Danno morale non previsto dall’ordinamento austriaco: scatta il limite dell’ordine pubblico (Cass. n. 19405/2013)

Redazione 22/08/13
Scarica PDF Stampa

RITENUTO IN FATTO

1. – Il (omissis), alle ore 4,35 del mattino, sull’autostrada (omissis), l’autotreno di proprietà della società austriaca ******************************** (di seguito anche Frikus), condotto da P.G.H. ed assicurato presso la ************************************ (di seguito anche ******), che procedeva alla velocità di quasi 100 km/h, tamponava, per un colpo di sonno, il camper targato (omissis), assicurato presso la Liguria S.p.A., in sosta sulla corsia di emergenza, provocando la morte “sul colpo” di cinque dei sei occupanti (G.M., T.A., R.V., C.S. e A.K.) e gravi lesioni personali a B. C., sopravvissuta.

1.1. – Nei confronti della società Frikus, del P., della compagnia assicuratrice ****** e della Liguria S.p.A. agivano, per ottenere il risarcimento dei danni patiti, la B., nonchè i prossimi congiunti delle anzidette vittime decedute nel sinistro e cioè R.U. e ********* (in proprio e quali legali rappresentanti del figlio minore R.E.), G. G. e ****** (in proprio e quali legali rappresentanti delle figlie minori R. ed G.E.), G.A., T.F. e ********* o ****** (in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore T. M.S.), T.A.D., C.A., ******, C.D., A.A., ******, A.N. e A.D..

La causa veniva proposta, con citazione del marzo 1989, dinanzi al Tribunale di Udine e poi riassunta, nel gennaio 1990, davanti al Tribunale di Treviso, territorialmente competente, che provvedeva all’integrazione del contraddittorio con la società Dimensione Camper s.n.c., proprietaria del veicolo occupato dalle vittime del sinistro.

1.2. – All’esito di istruttoria, il Tribunale di Treviso, con sentenza del 20 aprile 2000, respinte le eccezioni pregiudiziali dei convenuti (in punto di giurisdizione del giudice italiano e di proponibilità della domanda per asserita pendenza di giudizio penale sugli stessi fatti dinanzi a giudice austriaco), accertava la responsabilità del P. e della società Frikus, proprietaria dell’autotreno nella misura dell’80%, addebitando il restante 20% all’”ignoto conducente del camper” – tale rimasto in quanto gli occupanti, al momento del sinistro riposavano tutti nella “zona letto” del veicolo – che aveva lasciato quest’ultimo in sosta su uno spazio a ciò non deputato (corsia di emergenza), senza attivare appositi dispositivi segnalatori di pericolo.

Sicchè, operando nei confronti dei terzi trasportati la presunzione di responsabilità solidale di tutti i convenuti, ex art. 2055 cod. civ., premesso che contro la Dimensione Camper s.n.c. non era stata svolta alcuna domanda e che la Liguria S.p.A. non era tenuta a rispondere nei confronti dell’ignoto conducente del camper (comunque da individuare in uno dei sei occupanti), l’adito Tribunale condannava quest’ultima società al risarcimento del danno per cinque sesti ed il P., la Frikus e la ****** al risarcimento del danno per 29/30 (ventinove trentesimi), con esclusione del danno morale in quanto non contemplato dal codice civile austriaco.

2. – Avverso tale sentenza proponeva appello principale la Liguria S.p.A., nonchè, congiuntamente tra loro, appello incidentale il P., la Frikus e la ****** ed ancora, sempre con un unico atto, appello incidentale gli originari attori.

2.1. – La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 9 maggio 2007, riformava parzialmente la decisione di primo grado, condannando la Liguria, la Frikus, la ****** ed il P., in solido tra loro, al pagamento: di Euro 164.754,64, oltre accessori, in favore di U. ed R.E. e Gr.Ma.Lu.; di Euro 227.454,33, oltre accessori, in favore di G.R., E. ed A. e Bu.Gi. (anche come eredi di G.G.);

di Euro 205.563,97, oltre accessori, in favore di T. F., A.D. e M. e ********* (o ******); di Euro 170.583,47, oltre accessori, in favore di A. e C.D. e Ri.Gr.; di Euro 215.168,11, oltre accessori, in favore di A.A., N. e D. e Ma.An.; di Euro 255.829,50, oltre accessori, in favore di B.C.; accertava, poi, il diritto di regresso della Liguria S.p.A. nei confronti della Frikus, della ****** e del P. per la quota eccedente il 20% di quanto complessivamente liquidato ai danneggiati.

2.1.1. – Superate le eccezioni pregiudiziali già proposte in primo grado dagli originari convenuti austriaci, la Corte territoriale, sulla scorta, segnatamente, di quanto emergente dalla sentenza del Tribunale penale di Klagenfurt dell’ottobre 1989, ribadiva l’accertamento di primo grado in ordine alla responsabilità del P. (per guida su corsia di emergenza a velocità eccessiva ed in stato di sonnolenza) e quella, seppur di grado significativamente minore, del conducente del camper, che aveva abbandonato la guida del mezzo, lasciato in sosta sulla corsia di emergenza dell’autostrada, riservata, ai sensi dell’art. 46 C.d.S. austriaco, ai mezzi in avaria e per il tempo strettamente necessario per riprendere la marcia o per la rimozione; ciò in ora notturna e senza aver attivato dispositivi atti segnalarne la presenza.

