Danno non patrimoniale da vacanza rovinata ricostruito come danno da inadempimento del contratto di “vacanza” (Trib. Brindisi, 30/6/2011) (inviata da A. I. Natali)

Redazione 30/06/11
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Danno non patrimoniale da vacanza rovinata ricostruito come danno da inadempimento del contratto di “vacanza” e, dunque, riconosciuto risarcibile al di là dei limiti ristretti delineati dalle note Sezioni Unite di *********** dell’11.11. 2008 che hanno sancito la necessità che il pregiudizio esistenziale si ricolleghi alla violazione di un diritto costituzionalmente sancito

 

FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dell’11/11/2004, notificato il 22/11/2004, i signori P.M. e C. V. convenivano in giudizio J.T. & *********, di fronte a questo Tribunale assumendo: di aver acquistato, presso l’agenzia Z. di Ostuni, un pacchetto viaggio più soggiorno “I V.” che, dal 9/8/04 al 23/8/04, prevedeva il soggiorno, per cinque giorni alle Seychelles, e, per una settimana, alle Mauritius.
Gli attori davano atto di aver trascorso bene il soggiorno alle Seychelles, ma lamentavano che, al C. B., C. R., ***** aux Piments, delle Mauritius, sarebbero stati collocati in una piccolissima stanza con servizi igienici rotti; e che, dopo il primo pasto consumato, nella struttura avrebbero incominciato ad accusare forti dolori addominali e che avrebbero ottenuto di rientrare il 18/8/2004.
Al termine dell’esposizione in fatto e diritto, concludevano gli attori chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare e riconoscere che i coniugi C. V. e P.M. non hanno potuto godere a pieno dell’irripetibile viaggio di nozze, rovinato dai “fatiscenti” servizi lamentati di cui sopra ascrivibili alla pessima individuazione della struttura che li doveva e li ha ospitati alle Mauritius; b) per l’effetto, condanni i convenuti, in solido tra loro o chi di ragione, al pagamento in loro favore della complessiva somma di € 12.000,00 per le causali in narrativa, o a quella maggiore o minore somma meglio vista, ove occorra anche in via equitativa, oltre ai maggiori danni da svalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì dell’evento all’effettivo soddisfo; c) condannare i convenuti, sempre in solido tra loro o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva, ritualmente, in cancelleria J.T. & *********, con comparsa di costituzione e risposta del 31 gennaio 2005, contestando integralmente e recisamente la ricostruzione in fatto e in diritto degli attori, deducendo ed eccependo che: gli attori acquistavano – per il tramite della agenzia di viaggi Z. s.a.s. corrente in Ostuni – un pacchetto turistico organizzato da J.T. & ********* (I V.) come da catalogo (cfr. doc. n. 1) e avente ad oggetto le seguenti prestazioni: viaggio aereo di andata e ritorno con le seguenti tratte Brindisi/Roma-Roma/Mahe-Mahe/Mauritius-Mauritius/Roma Roma/Brindisi alloggiamento presso “The P. Club” in V.-M., con sistemazione in camera doppia superior e il trattamento della mezza pensione (colazione e cena) per il periodo dal 9/8/2004 al 14/8/2004; alloggiamento presso “The C.B.” in Point aux Piments – Mauritius, con sistemazione in camera doppia standard e il trattamento della mezza pensione (colazione e cena) per il periodo dal 14/8/2004 al 23/8/2004, alle condizioni generali indicate nel catalogo.
