. *************;

contro

Comune di Avella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. *************** con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in via F. Manzo n.38 nello studio dell’avv. ***********;

 

per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. 2099 del 08/05/2012 del responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Avella col quale è stata dichiarata la decadenza dal permesso di costruire n. 247 del 14/02/2011.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Avella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 il dott. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

I) Col ricorso in esame, notificato il 4 giugno 2012 e depositato il 25 seguente, la s.r.l. “Radio Punto Nuovo” ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, col quale il Comune di Avella ha dichiarato la decadenza dal permesso di costruire n. 247/2011 ad essa rilasciato per la realizzazione di un impianto di telecomunicazione e radiotelevisione in località Seminario.

Viene dedotta la violazione dell’art. 15 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e l’eccesso di potere sotto vari profili.

Il Comune intimato ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso con la memoria depositata il 10 luglio 2012.

II) Il Collegio ritiene che, nell’accertata sussistenza della completezza dell’istruttoria e della ritualità dell’avvenuta instaurazione del rapporto processuale, ricorrono, a norma dell’art. 60 del c.p.a., i presupposti per la decisione del merito della controversia nell’odierna Camera di Consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, avendo interpellato sul punto le parti costituite.

III) Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato è stato adottato per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del permesso di costruire come è previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 e come viene ribadito nel titolo di assentimento edilizio sottoposto alla declaratoria di decadenza.

La società ricorrente afferma di aver dato inizio ai lavori in data 6 febbraio 2012, e cioè entro l’anno dal rilascio del titolo edilizio avvenuto il 14 febbraio 2011; ed adduce varie ragioni a giustificazione del non tempestivo inizio dei lavori.

Senonchè deve rilevarsi che nell’atto impugnato viene indicato che dagli accertamenti esperiti i lavori non erano iniziati al 26 marzo 2012; e che nell’analoga dichiarazione del Sindaco (prot. n. 3195/2012) introdotta in giudizio e non contraddetta ex adverso viene indicato che i lavori non erano iniziati al 6 febbraio ed al 5 marzo 2012, sicchè al primo profilo di censura non può darsi consistenza.

Si deve, poi, osservare che, come si evince dall’art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 che dispone la decadenza “di diritto” dal permesso di costruire per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno dal rilascio dello stesso, il provvedimento dichiarativo di decadenza ha natura ricognitiva e si concreta in un atto d’accertamento il cui effetto nasce ex lege (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 10/8/2007 n. 4423; TAR – Liguria – GE – Sez. I – 11/12/2007 n. 2050), conseguendone che siffatto effetto può essere evitato, come la medesima la disposizione legislativa prevede, solo a seguito dell’accoglimento della domanda di proroga dell’efficacia del titolo di assentimento inoltrata anteriormente alla scadenza dello stesso, circostanza questa non verificatasi nel caso in esame.

Ne deriva l’infondatezza delle censure dedotte.

IV) In definitiva, il ricorso, per le considerazioni svolte, è infondato e va, pertanto, respinto.

V) Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto dalla s.r.l. “Radio Punto Nuovo”, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese di giudizio che si liquidano per onorari, diritti e spese di lite nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille), oltre i.v.a., c.p.a. e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012

Redazione