Dall’esame degli atti di causa emerge che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la ricorrente versava in una condizione di irregolarità contributiva

Lazzini Sonia 28/07/11
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Requisiti di ordine generale – art 38 del codice dei contratti – condizione di irregolarità contributiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte –obbligatoria esclusione – non vale come scusa se non ci sono fondi in banca per pagare i contributi – sintomo di non sufficienza solidità ed affidabilità dell’impresa

Dall’esame degli atti di causa emerge che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la ricorrente versava in una condizione di irregolarità contributiva.

La ricorrente non contesta questo dato fattuale, ma sostiene, in sostanza, che il mancato versamento dei contributi non derivi da un atteggiamento dolosamente preordinato, quanto da una temporanea insufficienza di provvista presso l’Istituto bancario delegato al pagamento, cagionata, tra l’altro, dal mancato accreditamento di somme dovute proprio dalla stazione appaltante in relazione a rapporti pregressi.

La circostanza tuttavia, se pur vale ad escludere la fraudolenza del comportamento, non è idonea ad elidere l’oggettiva violazione del dovere contributivo, sintomatica, anche in relazione all’importo, di una non sufficienza solidità ed affidabilità dell’impresa.

Non può, del resto, assegnarsi valore dirimente alla tempestiva sanatoria poiché la corretta osservanza della par condicio tra le concorrenti impone che il requisito della regolarità contributiva, preteso dall’amministrazione ai fini della partecipazione, debba esistere al momento del termine per la presentazione delle offerte, potendosi al più discutere di sanatorie precedenti a tale momento (Cfr. Consiglio Stato, sez. V, 09 aprile 2010, n. 1998).

Nondimeno infondate appaiono le censure relative alla mancata autonoma valutazione dell’irregolarità contributiva da parte della stazione appaltante. Quest’ultima ha considerato grave la violazione dopo aver chiesto all’impresa chiarimenti e documenti, poggiando evidentemente la sua pur sintetica valutazione di gravità sull’importo della violazione – soprattutto ove parametrata all’importo dell’appalto – e sulle cause della violazione (mancanza di provvista).

Sentenza collegata

36094-1.pdf 150kB

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Lazzini Sonia

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