Cumulo di interessi e rivalutazione monetaria rispetto ai crediti da lavoro alle dipendenze della p.a. (Cons. Stato n. 2352/2013)

Redazione 30/04/13
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FATTO e DIRITTO

1. La signora ***********, in servizio presso l’Università di Roma “La Sapienza” come “segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Segreterie universitarie”, qualifica di VI livello, veniva inquadrata con decreto rettorale del 12 giugno 1993 nella qualifica di VII livello, profilo di collaboratore amministrativo, in applicazione della legge n. 63 del 1989 e con decorrenza economica e giuridica dal 15 marzo 1989.
L’Università di Roma “La Sapienza”, in seguito alla suddetta variazione di “status giuridico”, corrispondeva alla signora G. l’adeguamento economico stipendiale rapportato alla superiore qualifica a partire dal 1° luglio 1993.
In data 4 luglio 1994 l’Università di Roma “La Sapienza”, stante il diritto della signora G. a conseguire le differenze retributive fra il trattamento economico precedente e quello successivo alla nuova qualifica ottenuta, corrispondeva a quest’ultima la somma dovuta a titolo di arretrati per il periodo 15 marzo 1989 – 30 giugno 1993, calcolata in base alle seguenti voci: “retribuzione lorda”, “indennità integrativa speciale”, “A.P. stipendio”, “tredicesima mensilità”, “I.I.S. su tredicesima mensilità” ed “indennità d’incentivazione” e non dava luogo al computo delle somme differenziali relative al lavoro straordinario svolto dal 15 marzo 1989 al 30 giugno 1993.
Con atto notificato in data 16 novembre 1995, la signora G. diffidava l’Università di Roma “La Sapienza” a corrisponderle le somme dovute per il lavoro straordinario svolto dal 1989 al 1993 nonché gli accessori connessi alle differenze retributive complessive.
2. Con il ricorso n. 3557 del 1996 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio, la signora G. chiedeva che le venisse riconosciuto il diritto a conseguire le differenze retributive dovute per il lavoro straordinario svolto dal 15 marzo 1989 al 30 giugno 1993, nonché il suo diritto ad ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle differenze retributive corrisposte e ancora da corrispondere da parte dell’Università di Roma “La Sapienza”, in ritardo, sia a titolo di arretrati che a titolo di lavoro straordinario.
3. Con la sentenza n. 7349 del 2008, il Tar per il Lazio respingeva il ricorso presentato dalla signora G., rilevando la legittimità del comportamento dell’Amministrazione competente.
4. In data 25 giugno 1996 l’Università di Roma “La Sapienza” versava alla signora G. una parte della somma dovuta a titolo di differenze retributive per il “lavoro straordinario” svolto dalla dipendente dal 1991 al 1993, e, in data 25 settembre 1996, la somma a saldo, al lordo delle trattenute, per il lavoro straordinario svolto dal 1989 al 1990.
5. Avverso la succitata sentenza del Tar per il Lazio la signora G. ha proposto appello, lamentando l’erroneità della sentenza in epigrafe impugnata e l’illegittimità dell’operato dell’Università di Roma “La Sapienza”.
6. All’udienza del 9 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo d’appello, la signora G. ha preliminarmente chiesto al Collegio di dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda relativa al riconoscimento del suo diritto a conseguire le differenze retributive dovute per il lavoro straordinario svolto dal 15 marzo 1989 al 30 giugno 1993, in ragione dei versamenti compiuti dall’Università di Roma “La Sapienza” nei suoi confronti in data 25 giugno e 25 settembre 1996, a titolo di differenze retributive per il “lavoro straordinario” svolto dal 1989 al 1993 (cfr. punto 4.).
Ciò posto – in ragione della dichiarazione della interessata – il Collegio prende atto della cessazione della materia del contendere sul primo motivo d’appello.
8. Con il secondo motivo, la signora G. ha dedotto che il Tar avrebbe dovuto accertare il suo diritto relativo alla corresponsione degli interessi ed della rivalutazione monetaria sulle differenze retributive (arretrati stipendiali e lavoro straordinario) percepite e da percepire (queste ultime relativamente al lavoro straordinario).
La censura è fondata.
Rileva il Collegio che la sentenza in epigrafe impugnata effettivamente non si è pronunciata sulla domanda dell’appellante con il ricorso n. 3557 del 1996, relativa alla declaratoria del suo diritto ad ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme percepite, in ritardo, a titolo di arretrati stipendiali.
Non rientrando la fattispecie fra i casi di rinvio al giudice di prime cure previsti dall’art. 105, comma 1 del c.p.a., la domanda dell’appellante deve essere esaminata nel merito insieme all’ulteriore questione relativa all’accertamento del diritto a percepire interessi e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario.
Osserva a questo proposito il Collegio che l’obbligo di corrispondere gli interessi e la rivalutazione monetaria consegue al fatto obiettivo del ritardato adempimento, senza che assumano rilievo la peculiarità della singola fattispecie e l’eventuale assenza di colpa della parte debitrice.
Orbene, non essendo contestato nel caso de quo il ritardo nel pagamento delle somme di cui trattasi da parte dell’Università di Roma “La Sapienza”, risulta fondata la pretesa dell’odierna appellante volta al riconoscimento del suo diritto ad ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle differenze retributive percette e percende (queste ultime relativamente al lavoro straordinario), atteso che i crediti vantati dall’appellante risultano maturati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e cioè in data anteriore all’entrata in vigore (1° gennaio 1995) della disposizione che ha previsto il divieto di cumulo di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Cons. di Stato, Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3).