2.1.2. – Il giudice di appello riformava la statuizione di prime cure sulla riduzione del danno in ragione della mancata individuazione del conducente del camper, assumendo che era onere delle parti convenute sia dimostrare la responsabilità del conducente del veicolo tamponato, sia “necessariamente indicare e comprovare – secondo i principi -il soggetto che era incorso nella condotta censurata”, derivandone che non poteva essere ridotto il risarcimento per l’ipotizzata conseguenza “di considerare tutti i trasportati quali conducenti responsabili”, dovendo il ristoro dei danni essere in misura integrale, senza abbattimento alcuno.

2.1.3. – La Corte lagunare rigettava poi il motivo di appello incidentale della Frikus, della ****** e del P. sulla irrisarcibilità, in base al diritto austriaco, del danno patrimoniale da lucro cessante in favore dei genitori delle vittime del sinistro, osservando che l’art. 1327 ABGB prevede il risarcimento di detto danno in favore dei superstiti al cui mantenimento il defunto fosse tenuto per legge e che tale obbligo di mantenimento andava riconosciuto tra le persone coabitanti nella stessa famiglia (circostanza ricorrente per tutte le vittime del sinistro, tranne che per R.V.), là dove gli appellanti incidentali (non trovando nella fattispecie applicazione ratione temporis la regola dell’accertamento d’ufficio di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 14) non avevano provato, tramite recenti riferimenti giurisprudenziali, che la norma straniera avesse un contenuto diverso da quello della norma italiana di cui all’art. 315 cod. civ..

Il giudice di appello reputava infondati, quindi, i contrapposti motivi di appello incidentale della Liguria S.p.A. e dei genitori delle vittime in ordine all’accertamento ed alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante operato in primo grado, tranne che per la posizione dei consorti R. – Gr., in riferimento alla vittima R.V., che non conviveva con i genitori, la cui pretesa risarcitoria era dunque da respingere.

Venivano, altresì, respinti i motivi di appello che criticavano la liquidazione del danno biologico in favore di B.C., asseritamente eccessiva, mentre veniva accolto il gravame incidentale della stessa B. sulla insufficiente liquidazione del danno morale, determinato dal Tribunale in L. 170.000.000, notevolmente inferiore rispetto agli ordinari parametri seguiti negli Uffici giudiziari del distretto in caso di lesioni gravissime. A tal riguardo, la Corte territoriale osservava che, in una situazione di “indiscutibile sofferenza”, a fronte di lesioni determinanti una rilevante riduzione della validità psicofisica della persona, “il danno non patrimoniale (diverso da quello biologico) viene tendenzialmente liquidato in una misura che non è inferiore al 50% dell’intero danno biologico (determinato in L. 370 milioni)”; sicchè, alla B. spettava, in ragione di una ponderata valutazione equitativa, la somma di lire 185.000.000.

Il giudice di secondo grado riconosceva, poi, ai congiunti delle vittime il risarcimento per il danno non patrimoniale per la perdita del proprio congiunto, escludendo che potesse essere a tal fine di ostacolo l’art. 1327 ABGB, posto che la norma straniera non poteva “precludere la tutela dei diritti primari ed inviolabili connessi alla sfera più intima della persona umana in quanto tale”, nella specie da “considerare nell’ambito dei legami inerenti a strettissimi rapporti di comunanza di vita (anche in ipotesi di persone non più conviventi), nonchè quanto all’inviolabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona e della solidarietà nell’ambito dei vincoli familiari, ancorati a chiari principi costituzionali” (artt. 2, 29 e 30 Cost.). A tal fine, veniva liquidata, in via equitativa (in base ai parametri utilizzati nel distretto), la somma, attualizzata, di Euro 65.000 in favore di ciascun genitore e la somma, attualizzata, di Euro 20.000 in favore di ciascun fratello.

La Corte territoriale rigettava, infine, le doglianze degli originari attori, appellanti incidentali, sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento del danno biologico ad essi direttamente derivato per i disturbi psichici dovuti alla perdita dei propri cari, reputando tale domanda e lo stesso motivo di gravame inammissibili per “assoluta genericità”, in assenza di allegazioni, “in tutto il corso del processo sia di primo grado che di appello”, sull’esistenza “di un’invalidità biologica da taluni subita iure proprio, a seguito della morte dei rispettivi congiunti”, e, prima ancora, senza che fosse stato “indicato quali disturbi psicofisici sarebbero derivati dal sinistro”, non essendo a tal fine sufficiente “la mera produzione di un elaborato peritale” soltanto in grado di appello e di recente formazione.

Veniva, altresì, dichiarata inammissibile, in quanto nuova, la domanda, avanzata dai consorti G. soltanto con l’appello incidentale, in ordine al risarcimento, iure haereditatis, del danno morale e biologico del defunto G.M..

3. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto congiunto ricorso la società Frikus Transportgesellshaft Gmbh, P.G. H. e la compagnia di assicurazioni ************************************, affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso la Liguria Assicurazioni S.p.A., che, oltre ad aderire al ricorso principale, ha proposto anche ricorso incidentale affidato a due motivi.