Gli attori giungevano regolarmente alla data prevista a Mahe e venivano alloggiati presso la struttura alberghiera prescelta “The P.C.”, ove rimanevano per tutto il periodo stabilito. Successivamente, nella tarda mattinata del 14/8/2004, come previsto dal pacchetto turistico de quo, giungevano regolarmente alle Mauritius e venivano alloggiati presso la camera standard n. 115 de “The C.B.”, struttura prescelta dagli attori all’atto dell’acquisto del pacchetto turistico. Appena giunti alle Mauritius, gli attori chiedevano di tornare in Italia, motivando tale richiesta con il fatto che la madre della signora *********** non stava bene; in quel momento, per l’impossibilità di trovare un viaggio aereo di ritorno, non era possibile accontentare la richiesta. Preso possesso della stanza prenotata, il tour operator apprendeva che gli attori, appena saputo che non era stato possibile trovare il volo di rientro, si lamentavano della stanza loro assegnata, rivolgendo tali lamentele non alla Direzione della struttura alberghiera, come sarebbe stato normale e ovvio considerato oltretutto che essa era stata indicata dal tour operator nelle specifiche del pacchetto turistico come corrispondente locale cui rivolgersi per tutte le necessità del caso (doc. n. 2), bensì, all’agenzia di viaggio di Ostuni. Poiché ciò avveniva alla sera del sabato sera del 14/8/2004 e considerato che il giorno successivo era domenica di ferragosto e tutti gli uffici in Italia erano chiusi, il tour operator veniva a sapere di tale lamentela solo il lunedì mattina 16/8/2004.
Immediatamente il tour operator prendeva contatto con i responsabili de “The C.B.”, e poteva appurare che in realtà la lamentela sulla stanza riguardava il lavandino del bagno rottosi accidentalmente. Nonostante la possibilità di riparare tale guasto, il tour operator faceva spostare immediatamente i signori *********** e ******* nella stanza n. 201, categoria Superior e quindi di categoria superiore a quella prevista nel pacchetto turistico che prevedeva – lo ricordiamo – la sistemazione in una camera standard, senza applicare alcun sovrapprezzo, stanza peraltro che gli attori dichiaravano di loro gradimento. Per quanto riguarda l’alimentazione, sia per la cena del 14/8, sia per quella del 15/8, gli attori chiedevano variazioni rispetto il prefissato servizio “set-menu” (buffet); particolarmente, la prima sera essi chiedevano ed ottenevano, in deroga a quanto previsto, di consumare hamburger di manzo e patatine fritte, mentre la sera successiva bistecca e patatine fritte. Alla richiesta degli attori di poter effettuare una visita da un medico per un problema di salute, il responsabile della struttura alberghiera si prodigava immediatamente mettendo a loro disposizione un taxi che li trasportava in una struttura sanitaria. Di più. Gli attori venivano puntualmente informati della possibilità di rivolgersi a Mondial Assistance Italia S.p.A. per l’attivazione dell’assicurazione sull’assistenza medica, ma essi mai si rivolgevano e chiedevano a Mondial Assistance Italia alcun intervento, secondo le condizioni di assicurazione pubblicate sul catalogo del tour operator.
Gli attori, successivamente, manifestavano al tour operator l’intenzione di rientrare anticipatamente in Italia, il tour operator si prodigava ancora e questa volta, oltre a trovare posti liberi sul vettore aereo otteneva anche di abilitare la biglietteria aerea precedentemente emessa senza alcun costo aggiuntivo per gli attori, permettendo così agli ad essi di rientrare in Italia come da loro richiesto senza sborsare somma alcuna. J.T. & ********* formulava dunque le seguenti conclusioni: “nel merito, – rigettare le domande tutte degli attori perché infondate in fatto e diritto per quanto sopra dedotto con la presente comparsa di costituzione e risposta, nonché per ogni altra ragione di giustizia; in ogni caso, condannare gli attori alla rifusione a favore della convenuta di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio”

