Il danno esistenziale: nozione (Cass. n. 6930/2012)

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Massima

Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni.

 

 

1. Premessa

La presente sentenza si rifà agli orientamenti giurisprudenziali maturati nella materia del risarcimento del danno non patrimoniale che hanno subito significativi mutamenti a partire dalle notissime sentenze della Sezione III civile della Corte di Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003 (a cui ha fatto seguito, in senso conforme, la decisione della Corte Costituzionale n. 233/2003), in cui, tra l’altro, il sistema risarcitorio è stato configurato in termini bipolari, ripartito cioè tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, con il conseguente favore per una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, senza distinzione tra specifiche figure di danno all’interno di tale generale categoria.

I suesposti orientamenti hanno poi trovato definitivo assetto a seguito del fondamentale arresto della Cassazione a Sezioni Unite (11 novembre 2008 n. 26972) con cui è stata superata la prassi dei giudici di merito, in sede di materiale quantificazione del danno non patrimoniale, ad avvalersi della distinzione tra danno biologico, danno morale e danno esistenziale, chiarendo che:

– non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fattireato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;

– il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valoreuomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;

– non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale; al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale;

– il pregiudizio della vita di relazione, anche nell’aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda da una lesione dell’integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell’integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno “esistenziale”. Al danno biologico va, infatti, riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D. Lgs. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato;

– il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato; va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di “‘danno evento”; potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all’onere di allegazione della parte;

– il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale

– anche dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero, quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazione.

 

2. Rassegna giurisprudenziale

Nell’ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di diverse e distinte categorie giuridiche di danno, essendo compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul soggetto leso si siano verificate e provvedendo per intero alla loro riparazione. Di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è dato più discorrere, poiché laddove il giudice dopo aver liquidato il cosiddetto danno biologico ravvisi l’allegazione e prova di ulteriori pregiudizi all’integrità psicofisica del soggetto che in quello non abbiano trovato adeguato ristoro, pur sempre nell’ambito della voce di “danno non patrimoniale” provvederà ad adeguare – in via equitativa le somme a tale titolo dovute (Trib. Nocera Inferiore, Sez. II, 21/09/2011).

Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nelle ipotesi in cui il fatto non è riconducibile ad una fattispecie penalmente rilevante, in quanto destinato a ristorare non solo il pretium doloris derivante dalla commissione di un reato, ma anche ogni diverso pregiudizio ai valori della persona umana alla luce dei principi costituzionali. Nell’ambito di tale categoria non vi è più spazio per il riconoscimento di un’autonoma figura di danno esistenziale, poiché il pregiudizio che in tal modo veniva risarcito trova all’attualità ristoro nella nozione più ampia di danno non patrimoniale, nel quale confluiscono tutte le ripercussioni alla sfera personale del danneggiato (Giudice di pace Milano, Sez. X, 01/09/2011).

Non esiste nel nostro ordinamento una categoria giuridica autonoma del danno esistenziale, ma solo una suddivisione tra danno patrimoniale e non patrimoniale; le casistiche alle quali la giurisprudenza ha riportato il cosiddetto danno esistenziale, in realtà, sono tutte riconducibili nell’area del danno non patrimoniale. Il danno esistenziale non ha quindi un’autonomia concettuale (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 11/01/2011, n. 31).

In merito al danno non patrimoniale, il riferimento ai pregiudizi denominati danno biologico e danno morale risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Ed infatti, qualora sussista un danno biologico, che ricomprende anche la sofferenza psichica, deve essere altresì escluso il danno esistenziale quale autonoma categoria di danno. Spetta, dunque, al Giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative sul valore – uomo si sono verificate, valutando, altresì, nella loro effettiva consistenza, le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto, onde pervenire al ristoro del pregiudizio nella sua interezza (Trib. Treviso, Sez. I, 24/06/2010).

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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