Resistono, altresì, con congiunto controricorso, R.U., + Altri omessi proponendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

Avverso i ricorsi incidentali hanno resistito i ricorrenti principali depositando distinti controricorsi.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata Dimensione Camper s.n.c., già contumace in appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Tutti i ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2. – Il ricorso principale proposto congiuntamente dalla società Frikus Transportgesellshaft Gmbh, da P.G.H. e dalla compagnia di assicurazioni *************************************

2.1. – Con il primo mezzo è denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 preleggi e degli artt., 2, 29 e 30 Cost., “con riferimento alla mancata applicazione del diritto austriaco, e segnatamente dell’art. 1327 AGBG, con conseguente riconoscimento del danno morale ai congiunti delle vittime”.

I ricorrenti premettono che l’art. 1327 ABGB (codice civile austriaco) cosi dispone: “Quando da una lesione fisica consegue la morte, allora devono essere risarcite non solo tutte le spese, bensì anche, ai superstiti al cui mantenimento la vittima era tenuta per legge, quanto ad essi, a causa di ciò, è venuto a mancare”.

La Corte territoriale, a fronte della non risarcibilità del danno morale ai congiunti della vittima dell’illecito, disposta dal diritto austriaco, incontestatamente rilevante nella fattispecie, avrebbe errato nell’escludere l’applicabilità dell’art. 1327 ABGB in forza dell’art. 31 preleggi, posto che tale ultima norma “non autorizza l’automatica sussunzione di ogni principio della Costituzione italiana all’interno dell’ordine pubblico internazionale, quale limite alla operatività della norma straniera richiamata”.

L’orientamento assunto dal giudice di appello – in contrasto, peraltro, con il precedente specifico costituito da Cass. n. 3445 del 1980 – tradirebbe una visione statalista dell’ordine pubblico, che non terrebbe conto dell’art. 10 Cost. e dell’apertura “verso ordinamenti esterni e fondata sull’obiezione di non potersi ridurre l’applicazione di norme straniere, pur richiamate dal diritto internazionale privato, a quelle non contrastanti con le norme di ordine pubblico interno”. Sicchè, la disciplina italiana sul danno morale, a prescindere da “eventuali fondamenti costituzionali”, non potrebbe quindi “rappresentare un principio di ordine pubblico internazionale”, non trovando essa corrispondenza “in ordinamenti Europei di fondamentale rilievo, come, ad esempio, oltre a quello austriaco, anche quello tedesco (art. 844 c.c.) e quello olandese (art. 106 c.c.)”.

Il mezzo si chiude con la formulazione del seguente quesito: “Dica la Corte che l’art. 31 preleggi, applicabile ratione temporis al caso di specie, nel porre l’ordine pubblico quale limite all’applicazione del diritto straniero, richiamato dalle norme di diritto internazionale privato, si riferisce a quei principi di civiltà giuridica che sono non solo peculiari del nostro ordinamento bensì sono anche condivisi dagli ordinamenti di più risalente tradizione giuridica e conseguentemente dica che l’ordine pubblico non può essere fatto automaticamente coincidere con le norme costituzionali di un singolo Paese e nella fattispecie con gli artt. 2, 29 e 30 Cost. italiana.

Dica, pertanto, la Corte che è viziata la sentenza la quale, in applicazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost., abbia negato l’applicazione del diritto austriaco, ed in particolare del p. 1327 ABGB (codice civile austriaco) che non ammette la risarcibilità del danno morale ai congiunti di persone decedute a seguito di fatto illecito (nella specie incidente della strada)”.

2.1.1. – Il motivo è infondato.

Il p. 1327 ABGB (codice civile austriaco) limita il risarcimento in favore dei congiunti della vittima di un sinistro, che in questo sia deceduta, al solo danno patrimoniale, cosi da escludere in loro favore il risarcimento del danno morale.

La portata della norma, cosi circoscritta, non trova smentita negli atti processuali e nel significato anzidetto è stata intesa dalla Corte di appello di Venezia e dalle parti in causa. Significato che, del resto, trova ulteriore conferma nel precedente, seppur risalente, di questa Corte (Cass., 26 maggio 1980, n. 3445) su un caso analogo rispetto a quello attualmente oggetto di scrutinio (e deciso, tuttavia, in modo difforme dal presente), affermando, per l’appunto, che il p. 1327 ABGB non attribuisce il risarcimento del danno morale ai congiunti di una persona deceduta a seguito di lesioni riportate ad opera di un terzo.

Posto che nel caso di specie è applicabile (in quanto il giudizio è iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore della L. n. 218 del 1995) il regime di diritto internazionale privato previgente alla legge di riforma del 1995 (il cui art. 14 dispone l’accertamento d’ufficio della legge straniera), non essendo stati offerti dalle parti (sulle quali grava, nel sistema precedente alla novella del 1995, l’onere di indicare e di produrre la documentazione relativa alla norma straniera di cui si chiede l’applicazione: cosi, più di recente, Cass., 20 luglio 2007, n. 16089 e Cass., 4 aprile 2013, n. 8212) elementi utili per ritenere, in forza dell’attuale “diritto vivente” austriaco, una portata della norma in esame diversa da quella innanzi evidenziata, deve conseguentemente reputarsi che la Corte territoriale ha correttamente escluso che il p. 1327 ABGB – veicolato, nel significato innanzi precisato, tramite l’art. 25, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale – possa trovare applicazione nella presente controversia, cosi facendo buon governo dell’art. 31 preleggi, sebbene non espressamente indicato in sentenza.