Orbene, dalle risultanze istruttorie e dai documenti versati in atti, emerge la mancata prova in parte qua della pretesa risarcitoria, formulata dagli attori.
In primis, consta che la problematica circa la dedotta inidoneità della camera del “The C.B.”, ab origine, assegnata agli attori alle Mauritius al momento del loro arrivo – sia essa dipendente dalla rottura accidentale di un lavandino, oppure dalla fuoriuscita di acqua sporca – è stata risolta, dopo due giorni, mediante il cambio della stanza in cui erano alloggiati gli attori e la loro sistemazione in una stanza di categoria superiore, senza alcun costo aggiuntivo.
Al riguardo, le testi F. M. e B. C., dipendenti di J.T. & *********, escusse rispettivamente all’udienza del 3/7/2008 e del 7/11/2008, hanno confermato che, in data 16/8/2006, J.T. & ********* fece spostare i signori P.M. e C. V. nella stanza n. 201, categoria Superior, senza l’applicazione di sovrapprezzo.
Del resto, la stessa attrice P.M. ha dichiarato, con pieno valore confessorio: “(si) provvedeva a sostituirci la camera senza alcuna spesa aggiuntiva. Preciso che la camera era più grande e pulita”. A conferma di ciò, la signora ************* ha dichiarato che “tale camera fu trovata di gradimento dai clienti così come ci fu comunicato per posta elettronica dal corrispondente in loco”.
Al riguardo, anche la teste **************** ha confermato, seppur de relatu, che i signori P.M. e C. V., dopo aver preso visione della stanza n. 201, categoria Superior, avrebbero trovato la medesima di loro gradimento.
Dunque, risulta provato che le lamentele dei clienti, furono, dopo un breve lasso di tempo, prese in considerazione da J.T. & *********, che, appunto, provvide a far alloggiare i clienti in una stanza di categoria superiore.
Quanto alle doglianze relative alla qualità del cibo somministrato agli attori, le medesime sono rimaste sfornite di prova.
Per quanto riguarda i dolori addominali che gli attori ascrivono al cibo consumato presso il “The C.B.”, la circostanza de qua non è supportata da idoneo supporto probatorio, specie, sotto il profilo della sua riconducibilità causale alla tipologia di cibo somministrato.
Peraltro, consta ex actis, che il pacchetto turistico de quo non prevedeva il trattamento cosiddetto “all inclusive” (cioè pensione completa, bevande ai pasti, nonché bevande e snack durante il giorno), bensì il trattamento della mezza pensione (cioè colazione e cena), con la conseguenza che gli altri pasti e le altre consumazioni non erano incluse nel pacchetto turistico. Ed è verosimile che proprio una prestazione alimentare, consumata al di fuori di quelle oggetto del pacchetto turistico, sia all’origine dei problemi riscontrati dagli attori.
Ed, infatti, l’attrice signora P.M. all’udienza dell’1/2/2008, ha dichiarato, con pieno valore confessorio, che: “soprattutto dopo il primo pranzo, che ci causò forti dolori addominali la signora ***** ci consigliava di farci visitare da un presidio sanitario”.
Ciò ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni dell’attore C. V.: “confermo integralmente tutto quanto già dichiarato da mia moglie” .
Né si può escludere, in virtù di una regola di esperienza di difficile smentita, che i dedotti dolori siano stati originati da altre cause, diverse da un’inidonea alimentazione, comunque, non ascrivibili alla sfera di controllo e responsabilità di J.T. & **********
La patologia lamentata dagli attori molto spesso è, infatti, compatibile anche con fattori causali quali un eventuale cambiamento climatico oppure la mancata adozione di cautele (non bere acqua dal rubinetto, non lavarsi i denti con l’acqua del rubinetto, tenere la bocca chiusa quando ci si fa la doccia), imposte dal cambiamento del modus vivendi e dalle peculiari condizioni del contesto spaziale in cui ci si trovi, specialmente, in luoghi quali le isole Seychelles o Mauritius, e altre similari destinazioni.
Per quanto concerne le dedotte cistite e vulvaginite che sarebbero state contratte dalla signora P.M., non vi è alcuna prova del nesso causale tra tale patologia e le prestazioni e i servizi offerti da J.T. & ********* e/o dai suoi incaricati.
D’altronde, anche in tal caso, plurime possono essere le cause delle suddette patologie.
Né, in favore dell’assunto attoreo, sono richiamabili le dichiarazioni delle testi di Z. s.a.s. di V.A. e C.F. & C. che si sono, invero, limitati a riportare le lamentele attoree e la cui testimonianza è, comunque, de relatu.
Per contro, l’espletata istruttoria offre elementi di giudizio che fanno ritenere che gli attori sono stati, a fronte delle loro lamentele, assistiti in maniera idonea.
Ed, infatti, come confermato dalle testi F. M. e B. C. – quali testi de relatu – alla richiesta degli attori – signori P.M. e C. V. – di poter effettuare una visita medica, la Direzione dell’hotel “The C.B.” mise a loro disposizione un taxi per il trasporto presso la struttura sanitaria del luogo.
Inoltre, per quanto riguarda il rientro anticipato in Italia, nessun rimborso può essere riconosciuto in favore degli attori, essendo tal ultimo, in assenza della prova dell’inadempimento di parte convenuta, riconducibile ad una loro libera scelta. Peraltro, secondo le testi F. M. e B. C., in data 14/8/2004, gli attori – signori P.M. e C. V. – giunti all’hotel “The C.B.”, avrebbero chiesto di tornare in Italia quello stesso giorno, motivando tale richiesta con il fatto che avevano ricevuto la notizia che la madre della signora P.M. stava male.
La suddetta circostanza, come confermato dalla teste *************, fu comunicata a J.T. & ********* dal suo corrispondente in loco: “W. S. T.”.
Quest’ultimo precisamente riferiva che “il giorno 14 agosto i clienti, appena sbarcati a Mauritius, volevano rientrare in Italia”.
Dunque, fatta eccezione per quel che si va a precisare, alcuna particolare responsabilità può essere ascritta al tour operator che ha con diligenza fornito le prestazioni oggetto di contratto (viaggi aerei di andata e ritorno nonché di trasferimento da una località all’altra, alloggiamento nelle strutture alberghiere prescelte dagli attori con le connesse pattuite prestazioni di vitto – con la modalità della mezza pensione – e alloggio).
Per contro, l’unico disagio ascrivibile ai convenuti è quello consistito nell’iniziale e breve permanenza in una camera inidonea a soddisfare gli standard qualitativi convenuti e, comunque, esigibili alla luce dell’ordinaria diligenza nell’esecuzione del contratto.

