Danno non patrimoniale: la paura di perdere serenità e sicurezza non sono risarcibili come danno biologico (Cass. n. 15707/2013)

Redazione 21/06/13
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Svolgimento del processo

D.I.L. con atto di citazione del 1 ottobre 2001, previo espletamento di accertamento tecnico preventivo, conveniva davanti al Giudice di Pace di Ischia la società Opel Italia srl, al fine di ottenere il risarcimento delle spese per le riparazioni sostenute e per il deprezzamento subito dell’automobile Opel Astra 1600, affetta fin dall’acquisto da vizi congeniti di fabbricazione nonché del danno morale sofferto dall’istante, stato di prostrazione, disagio psicologico etc., danno fisico causato da un incredibile susseguirsi di eventi dovuti al fatto che la Opel Italia negava che il veicolo fosse coperto da garanzia.
Si costituiva la Opel Italia srl, eccependo, anzitutto la mancanza di legittimazione passiva, l’infondatezza della domanda e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti e le spese sostenute, la mancata richiesta alla Opel di direttive a seguito del declino dei lavori da parte della prima officina indicata per l’assistenza, chiedeva, pertanto il rigetto della domina.
Il Giudice di pace di Ischia con sentenza n. 1423 del 2003 accoglieva la domanda dell’attore e dichiarava l’inadempimento dell’Opel Italia srl e la condannava al pagamento delle spese sostenute dal D.I. e dei danni da questi sofferti quantificati nella somma di Euro 1.987,87 oltre interessi nonché spese di lite.
Avverso questa sentenza proponeva appello la General Motors Italia srl (già Opel spa) deducendo: il mancato esame da parte del Giudice dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, la mancata considerazione del comportamento diligente della convenuta, l’inesistenza di vizi originali dell’autovettura, l’erroneità della liquidazione del danno morale e chiedeva, pertanto, che venisse riformata la sentenza di primo grado con il rigetto della domanda proposta da D.I. .
Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 113 del 2006 accoglieva l’appello, e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ischia rigettava la domanda del D.I. , compensava le spese del primo grado e condannava il sig. D.I. al pagamento delle spese giudiziali del secondo grado. A sostegno di questa decisione, il Tribunale osservava che nessun comportamento inadempiente poteva essere imputato alla General Motors essendosi il D.I. rivolto alle officine ***** senza previamente contattare la società produttrice dopo il rifiuto opposto dall’Autofficina indicata dalla Opel. In mancanza di un inadempimento con riguardo alle prestazioni garantite la domanda di risarcimento del danno proposta dal D.I. era infondata.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.I.L. con ricorso affidato a due motivi. General Motors srl (già Opel Italia) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1.- In via preliminare va esaminata l’eccezione avanzata dalla società General Motors relativa all’improcedibilità del ricorso avanzato dal sig. D.I. per violazione dell’art. 369 cpc. Come evidenzia la società General Motors il ricorso di cu si dice è stato notificato il 2 maggio 2007, ma l’iscrizione presso la Suprema Corte è avvenuta il 29 maggio 2007, cioè, oltre il termine di venti giorni previsto dalla legge.
1.1.- L’eccezione è infondata.
Va qui precisato che ai fini della valutazione sulla tempestività del deposito del ricorso per cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di Cassazione, senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ.. Ora, nel caso in esame D.I.L. ha curato il deposito del ricorso oggetto del presente giudizio, avvalendosi del servizio postale e risulta che abbia consegnato il plico da recapitare alla cancelleria della Corte di Cassazione il 22 maggio 2007 e dunque nei termini di cui all’art. 369 cpc.
2. – Con il primo motivo D.I.L. lamenta la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.
Secondo il ricorrente, il Giudice del merito avrebbe frettolosamente liquidato la questione, sostenendo che non vi sarebbe inadempimento della General Motors per la considerazione che “solo i concessionari e le Autofficine abilitate dalla Opel Italia spa. sono autorizzati ad eseguire le riparazioni in garanzia”, epperò, il Tribunale non avrebbe valutato che l’Autovettura Opel presentasse dei difetti di funzionamento. E di più, il Tribunale non avrebbe tenuto presente neppure il fatto che la Opel avesse invitato il D.I. a recarsi presso un’officina convenzionata, ma questa dichiarandosi incompetente inviava presso altra officina, le Officine Pelli di … e queste,dopo aver eseguito l’intervento, richiedevano il pagamento perché a loro dire la garanzia era scaduta. La Opel ha sostenuto che il D.I. si era rivolto ad un’altra officina ma non a quella indicata ma – sostiene il ricorrente – il punto sarebbe irrilevante perché tutte le officine convenzionate possono effettuare gli interventi su veicoli in garanzia. Pertanto, l’inadempimento della General Motors si è concretato nel momento in cui una propria officina convenzionata aveva preteso il pagamento su riparazioni al veicolo in garanzia.