E’, difatti, acquisizione sufficientemente consolidata quella per cui la nozione di ordine pubblico (anche in riferimento all’art. 31 citato) – in forza della quale la norma straniera che vi contrasti non può trovare ingresso nel nostro ordinamento in applicazione della pertinente disposizione di diritto internazionale privato – non è enucleabile esclusivamente sulla base dell’assetto ordinamentale interno, racchiudendo essa i principi fondamentali della Costituzione o quegli altri principi e regole che rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti del suo assetto ordinamentale (Cass., 26 novembre 2004, n. 22332; Cass., 19 luglio 2007, n. 16017). In altri termini, come posto in rilievo da Cass., 26 aprile 2013, n. 10070 (nel richiamare anche Cass., 6 dicembre 2002, 17349 e Cass., 23 febbraio 2006, n. 4040), il concetto di ordine pubblico a fini internazionalprivatistici si identifica con quello indicato con l’espressione “ordine pubblico internazionale”, da intendersi “come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”.

Del resto, in un sistema plurale, di cui è partecipe il nostro ordinamento, non può ignorarsi la sinergia che proviene dall’interazione delle fonti sovranazionali con quelle nazionali. Si tratta di una combinazione, articolata e complessa, che si riflette sulla portata stessa dell’ordinamento interno, il quale cosi risulta diversamente modulato a seconda del modus operandi del rapporto che è instaurato tra esso e la fonte sovranazionale o internazionale interagente.

Ed è proprio in tale prospettiva che si viene a declinare la vocazione cd. internazionalista della nostra Carta Fondamentale, che, oggi, non si esaurisce più negli originari principi desumibili dagli artt. 10 e 11 Cost., ma trova ulteriore forza di radicamento nell’art. 117 Cost., comma 1, il quale imprime alla legislazione tutta il rispetto dei vincoli derivanti dai trattati internazionali e dalla partecipazione all’Unione Europea (nel 2001, allorchè venne introdotta la citata norma nel riformato titolo V della Costituzione, ancora “ordinamento comunitario”).

Ove, poi, vengano in rilievo fonti che sono votate alla protezione dei diritti fondamentali della persona umana (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la L. n. 88 del 1955; Carta Europea dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – o Carta di Nizza – che, in forza dell’art. 6 del Trattato di Lisbona, “ha lo stesso valore giuridico dei trattati”), la loro incidenza sull’individuazione del limite di recepimento della norma straniera, partecipe di ordinamento anch’esso soggetto a quel sistema di fonti, non può essere revocato in dubbio, posto che appare evidente, al contempo, l’apertura internazionalista del concetto di ordine pubblico e la condivisione degli stessi valori fondamentali tra i diversi ordinamenti statuali, nell’ambito dello stesso sistema di tutela multilivello.

Nella specie, si prestano ad essere apprezzate positivamente le condizioni di integrazione del limite dell’ordine pubblico che si frappone all’applicabilità dell’art. 1327 ABGB alla controversia in esame, nella parte in cui detta norma austriaca impedisce il risarcimento del danno che, nel nostro ordinamento, è detto “parentale”.

Questa Corte – già con le sentenze “gemelle” del 2003 (n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003) e, poi, segnatamente, con la conferma proveniente dalle Sezioni Unite del 2008 (n. 26972 dell’11 novembre 2008), in forza di un orientamento ormai stabilizzatosi (tra le tante, si veda Cass., 3 febbraio 2011, n. 2557) – ha affermato che il soggetto che chiede aure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione dell’interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all’art. 185 cod. pen., e ciò proprio in ragione della natura del valore inciso, di rango fondamentale, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela.

Del resto, un tale approdo esegetico si colloca nell’alveo già segnato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (ancor prima della sentenza n. 233 del 2003, che ha mutuato la posizione assunta dalle richiamate sentenze “gemelle”, che l’hanno di poco preceduta) e – circostanza ancor più significativa – in un caso in cui venne dichiarata l’illegittimità costituzionale delle leggi di ratifica di una Convenzione internazionale (quella di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale) nella parte in cui consentivano l’ingresso nel nostro ordinamento ad una norma che impediva il risarcimento integrale del danno in favore dei congiunti delle vittime decedute in un sinistro aereo; norma convenzionale che, nella sua originaria portata, era da ritenersi superata dal successivo assetto della stessa Convenzione implicata e dall’assetto risultante dalla sopravvenuta disciplina pattizia internazionale sulla medesima materia. Con la sentenza n. 132 del 1985, il Giudice delle leggi ebbe, infatti, ad affermare che, nell’ipotesi anzidetta, il diritto al risarcimento viene in rilievo “in quanto il danno incide sulla salvezza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva fra la vittima del sinistro ed i prossimi congiunti…; il rapporto fra i componenti del nucleo familiare, con la serie dei diritti e doveri reciproci da esso scaturenti, tocca poi per più versi, nel disegno della Costituzione, la tutela di cui gode la persona (artt. 29, 30, 31 e 36 Cost.): ed è sempre la persona, che troviamo circondata dalle garanzie configurate dall’art. 2 Cost.”, riconosciute “non solo al singolo, ma all’uomo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, ivi inclusa quella naturale società, fondata sul matrimonio, che, secondo la definizione dello stesso costituente, è la famiglia”.

La protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto pertinente al catalogo dei diritti inviolabili della persona umana, nella sua dimensione sociale (a partire proprio dall’aggregazione di base costituita dal nucleo familiare), non si arresta, però, al solo ambito interno, segnato dalla Costituzione, ma trova rispondenza ed implementazione anche nella dimensione Europea della tutela della vita familiare, garantita dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta di Nizza (che si rifà alla disposizione convenzionale e ad essa viene a sovrapporre la propria portata, in base a quanto disposto dall’art. 52 della stessa *****: cfr. Corte di giustizia 5 ottobre 2010, in C-400/10). Norme, quest’ultime, che presidiano gli stessi valori fondamentali della persona umana – quale il diritto all’intangibilità delle relazioni familiari all’interno di una comunità (tra le tante: Corte EDU, 24 aprile 1996, ********** c. Francia; Corte EDU, 13 giugno 2000, Scozzar e Giunta c. Italia), non disgiunto dalla combinata considerazione del diritto alla vita, di cui all’art. 2 CEDU (cfr. Corte EDU, 30 novembre 2004, Oneryildiz c. Turchia; Corte EDU, 20 marzo 2008, Budayeva e Altri c. Russia) condivisi da Italia ed Austria, entrambi membri della Convenzione e dell’Unione Europea.

Quanto innanzi argomentato a conferma della correttezza della soluzione giuridica adottata dalla Corte territoriale rende, altresì, evidenti le ragioni che giustificano il superamento del contrario – e, come detto, risalente precedente di questa Corte sopra richiamato (Cass. n. 3445 del 1980), in forza del quale si ebbe a ritenere che il p. 1327 ABGB poteva essere applicato nel nostro ordinamento, giacchè, allora, non era ravvisabile “alcuna ragione per ritenere di ordine pubblico… il principio, accolto nel nostro diritto, della risarcibilità dei danni non patrimoniali patiti dai superstiti della vittima di un fatto costituente reato”.

2.2. – Con il secondo mezzo è denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del p. 1327 ABGB “con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante ai congiunti delle vittime”.

Avrebbe errato la Corte di appello di Venezia nel riconoscere il danno patrimoniale da lucro cessante a tutti gli attori, congiunti delle vittime, applicando l’art. 315 cod. civ., per aver ritenuto, in assenza della documentazione necessaria, di “non poter trarre sufficienti elementi di giudizio dal mero contenuto della norma austriaca”, là dove invece questa poneva in chiara evidenza che “il risarcimento del danno da lucro cessante presuppone la coesistenza di due condizioni e cioè che sussistesse un obbligo legale e che la prestazione di mantenimento, da parte del soggetto obbligato, fosse già in atto al momento dell’evento” e, dunque, “non… fondata su aspettative future”.

Il giudice di appello avrebbe, invece, “dichiaratamente liquidato il danno con criterio prognostico, capitalizzando su base statistica il presumibile contributo che la vittima avrebbe dato in futuro al gruppo familiare d’origine”, con ciò mancando di tener conto del secondo citato presupposto, là dove, quanto al primo, il p. 143 AGBG (che era stato ritenuto “superfluo” indicare nella fase di merito) stabilisce che il figlio è tenuto al mantenimento dei genitori ove questi non abbiano di che sostentarsi e soltanto dopo il coniuge, gli ascendenti e gli altri discendenti più prossimi.

Viene, quindi, formulato il seguente quesito: “Dica la Corte che l’art. 1327 AGBG nell’affermare che, quando da una lesione consegua la morte, ai superstiti della vittima debba essere risarcito ciò che agli stessi è venuto a mancare per effetto della morte del congiunto, a condizione che il mantenimento fosse da quest’ultimo dovuto per legge e fosse già in atto al momento della sua morte, esclude il diritto dei superstiti al risarcimento, qualora il soggetto deceduto stesse provvedendo al loro mantenimento, senza esservi tenuto per legge, oppure non vi stesse di fatto provvedendo, pur essendovi tenuto. Di conseguenza dica la Corte che è viziata la sentenza per violazione dell’art. 1327 ABGB (codice civile austriaco) la quale abbia liquidato ai congiunti delle vittime il danno patrimoniale da lucro cessante anche nel caso in cui la vittima non fosse tenuta per legge al mantenimento e tale mantenimento non fosse già in corso al momento della morte dell’obbligato”.

2.2.1. – Il motivo è inammissibile.

