Costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica – Risarcimento danni (Cons. Stato n. 2122/2012)

Redazione 14/04/12
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Vista l’istanza presentata dalla Regione Calabria di proroga dei termini per l’esecuzione della decisione n. 5878/2011 di questa Sezione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società originariamente ricorrente;

Visti gli artt. 112 e seguenti del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 il Cons. ******************** e uditi per le parti gli avvocati *******, ********, e ******, per delega dell’Avv. ********;

 

Rilevato che con l’istanza in esame la Regione Calabria chiede la concessione di una proroga dei termini concessi da questa Sezione con la decisione n. 5878/2011 ai fini della definizione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;

Ritenuto che l’istanza di proroga non merita positiva valutazione in quanto i fatti all’uopo dedotti dalla Regione Calabria non ostano alla definizione del procedimento amministrativo;

Ritenuto, infatti, che la mera pendenza di un procedimento finalizzato all’eventuale sospensione provvisoria della valutazione di compatibilità ambientale non costituisce fatto impeditivo rispetto alla definizione della procedura in ossequio alla decisione all’uopo resa da questa Sezione;

Reputato, infine, che le spese di questa fase di giudizio debbano seguire la regola della soccombenza per essere liquidate nella misura in dispositivo specificata;

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l’istanza di proroga dei termini presentata dalla Regione Calabria.

Condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore della società ******************, delle spese relative alla presente fase di giudizio, che liquida nella misura di euro 2.000//00 (duemila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012

Redazione