2.1- Il motivo è infondato, non solo perché si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non proponibile al Giudice di legittimità, ma, e soprattutto, perché le ragioni poste a fondamento della decisione assunta sono esaustive, e giuridicamente adeguate nonché rispondono ad un iter logico argomentativo coerente ai fatti accertati e alle conclusioni esplicitate.
La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la garanzia assunta dalla Opel fosse relativa all’assenza dei difetti del materiale e nel montaggio del nuovo autoveicolo per la durata di dodici mesi dalla consegna dello stesso., a) ha chiarito che con lettera del 27 marzo 2001 l’Opel Italia confermava la massima disponibilità a provvedere al ripristino in garanzia della vettura del sig. D.I. , comunicando l’indirizzo dell’autofficina autorizzata presso la quale ricoverare la macchina; b) ha considerato che il D.I. si era rivolto alle Officine Pelli senza previamente contattare la società produttrice dopo il rifiuto opposto dall’autofficina indicata dall’Opel, c) ha evidenziato che solo i Concessionari e le Autofficine autorizzate abilitati dalla Opel Italia erano autorizzati ad eseguire le riparazioni in garanzia; d) che, comunque, le Officine Pelli con lettera del 5 novembre 2002 si erano resi disponibili nei confronti del sig. D.I. al rimborso della fattura n. … del 2001.
Pertanto, alla luce di queste circostanze e, soprattutto, considerata la disponibilità della Opel a provvedere al ripristino in garanzia della vettura e al contrario, le incaute iniziative del sig. D.I. , correttamente, il Tribunale ha ritenuto che alla General Motors (già Opel Italia) non poteva essere imputato alcun comportamento inadempiente, né poteva essere imputato alla General Motors il comportamento dell’officina Risanauto che, dichiarando di non essere competerete alla riparazione dell’autoveicolo di cui si dice indicava altra officina.
3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, falsa applicazione degli artt. 1218, 1219 e 1223 cc, inadempimento della propria obbligazione. Avrebbe errato il Tribunale, secondo il ricorrente nell’aver escluso l’adempimento dell’Opel perché le Officine Pelli avrebbero offerto il rimborso della fattura che il D.I. aveva pagato, epperò, il Tribunale non ha considerato che il debitore è in mora, allorquando venga fatta intimazione per iscritto. In ragione di ciò, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: Ai sensi degli artt. 1218 1 1219 del codice civile, l’inadempimento contrattuale nel caso di contratto di garanzia si verifica nel momento in cui la prestazione di garanzia richiesta viene negata, e detto inadempimento può considerarsi sanato quando la prestazione richiesta viene offerta ad oltre un anno di distanza dalla richiesta e a seguito di instaurazione di un giudizio civile di risarcimento pendente davanti all’Autorità Giudiziaria, senza addurre alcuna giustificazione.
In caso di risposta positiva al quesito il ricorrente specifica che il danno da risarcire va individuato non solo nel danno materiale ma anche nel danno c.d. esistenziale. Il sig. D.I. per vedersi riconoscere la garanzia sulle riparazioni eseguite ha dovuto vagare tra … ed … per lungo tempo per trovare un’officina autorizzata Opel che eseguisse le riparazioni richieste, ha dovuto penare attraverso l’instaurazione di un giudizio civile per vedersi riconoscere le prestazioni in garanzia e, nel frattempo, anticipare le spese e tutto ciò, sempre a dire del ricorrente, è stato causa di notevole stress di prostrazione fisica e psicologica come documentato e provato. In conclusione, il ricorrente chiede che la Corte si pronunci sul seguente motivo di diritto: In caso di tardivo adempimento il debitore deve risarcire il solo danno patrimoniale od, anche, gli ulteriori danni prodotti dal suo comportamento come il danno esistenziale?.
3.1.- Il motivo rimane assorbito dal rigetto del primo considerato che, escluso l’inadempimento della società General Motors Renault in ordine alla garanzia assunto per il corretto funzionamento dell’autoveicolo oggetto di controversia, ne consegue che sarebbe destituita da ogni fondamento una richiesta di risarcimento dei danni a carico della società General Motors, non ascrivibili a colpa della stessa.
3.1.a) È giusto il caso di evidenziare, anche in questa occasione, che il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost., è ontologicamente diverso dal danno derivante dalla lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto, non potendo, quindi, essere risarcito come danno biologico il danno, cosiddetto esistenziale, che si affermi essere derivato da “stress psicologico da timore”, per la compromissione della serenità e sicurezza del soggetto interessato, giacché detto stress è soltanto una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto il quale necessita di una previa individuazione, affinché possa venire poi in considerazione il pregiudizio che, in ipotesi, sia derivato dalla lesione dello stesso, con la precisazione, altresì, che la serenità e la sicurezza, di per sé considerate, non costituiscono diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale (cfr. Cass. 3284 del 2008).
Per altro, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (con la sent. N. 26972 del 2008) non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ. in definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 cpc, condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Redazione