Un primo possibile approccio interpretativo

Secondo un primo approccio interpretativo, si potrebbe sostenere che tal ultimo pregiudizio di natura non patrimoniale, cui comunque, la direzione della struttura ha provveduto, poi, a porre rimedio, consentendo il cambio di camera dopo un breve lasso di tempo, rientri in quei danni bagatellari non risarcibili perché “imposti” dal dovere di solidarietà e tolleranza che, dotato di rilievo costituzionale, deve conformare tutte le relazioni giuridicamente rilevanti.
Come noto, il risarcimento di pretesi danni esistenziali è stato, in passato, frequentemente richiesto, specie, alla c.d. giustizia di prossimità, dando luogo alla proliferazione delle cd. liti bagatellari; tali dovendosi intendere, in virtù della definizione offertane dalle Sezioni Unite, le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale/pregiudizio è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.
Come precisato dalla Sentenza dell’11.11. 2008, la differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo, quale danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro, è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici).
Per contro, nel secondo, è l’offesa arrecata ad essere priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima. Ciò è quanto avviene nel caso del graffio superficiale dell’epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall’impossibilità di uscire di casa per l’esecuzione di lavori stradali di pari durata (in quest’ultimo caso non è leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all’art. 16 Cost., che può essere limitato per varie ragioni).
Ovviamente, in entrambi i casi, come ribadito dalle Sezioni Unite del 2008, deve, comunque, ricorrere la lesione dell’interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, dovendosi, altrimenti, escludere ab origine (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l’invocabilità dell’art. 2059 c.c.