In sede di gravame, come risulta dalla impugnata sentenza della Corte di appello di Venezia (p. 11), la censura che era stata mossa avverso la decisione di primo grado era quella della “non risarcibilità del danno patrimoniale ai sensi del par. 1327 cod. civ. austriaco, riconoscibile solo per i superstiti aventi diritto al mantenimento (tali essendo solo la moglie ed i figli, non anche i genitori)”. E sul punto la Corte lagunare ha incentrato la propria decisione, reputando che – in assenza della indicazione della parte sulla esistenza di una norma straniera diversa da quella italiana – l’obbligo di mantenimento coinvolgeva anche i genitori.

Con il mezzo oggetto del presente scrutinio ci si duole, invece, dell’errore che il giudice del merito avrebbe commesso non considerando che la norma austriaca di cui al p. 1327 ABGB (là dove gli stessi ricorrenti hanno ammesso di non aver indicato in precedenza la diversa disposizione – p. 143 ABGB – sui soggetti tenuti al mantenimento familiare) richiedeva, ai fini del risarcimento in favore dei superstiti, che il loro mantenimento “fosse già in corso” al momento della morte dell’obbligato.

In tal modo, a prescindere dalla stessa possibilità di interpretare la disposizione invocata nel senso auspicato (là dove il suo tenore letterale non è affatto evidente nei termini dedotti), i ricorrenti introducono in questa sede -senza, peraltro, lamentare una realtà processuale diversa da quella palesata nella sentenza di secondo grado – una questione nuova, implicante accertamenti di fatto, e come tale inammissibile (tra le tante, Cass., 26 marzo 2012, n. 4787).

2.3. – Con il terzo mezzo è prospettata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del p. 1325 ABGB “con riferimento al riconoscimento del danno sia biologico che morale alla sig.na ****”.

I ricorrenti rammentano che il p. 1325 ABGB cosi dispone: “Chi lede qualcuno nel fisico, risarcisce le spese di cure del leso, risarcisce il mancato guadagno e il futuro lucro cessante se il danneggiato divenga inabile al lavoro; ed inoltre gli risarcisce, a richiesta, un danno morale commisurato alle circostanze rilevate”.

Nel diritto austriaco il danno morale indicato dalla citata norma è da intendersi, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali, come “quello costituito dallo stato patologico di sofferenza fisica e psichica conseguente all’evento lesivo, suscettibile di accertamento medico legale”. Ne consegue, quindi, che non sarebbero risarcibili aspetti ulteriori rispetto a quelli di rilevanza medicolegale e, segnatamente, il danno morale “nell’accezione del diritto italiano (patema d’animo e/o sofferenza psichica di carattere meramente interiore, non accertabile in sede medico-legale)”.

Avrebbe, dunque, errato la Corte territoriale nel liquidare alla B. non solo il danno biologico, ma anche il danno morale.

Viene, pertanto, formulato il seguente quesito: “Dica la Corte che la norma dell’art. 1325 ABGB (richiamata dalla sentenza di appello) nel disciplinare tutti gli obblighi che sorgono in capo all’autore del fatto illecito nei confronti della persona lesa e, specularmente, nel prevedere tutti i diritti che detta persona può far valere nei confronti del danneggiante, enuncia solamente il diritto al risarcimento dei costi di cura, del mancato guadagno in caso di procurata inabilità al lavoro e del danno morale, inteso come stato patologico di sofferenza fisica e psichica, suscettibile di accertamento medico legale. Di conseguenza dica la Corte che viziata per violazione dell’art. 1325 ABGB (codice civile austriaco) la sentenza oggetto di ricorso che ha riconosciuto il risarcimento del danno biologico secondo la nozione del diritto italiano, già comprensivo del danno morale nell’accezione austriaca, ed altresi il danno morale secondo la nozione del diritto italiano, ovvero il patema d’animo e/o la sofferenza psichica di carattere meramente interiore, non accertabile in sede medico legale, danno quest’ultimo non riconosciuto dal diritto austriaco, da applicarsi al caso di specie”.

2.3.1. – Il motivo è inammissibile.

Risulta ancora dall’impugnata sentenza (p. 11) – senza che vi sia specifica deduzione di una realtà processuale diversa, tramite l’indicazione puntuale delle censure avanzate con l’appello incidentale – che i ricorrenti si erano lamentati della “esorbitante liquidazione dei danni a favore della B., posto che le corti austriache riconoscono il risarcimento di 1.550.000 scellini (circa L. 210 milioni) solo in caso di invalidità permanente quasi totale”.

In tal senso, la censura era rivolta – anche con il sostegno di talune decisioni giurisprudenziali – a contestare la liquidazione del “danno morale austriaco” e cioè del danno biologico medicalmente accertabile.

La Corte territoriale ha, infatti, incentrato la propria decisione – di rigetto dell’anzidetto motivo di gravame -proprio sul danno biologico cosi inteso, correlato alle lesioni accertate a carico della B. e, dunque, alla compromissione del suo stato psicofisico, non facendo cenno alcuno al danno morale nella accezione di “patema d’animo”.

Invero, la questione sulla liquidazione del danno “morale”, già riconosciuto, in una certa misura, dal giudice di primo grado – danno che la Corte territoriale ha poi inteso come danno non patrimoniale “diverso da quello biologico” – era stata posta in sede di gravame, ma dalla stessa B., che ne lamentava l’insufficienza.