8.1. La signora G. ha chiesto d’individuare al 12 giugno 1993 il dies a quo da cui far decorrere il suo diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria.
La domanda è fondata.
Il Collegio osserva, in proposito, che il diritto vantato dall’odierna appellante trova la sua origine nel provvedimento costitutivo del credito principale e cioè nel decreto rettorale di inquadramento nella superiore qualifica di VII livello, profilo di collaboratore amministrativo, emesso dall’Amministrazione in data 12 giugno 1993.
Per quanto sopra esposto il dies a quo della maturazione del diritto vantato dall’appellante agli interessi ed alla rivalutazione monetaria deve essere individuato al 12 giugno 1993, conformemente a quanto disposto dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe (Cons. di Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1116).
8.2. La signora G. ha altresì rilevato l’inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, nonché del decreto ministeriale n. 352 del 1998 che vietano il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.
La censura è fondata.
A questo riguardo il Collegio osserva che, come confermato dalla giurisprudenza in materia, non risultano applicabili alla caso di specie le norme succitate, dalle quali discende il divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria “per i crediti il cui diritto alla percezione è maturato dal 1° gennaio 1995”: i crediti vantati dalla signora G., infatti, risultano, come sopra detto, maturati in data anteriore rispetto alla data di emanazione di entrambe le predette norme, che devono conseguentemente ritenersi inapplicabili ratione temporis alla fattispecie de qua.
Il Collegio, peraltro, osserva che tale disposizione risulta applicabile, conformemente a quanto rilevato dalla giurisprudenza, anche nel caso in cui gli emolumenti maturati entro il 31 dicembre 1994 siano stati pagati in epoca successiva a tale data, come nel caso di specie, in quanto “il tardivo pagamento non può considerarsi alla stregua di un nuovo fatto generatore di autonomi e distinti crediti retributivi accessori ma costituisce un adempimento solo parziale della precedente obbligazione, che non esclude la persistenza della mora, già in atto alla data del 31 dicembre 1994” (Cons. di Stato, Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3).
8.3.L’appellante ha, infine, chiesto l’applicazione di alcuni criteri per il riconoscimento degli interessi relativi alle somme dovute per interessi e rivalutazione monetaria.
Osserva al riguardo il Collegio, con riferimento ai criteri di computo degli interessi e della rivalutazione monetaria da applicare al caso di specie, che, secondo quanto disposto dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il credito di lavoro risulta comunque credito di valuta, sicché la rivalutazione monetaria, la quale al pari degli interessi è un effetto del ritardo nel soddisfacimento del credito, “non può essere inclusa ab origine nel contenuto del diritto, assolvendo invece, quale tecnica liquidatoria, ad una funzione accessoria parallela appunto a quella degli interessi, con cui concorre alla complessiva riparazione del danno da inadempimento” (Cons. di Stato, Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3).
Da quanto esposto deriva che, nel caso qui in esame, gli interessi legali sono dovuti separatamente dall’Amministrazione competente sull’importo nominale del credito, e solo su quest’ultimo, dalla data di maturazione fino all’avvenuto pagamento, “senza che gli interessi possano, a loro volta, produrre ulteriori interessi” e senza che vi possa essere rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a questo titolo, alla luce della sua natura accessoria” (Cons. di Stato, Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3).
Inoltre, come esplicitamente stabilito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 3 del 15 giugno 1998, la rivalutazione monetaria – pur sempre dovuta dall’Amministrazione competente sull’importo nominale del credito e solo su quest’ultimo, dalla data di maturazione fino all’avvenuto pagamento – sebbene non sia rivalutabile in ragione della sua natura accessoria, costituisce a sua volta un credito e, “come tutti i crediti, è produttiva di interessi ma ciò solo dalla costituzione in mora, cioè di regola dalla domanda” (Cons. di Stato, Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3), che, nel caso specifico, risulta essere il ricorso n. 3557 del 7 marzo 1996 con il quale l’odierna appellante ha chiesto che le venisse riconosciuto il diritto ad ottenere la rivalutazione monetaria sulle differenze retributive corrisposte e ancora da corrispondere da parte dell’Università di Roma “La Sapienza” sia a titolo di arretrati che a titolo di lavoro straordinario.
9. Per quanto sin qui esposto il Collegio, preso atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere per ciò che riguarda il primo motivo d’appello, ritiene che l’appello stesso sia fondato e che vada, pertanto, in parte accolto.
10. Il Collegio ritiene che, in relazione ai particolari profili della causa, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (Ricorso n. 6749 del 2009) come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e dichiara in parte la cessazione della materia del contendere per ciò che riguarda il primo motivo di appello.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013

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