Dunque, il pregiudizio/danno conseguenza deve essere apprezzabile. La lesione deve, cioè, eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema di relazioni sociali che impone un grado minimo di tolleranza.
Infatti, ogni persona inserita nel complesso contesto sociale deve accettare pregiudizi connotati da futilità in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza sociale, con una logica di reciprocità, impone (art. 2 Cost.).
Peraltro, solo teorizzando e esigendo il requisito della gravità della lesione e della serietà del danno, è possibile attuare il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima che impone al riparazione della sua sfera giuridica, e quello di tolleranza.
Orbene, si potrebbe sostenere che, nel caso di specie, non sia stata dedotta la lesione di alcun diritto costituzionalmente garantito, né i termini in cui lo stesso sarebbe stato inciso, e che, quand’anche si volesse individuare il medesimo, nel diritto alla personalità di cui all’art. 2 Cost. – quale clausola generale, idonea a consentire la riparazione di pregiudizi esistenziali idonei ad incidere sulla personalità del danneggiato – il disagio, subito dagli attori, non sarebbe idoneo a superare la suddetta soglia di rilevanza (cfr. pronuncia, IV sez. della Corte d’Appello di Milano, n. 553/09 pronunciata il 18/11/2008 e depositata il 24/2/2009 che ha respinto la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, poiché il danno esistenziale è ravvisabile soltanto nei casi previsti da disposizioni di legge o in caso di diritti inviolabili dell’uomo, garantiti dall’art. 2 della Costituzione. La Corte milanese prosegue statuendo che il diritto di fruire di una vacanza (da non confondersi con il diritto alle ferie) non costituisce un diritto costituzionalmente garantito).

Una ricostruzione alternativa e maggiormente coerente coi principi della pronuncia di ***********

Nondimeno, come noto, le Sezioni Unite richiedono la prova della lesione di un diritto costituzionalmente garantito e dell’apprezzabilità giuridica di tale lesione, solo in assenza di un’espressa previsione di risarcimento del danno non patrimoniale. Ciò in quanto fanno, comunque, salva la previsione “eccettuativa” di cui all’art. 2059 c.c., secondo cui “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
Ove, per contro, ricorra un’espressa previsione di legge, la suddetta tipologia di danno è risarcibile al di là dei limiti tracciati dalla Suprema Corte.
Orbene, nel caso di specie, esiste una previsione ad hoc che è quella del d.lgs. n. 111/1995 emanato in attuazione della Direttiva 90/313/CEE, e confluito nel Codice del Consumo con qualche lieve modifica.
Tale normativa sembra richiamare tale tipologia di danno, in virtù del ricorso all’espressione “ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”, contenuta nell’art. 92, comma 2.
D’altronde, sotto il profilo degli obblighi pattizi di natura internazionale, gli artt. 13 e 15 della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) introdotta in Italia con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 prevedono che al viaggiatore per il caso di inadempimento dell’organizzatore del viaggio abbia diritto al risarcimento di “tout préjudice” (nella versione francese) e di “any loss and damage” (in quella inglese) e, dunque, di “qualunque pregiudizio” .
D’altronde, l’espressa previsione della risarcibilità di “qualunque pregiudizio” (così come quella equivalente: qualsiasi pregiudizio) consente di soddisfare la suddetta condizione posta dall’art. 2059 C.C. ai fini del risarcimento del pregiudizio non patrimoniale.

Qualche cenno sulla Convezione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) introdotta in Italia con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084

