Comune di Lecce condannato dalla Commissione Tributaria Regionale di Lecce

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Il Comune di Lecce notificava nel 2009 alla Srl DG SVILUPPO IMMOBILIARE in concordato preventivo (Gruppo De Gennaro di Bari) vari avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2003 al 2008 per un totale di oltre € 500.000.

 

In particolare, il Comune di Lecce per i terreni ubicati in Lecce alla Via De Mura (comparto edificatorio denominato “AGAVE” – Zona Tangenziale Est – Viale Cavalleria) accertava valori da Euro 142 a mq ad Euro 153 a mq.

 

La Società, tramite gli avvocati tributaristi Maurizio Villani del Foro di Lecce e Francesco Converti del Foro di Bari , contestava con perizia di parte i suddetti lavori perché il Comune di Lecce non aveva tenuto conto che le aree fabbricabili erano poste all’interno di un comparto edificatorio determinato, come tale, da variante urbanistica  (art. 18 della Legge n. 203/91) che promuoveva e regolava i programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere in locazione o godimento ai dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

 

I giudici di primo grado rideterminavano tutti i valori ad Euro 130 a mq in modo forfettario.

 

A seguito dell’appello della Società, invece, la CTR di Lecce – Sez. 23 -, su specifica richiesta dei difensori, ha nominato CTU l’Arch. Giovanni Cantatore, che ha criticato il perito del Comune di Lecce che non aveva tenuto conto della specifica destinazione dei suoli, perché aveva fatto semplice riferimento a suoli siti nel centro urbano di Lecce, assolutamente non comparabili con i suoli in contestazione (!!!).

 

Il CTU, pertanto, ha fortemente ridotto sia la valutazione del Comune di Lecce sia quella dei primi giudici.

 

I giudici di appello, pertanto, hanno confermato la corretta perizia del CTU, anche con valide argomentazioni giuridiche, ed hanno condannato il Comune di Lecce alle spese di giudizio (sentenza allegata).

 

La sentenza è importante perché ribadisce il principio che nella valutazione degli immobili si deve tenere conto  sempre delle effettive destinazioni e caratteristiche urbanistiche degli stessi, senza fare riferimento a generiche presunzioni oppure ad immobili totalmente diversi e non comparabili.

Sentenza collegata

612590-1.pdf 3.37MB

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Avv. Villani Maurizio

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