La liquidazione del danno morale (Cass. civ., n. 18641/2011)

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Massima

Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, così che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale.

 

 

1. Premessa

La presente pronuncia ritiene che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con la conseguenza che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, con conseguente riconduzione ad unità del concetto di danno non patrimoniale alla salute, comprensivo di tutti gli aspetti con ricadute negative sull’integrità psico-fisica e relazionale della persona lesa, da valutare in modo unitario e globale in un’ottica di personalizzazione con riguardo al caso concreto (1).

E’ ovvio che il diritto al risarcimento del danno morale (2), in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio (3).

 

2. Liquidazione dei danni non patrimoniali

Il consolidato orientamento dei giudici di legittimità dal 2003 in avanti ha riportato il danno biologico nello stesso ambito non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., mentre la risarcibilità del danno patrimoniale, inteso quale flessione reddituale conseguente al fatto illecito e quali spese sostenute a seguito dello stesso, va ricercata nell’ambito dell’art. 2043 c.c.

Di conseguenza, la liquidazione del danno patrimoniale deve essere effettuata in sintonia con i principi generali in tema di onere della prova, per i quali al danneggiato va risarcito il danno connesso all’illecito altrui in quanto allegato e provato. Viceversa, il danno biologico, ampia categoria di cui fanno parte il danno alla vita di relazione, il danno estetico (ove non concretizzante anche un danno patrimoniale attuale o futuro) ed il danno alla capacità lavorativa generica, ed il danno morale, entrambi di natura non patrimoniale, vanno liquidati in via equitativa, atteso che il risarcimento del danno alla persona non ha funzione reintegratrice ma compensativa di un pregiudizio sofferto dal bene immateriale salute, prismaticamente valutata. Di conseguenza, ferma restando la possibilità (non l’obbligo) del giudice di orientare l’operazione di liquidazione secondo indici preordinati, il valore punto, e secondo schemi predisposti dalla stessa giurisprudenza, tabelle di valutazione del danno alla persona, il risultato finale non può sfuggire alla necessaria “personalizzazione” che tenga conto dei concreti pregiudizi subiti e della reale entità del danno e che consenta di evitare liquidazioni puramente simboliche o esorbitanti. Ed infatti il ricorso schematico al metodo tabellare, senza la necessaria personalizzazione, non concretizza il modello normativo di cui all’art. 2056 c.c. ma comporta il ricorso a meri automatismi estranei al sistema di tutela in vigore (4).

Un discorso specifico va fatto in relazione al tema del danno futuro ed al danno da “perdita di chance”: entrambi costituiscono pregiudizi patrimoniali. Il primo, inteso come lucro cessante, è risarcibile in presenza di prova, anche presuntiva, in ordine ad un pregiudizio economico non meramente potenziale ma concreto, benché non attuale (5). Il secondo è subordinato alla prova, ancorché presuntiva, offerta dall’istante, che la mancata realizzazione di una concreta aspettativa lavorativa sia conseguenza immediata e diretta della condotta illecita dannosa (6).

Secondo il consolidato indirizzo della S.C. il danno estetico può costituire autonoma fonte di risarcimento qualora si traduca in un pregiudizio concreto alla vita di relazione e alla vita lavorativa del danneggiato. Ciò avviene, normalmente, quando la lesione estetica sia talmente grave o deturpante da rendere molto gravosi i rapporti nell’ambiente lavorativo o quando la lesione, ancorché non grave, vada ad incidere sulla integrità fisionomica delle parti del corpo che il danneggiato utilizza ed espone abitualmente nel proprio ambito lavorativo. In quest’ultimo caso il giudice è tenuto a valutare tutte le emergenze processuali, quali l’età del soggetto, il sesso, le prove, anche presuntive, sulle attitudini reddituali attuali e future del danneggiato, e liquidare autonomamente tale voce di danno in quanto i pregiudizi ad esso connessi non coincidono con il danno biologico (7). La liquidazione sarà ovviamente equitativa in ipotesi in cui il danno estetico concretizzi una perdita di chance futura, sebbene concretamente ancorata alla sussistenza di elementi di fatto attuali che facciano ragionevolmente prevedere che l’attività lavorativa verso la quale il soggetto era proiettato sia compromessa in tutto o in parte dalla lesione estetica riportata.

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010
 Avvocato, Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

______________
(1)  Cons. Stato, sez. VI, 19/01/2011, n. 365.
(2)  La giurisprudenza, enucleando il danno morale dall’ambito del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. ha riconosciuto che tale pregiudizio, consistente nel negativo stato interiore patito per effetto dell’evento lesivo contra ius, non consiste solo nel danno morale da reato, ma può essere riconosciuto anche in relazione all’ingiusto patimento interiore ricollegato alla lesione di valori primari della persona che in quanto tali non possono non essere risarciti, anche se non sussistono risvolti penalistici (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 05/01/2011, n. 40).
(3) T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 14/01/2011, n. 63.
(4) Cass. civ., S.U. 11.11.2008, n. 26972, Cass. civ., 12.5.2006, n. 11039, Cass. civ., 8.10.2007, n. 20987.
(5) Cass. civ., 27.7.2005, n. 15676.
(6) Cass. civ., 12.8.2008, n. 21544, Cass. civ., 28.1.2005, n. 1752.
(7) Cass. civ., 27.3.2007, n. 7492; Cass. civ., 25.5.2006, n. 12423; Cass. civ., 1.4.2004, n. 6383.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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