Peraltro, proprio a tal ultima disciplina di fonte internazionale, si deve l’introduzione, nel nostro sistema, del contratto di viaggio che, quindi, non era un contratto tipico, per quanto ci si esprimesse in termini di “contratto turistico”, “contratto di assistenza turistica”, “contratti di crociera turistica”. Figure ricostruttive, individuate in via interpretativa, che, comunque, molto assomigliavano all’attuale “contratto di viaggio” e che si riteneva avessero, ad oggetto, una prestazione di risultato.
Per la prima volta, l’art. 1, n. 3 della suddetta Convenzione ha definito il contratto di viaggio come quel contratto con il quale “une persone s’engage, en son nom, a procurar à une autre, moyennant un prix global, un ensemble de prestations combinees de trasport, de sejour distinctes du trasporto u d’autres services qui s’y rapportent (testo originale)”.
Sotto il profilo del regime normativo del suddetto contratto, essa ha introdotto un diritto “minimale”, la cui osservanza si impone, indipendentemente da ogni altra normativa, se il viaggiatore abbia ricevuto pregiudizio nell’esecuzione delle prestazioni contemplate nel contratto.
Infatti, a) la stessa nozione descrittiva e contenutistica del contratto; b) la individuazione dei contraenti; c) i connotati della responsabilità dell’organizzatore; d) l’obbligo di chiare informazioni sia da parte del viaggiatore che dell’organizzatore; e) il riconoscimento dell’indennità senza pregiudizio per la parte di esprimere la volontà di tutelare con strumenti previsti dall’ordinamento i suoi interessi e, quindi, la facoltà, convenzionalmente riconosciuta, di poter agire, da parte del danneggiato, nelle sedi opportune, così come previsto dalla normativa di diritto comune; f) la nullità di clausole eventualmente contenute nel contratto se contrarie ai principi della Convenzione, rappresentano una tutela inderogabile, quasi come uno “zoccolo duro” da cui non si può prescindere in sede risarcitoria e che non è, comunque, incompatibile con la disciplina di diritto comune, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento nella esecuzione delle obbligazioni in esso contenute.
Peraltro, le suddette norme convenzionali si ispirano a criteri, ormai consolidati nel nostro ordinamento, e, spesso, di valenza costituzionale, quali la trasparenza, la correttezza, la diligenza, la tutela del contraente più debole, qual è il consumatore viaggiatore.
Ciò premesso, sotto il profilo del quantum, s’impone una valutazione di natura equitativa, alla luce di quel principio di equità calibrata, proposto da autorevole dottrina e che consente di valorizzare, in primis, i valori liquidati in precedenti specifici in materia di contratto di viaggio e, in secondo luogo, quelli relativi ad ipotesi di maggiore o minore rilevanza in termini di pregiudizio esistenziale.
Orbene, considerati il corrispettivo pagato dagli attori, il tempo per cui si è protratto il suddetto disagio che, di per sé trascurabile, acquista rilievo massimo in considerazione dell’eccezionalità del viaggio di nozze, evento tendenzialmente unico nella vita di ogni individuo che contragga il vincolo matrimoniale, nonché il comportamento riparatorio posto in essere tra le parti, si ritiene equo liquidare agli attori euro 1500,00. Sulla predetta somma, trattandosi di risarcimento del danno derivante da fatto illecito e quindi di debito di valore, vanno riconosciuti rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate annualmente dal 14.8.2004.
Per quanto concerne la posizione dei convenuti si ritiene che il suddetto pregiudizio sia ascrivibile alla sola condotta dell’organizzatore e non anche dell’intermediario, avendo tal ultimo provveduto all’immediata segnalazione al tour operator delle problematiche segnalate dai clienti.
Né la circostanza che il giorno successivo a quello della segnalazione cadesse di Ferragosto é circostanza idonea ad esonerare da responsabilità, essendo conforme, prima che al dovere di buona fede, all’obbligo di diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c., il costante monitoraggio del “benessere” dell’acquirente del pacchetto turistico, così come la predisposizione di tutti gli strumenti organizzatori idonei a fronteggiare situazioni di emergenza.
In considerazione della peculiarità della fattispecie, del complessivo comportamento delle parti, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio, nella misura della metà nei rapporti fra gli attori e la J.T. & *********,ponendo la residua parte a carico della convenuta.
Spese compensate fra gli attori e la Z..

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P.M. e C. V., nei confronti di J.T. & ********* (I V.), nonché di ********* di V.A. e C.F. & C, così provvede:
1) condanna la J.T. & ********* (I V.) al risarcimento del danno non patrimoniale, subito dagli attori, che si quantifica equitativamente nella misura di euro 1500,00, oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate annualmente dal 14.8.2004;
2) compensa tra gli attori e la J.T. & T. S.R.L, nei limiti della metà, le spese di giudizio che liquida in complessivi €. 3.000,00, di cui euro 2000,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorario, oltre iva, cap ed esborsi forfettizzati come per legge, e che pone solo per la metà, a carico della convenuta;
3) spese compensate fra gli attori e la Z..

IL GIUDICE
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Redazione