Dunque, i ricorrenti – che non hanno affatto impugnato, in grado di appello, il riconoscimento in favore della B. del risarcimento dell’anzidetto “danno morale”, là dove, nello stesso grado, si è discusso solo della misura del ristoro dovuto per il medesimo titolo – pongono in questa sede non soltanto una questione nuova, come tale inammissibile, ma anche coperta da giudicato interno quanto alla spettanza del risarcimento per l’anzidetto pregiudizio.

3. – Il ricorso incidentale proposto dalla Liguria Assicurazioni S.p.A..

3.1. – Con il primo mezzo è denunciata “errata valutazione del materiale istruttorio, segnatamente degli atti penali relativamente alla situazione di sosta del camper al momento del sinistro, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e comunque violazione e falsa applicazione degli artt. 40 – 42 c.p. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’attribuzione di nesso concausale alla posizione di quiete del camper e ciò anche con riferimento alla legislazione austriaca”.

La compagnia assicuratrice contesta anzitutto l’accertamento relativo alla circostanza della “sosta non momentanea” del camper al momento del sinistro, rispetto al quale non vi sarebbero elementi di prova, non potendo avere valore confessorio nei confronti dell’assicuratore le dichiarazioni rese dalla B..

Inoltre, la ricorrente incidentale assume che il sinistro sarebbe stato determinato in forza della “causa unica sopravvenuta” costituita dalla condotta dell’autista austriaco e ciò anche se si reputasse illegittima la sosta del camper sulla corsia di emergenza dell’autostrada.

Viene, quindi, formulato il seguente quesito: “Dica la Corte che l’accertata posizione illegittima del camper, in violazione delle norme del codice stradale austriaco, non costituisce ipotesi di corresponsabilità nella fattispecie concreta, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e dei principi acquisiti in tema di causalità adeguata e di causa unica sopravvenuta”.

3.1.1. – Il motivo è inammissibile, non essendo assistito da quesito conforme alle prescrizioni di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis nella fattispecie, posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 maggio 2007 e, dunque, nella vigenza della disciplina dettata dalla predetta disposizione processuale.

Va, anzitutto, precisato che, ove i motivi si articolino in plurime ed autonome censure di vizi diversi (come nella specie), si richiede l’enucleazione di distinti quesiti, ciascuno congruente rispetto alla dedotta doglianza, cosi da soddisfare l’esigenza di chiarezza e specificità, e dunque di pertinenza al decisum, che deve guidare la formulazione degli stessi quesiti ex art. 366-bis cod. proc. civ. (in tale prospettiva, Cass., sez. un., 9 marzo 2009, n. 5624; Cass., sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass., 12 settembre 2012, n. 15242). Con la conseguenza che, “ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione” (cosi la citata Cass., sez. un., n. 5624 del 2009).

Ciò premesso, l’idonea formulazione del quesito di diritto, pertinente alle censure veicolate ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiede – secondo il “diritto vivente” (tra le tante: Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., 17 luglio 2008, n. 19769; Cass., 30 settembre 2008, n. 24339; Cass., 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., 8 novembre 2010, n. 22704) – l’esplicitazione di una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. In altri termini, esso deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito (siccome da questi ritenuti per veri, altrimenti mancando la critica di pertinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata); b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le tante: Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., 17 luglio 2008, n. 19769; Cass., 30 settembre 2008, n. 24339; Cass., 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., 8 novembre 2010, n. 22704). Sicchè, il quesito non deve risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi altresì desumere il quesito stesso dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass., sez. un., 11 marzo 2008, n. 6420).

Quanto, poi, al quesito relativo al motivo che denuncia un vizio ai sensi del n. 5 del citato art. 360 cod. proc. civ., esso – sulla scorta di un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le altre, Cass., 16 luglio 2007, n. 16002; Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27680; Cass., 18 novembre 2011, n. 24255) -deve essere assistito, in base al capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ., da un c.d. “quesito di fatto” (o altrimenti detto di “sintesi”), volto ad indicare chiaramente, in modo sintetico, evidente ed autonomo, il fatto controverso rispetto al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, cosi come le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, a tal fine necessitando, segnatamente, la enucleazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso nel quale tutto ciò risalti in modo in equivoco. Con l’ulteriore precisazione che tale requisito non può dirsi rispettato allorquando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure, posto che la ratio che sottende la disposizione di cui al citato art. 366-bis è associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito di fatto, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito.

Nulla di tutto ciò è apprezzabile nel quesito unico, innanzi trascritto, formulato dalla ricorrente incidentale a fronte della duplice denuncia di errores in iudicando e del vizio di motivazione, il quale non da intelligibile contezza dei fatti rilevanti della vicenda controversa e della ratio decidendi seguita dalla Corte territoriale, mancando poi della sintesi espositiva da cui evincersi le ragioni del supposto errore del giudice di appello (mancanza ancor più significativa, posto che la censura si incentra su una valutazione eminentemente di merito, per ciò stesso riservata al giudice).

3.2. – Con il secondo mezzo è dedotta “violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’erronea valutazione dell’onere della prova circa l’accertamento dell’identità del conducente del camper”.

La ricorrente incidentale assume che la domanda risarcitoria avanzata in giudizio si fondava sul fatto costitutivo della “posizione di terzietà rispetto al presunto (o ai presunti) responsabile dell’evento dannoso”, la quale avrebbe dovuto essere provata, ai sensi dell’art. 2054 cod. civ. e delle norme in tema di responsabilità civile obbligatoria, anche nei confronti del conducente del camper.

Avrebbe dunque errato la Corte lagunare nel far gravare su di essa compagnia di assicurazioni la prova di “chi fosse alla guida del camper” per escludere a favore degli attori il risarcimento del danno.

Viene, quindi, formulato il seguente quesito: “Dica la Corte che in applicazione dei principi generali di cui all’art. 2697 cod. civ. spetta ai danneggiati provare la propria qualifica di terzi rispetto al presunto responsabile o ai presunti responsabili dell’evento dannoso dedotto in giudizio, individuando altresì le conseguenze di tale mancato assolvimento all’onere della prova nei confronti dell’assicuratore per la r.c.a. del camper su cui viaggiavano i danneggiati”.

3.2.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso – anche a prescindere dal profilo concernente l’inidonea formulazione del quesito di diritto che lo assiste, non consentanea ai criteri innanzi ricordati – non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, posto che la Corte territoriale non ha, in violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio, escluso che sugli attori danneggiati incombesse la prova di essere terzi trasportati, ma ha invece ritenuto che essi fossero proprio tali, con la conseguenza che gravava poi sui convenuti, chiamati a rispondere dei danni, la prova della responsabilità del conducente del camper e, per ciò stesso, la sua previa individuazione. In definitiva il giudice di appello ha operato in fatto un accertamento – rimasto esente da critiche nella sua logicità – sulla qualità di terzi trasportati di tutti gli occupanti il camper, stante il fatto che nessuno di essi occupanti si trovava alla guida e tutti dormivano nella parte posteriore dell’automezzo. Accertamento, questo, che la Liguria S.p.A. avrebbe dovuto semmai aggredire sul piano della vizio di motivazione e non già come error in iudicando.

3.3. – La Liguria Assicurazioni S.p.A., infine, “aderisce integralmente alle doglianze dei ricorrenti, da aversi qui per integralmente riproposte, coi relativi quesiti di diritto formulati”, in tal modo assumendo di proporre ricorso incidentale adesivo.

3.3.1. – Il ricorso incidentale adesivo a quello dei ricorrenti principali è assorbito nel rigetto di quest’ultimo.

4. – Il ricorso incidentale degli originari attori ( R.U. più altri).

4.1. – Essi, preliminarmente, assumono di aver avuto interesse a proporre il controricorso, con ricorso incidentale, a seguito dell’impugnazione della Liguria S.p.A., che aveva già eseguito la sentenza di secondo grado e che, a sua volta, era stata indotta a impugnarla per effetto dell’impugnazione principale.

4.2. – Con un unico motivo, assistito da quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ., è, quindi, denunciata “violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2043 e 2697 cod. civ. e art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento all’erronea mancata liquidazione del danno biologico per disturbi psichici ed al danno esistenziale anche in riferimento alla disciplina relativa all’onere della prova”.

I ricorrenti sostengono che sarebbe errata la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale pronunciata dalla Corte territoriale, avendola essi proposta nelle “stesse conclusioni di merito ed istruttorie di cui alla comparsa di costituzione con atto di appello incidentale”, ivi richiamandosi “al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali”, nonchè, in via istruttoria, chiedendo “ammettersi consulenza medico legale allo scopo di determinare l’entità delle ripercussioni sulla sfera psicofisica degli appellati-appellanti incidentali in conseguenza della morte dei rispettivi congiunti”.

4.3. – Il ricorso incidentale è inammissibile.

Esso – che, in quanto aggredisce il quantum debeatur ritenuto nella impugnata sentenza, non trae affatto l’interesse all’impugnazione dal ricorso incidentale della Liguria S.p.A., ma dalla stessa decisione della Corte lagunare – è stato tardivamente proposto.

Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (notifica entro venti giorni dalla scadenza del termine – di venti giorni dall’ultima notificazione – per il deposito del ricorso) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e quello lungo) di impugnazione in astratto operativi.

Tale principio non trova deroghe nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (tra le tante, Cass. 6 dicembre 2005, n. 26622; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27887; Cass., 13 dicembre 2011, n. 26723).

Nella specie, il ricorso principale è stato notificato il 24 ottobre 2007 (data di ricezione dell’ultima notificazione) ed il controricorso contenente il ricorso incidentale degli originari attori danneggiati è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 28 dicembre 2007 e dunque ampiamente oltre l’anzidetto doppio termine stabilito dal codice di rito.

5. – Va, dunque, rigettato il ricorso principale congiuntamente proposto dal P., dalla Frikus e dalla ******, nonchè dichiarati inammissibili sia il ricorso incidentale della Liguria Assicurazioni S.p.A., sia quello degli originari attori.

In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le suddette parti, mentre nulla è da disporsi al riguardo nei confronti della Dimensione Camper s.n.c., intimata che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibili entrambi i ricorsi incidentali, compensando interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013

Redazione