Costa Concordia: la Cassazione conferma l’estromissione dall’incidente probatorio dei soggetti danneggiati dal reato (Cass. pen. n. 41065/2012)

Redazione 19/10/12
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Ritenuto in fatto

1. Il 3.3.2012 nell’ambito del procedimento penale a carico di Sc.F. ed altri, veniva celebrata l’udienza per lo svolgimento dell’incidente probatorio avente ad oggetto l’espletamento di una perizia collegiale disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto.
Su eccezione formulata dalla difesa dello Sc. il Giudice per le indagini preliminari disponeva l’estromissione dall’incidente probatorio dei “soggetti intervenuti ai sensi dell’art. 91 cod. proc. pen.” ritenendo che nell’ambito delle indagini preliminari i soggetti danneggiati dal reato a differenza delle persone offese dal reato non abbiano diritto di partecipare al procedimento, acquisendo rilievo processuale il profilo connesso al diritto al risarcimento dei danni solo dal momento dell’esercizio dell’azione penale.
Con successivi provvedimenti adottati rispettivamente il 9, il 16 ed il 22.3.2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto disponeva che i difensori degli indagati e delle persone offese non partecipassero alle riunioni dei periti autorizzando i soli consulenti di parte ad assistere alle attività peritali, e che il materiale probatorio posto a disposizione dei periti non lo fosse anche per i consulenti di parte.
2. Ricorrono per cassazione con unico atto il Codacons l’Associazione utenti del trasporto aereo, marittimo e ferroviario Ca.E. e Fa.P., lamentando l’abnormità per eccesso di potere giurisdizionale dell’ordinanza del 3.3.2012 e degli altri provvedimenti successivamente a tale data assunti dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto.
2.1. Dopo aver esposto che i ricorrenti ebbero a costituirsi nel procedimento de quo con atti del 20.1., 20.2., 3.3. e 6.3.2012, sul presupposto della propria qualità di persone offese del reato e che il Giudice per le indagini preliminari diede avviso ai difensori delle persone offese in parola della fissazione dell’udienza per l’incidente probatorio si censura che all’udienza del 3 marzo il giudice abbia negato tale qualità, che gli esponenti al contrario rivendicano anche sul rilievo dell’essere quello previsto dall’art. 733-bis cod. pen. uno tra i reati oggetto di iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico dello Sc..
Con riferimento alle ordinanze del 9 e del 16 marzo con le quali venne rigettata l’istanza di rendere disponibili ai consulenti tecnici di parte copia dei materiali probatori consegnati ai periti e non venne consentito ai difensori delle persone offese (ovvero i ricorrenti) di assistere alla riunione dei periti, si denuncia la violazione dell’art. 401 cod. proc. pen. e comunque del diritto del difensore di partecipare allo svolgimento delle operazioni peritali. In ogni caso si denuncia l’omessa o carente motivazione del provvedimento impugnato.
Anche l’ordinanza del 22 marzo, con la quale si rigettavano le eccezioni di nullità dei precedenti provvedimenti, viene impugnata per essere, come i precedenti provvedimenti ed in unione con gli stessi, atto abnorme, in quanto pur non essendo atto extra ordinem è comunque atto che rivela lo sviamento o l’eccesso di potere giurisdizionale.
2.2. Con memoria depositata il 3.7.2012 i ricorrenti svolgono alcune puntualizzazioni, sollecitate anche dalla requisitoria scritta presentata dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il quale ha eccepito:
1) il difetto di legittimazione del Codacons e dell’associazione utenti del trasporto aereo, marittimo e ferroviario perché l’incidente probatorio è stato richiesto in riferimento al reato di cui all’art. 449, co. 2 cod. pen. e non anche per il reato di cui all’art. 733-bis cod. pen.;
2) la tardività del ricorso rispetto all’ordinanza pronunciata il 3.3.2012;
3) la natura meramente ordinatoria del provvedimento con il quale si è negata la copia del materiale probatorio posto a disposizione dei periti e pertanto l’inoppugnabilità del medesimo;
4) la conformità dell’ordinanza adottata il 22.3.2012 alle disposizioni dell’art. 401 cod. proc. pen..
Ad avviso degli esponenti, il diritto di partecipare all’incidente probatorio compete a tutte le persone offese presenti nel procedimento penale di cui trattasi; trattandosi di unico fatto materiale (il naufragio o la sommersione) la posizione delle persone offese dai diversi reati non può essere mutevole; entrambe le associazioni in parola hanno tra le loro finalità istituzionali la tutela dei diritti e degli interessi rispettivamente degli utenti e dei consumatori e degli utenti di ogni tipo di trasporto, di talché risultano persone offese del reato di cui all’art. 449, co. 2 cod. pen..
Quanto alla ritenuta parziale tardività del ricorso, si osserva che Fa.P. non era presente all’udienza del 3.3.2012, non era costituita e non aveva nominato un difensore (avendo proceduto a tali adempimenti il 6.3.12) e quindi non sussisterebbe la rilevata tardività, in ogni caso insussistente per la parte del ricorso concernente i provvedimenti emessa dal 9.3.2012 in avanti. Si rileva, peraltro, che parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che gli ordinari termini di impugnazione non siano applicabili al ricorso avverso provvedimento abnorme. Si puntualizza, inoltre, che con il ricorso non si è inteso sostenere che ciascuno degli atti del Giudice per le indagini preliminari segnalati sia abnorme, ma che è l’intero svolgimento dell’incidente probatorio ad essere caratterizzato da eccesso di potere, e quindi “tutto il procedimento incidentale viziato da abnormità”.
Con riferimento alla negata partecipazione dei difensori alle operazioni peritali, si insiste nell’evidenziazione dei profili di non conformità del provvedimento all’art. 401 cod. proc. pen. e si segnala che il Giudice per le indagini preliminari ha in data 13.4.2012 sostanzialmente revocato il divieto di partecipazione imposto ai difensori.

 

Considerato in diritto

3. In via preliminare va presa in esame l’affermazione fatta dai ricorrenti per la quale essi “non hanno voluto certo sostenere che ciascuno di questi atti fosse da considerarsi abnorme (…), ma hanno inteso rappresentare come codesti atti, unitamente a quelli di cui ai nn. 5-6… hanno determinato lo svolgimento dello “incidente probatorio” non solo in contrasto con le norme regolatrici fissate dal codice, ma caratterizzato anche da un “eccesso di potere giurisdizionale” che rende i singoli atti qualificanti e tutto il procedimento incidentale viziato per abnormità” (pg. 5 memoria depositata il 3.7.2012).
Al riguardo va rilevato che l’insieme delle disposizioni che regolano le impugnazioni evidenziano come queste debbano avere necessariamente ad oggetto uno o più specifici atti, dei quali vanno posti in evidenza determinati vizi, in rapporto ad elementi di fatto e alle ragioni di diritto che di quelli si ritengono dare dimostrazione.
La censura rivolta all’intero procedimento incidentale risulta quindi eccentrica rispetto al quadro giuridico, tanto più se accompagnata dall’affermazione della non abnormità dei singoli atti impugnati.
4. Prendendo invece in esame le doglianze rivolte ai singoli atti individuati dal ricorso come affetti da vizio, deve ritenersi che l’impugnazione é inammissibile per i motivi di seguito specificati.
4.1. Il ricorso avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto il 3 marzo 2012 è tardivo.
I provvedimenti aventi natura camerale devono essere impugnati nel termine di quindici giorni – previsto dall’art. 585, co. 1 cod. proc. pen. – decorrente, nel caso di specie, dalla lettura dell’ordinanza in udienza.
A fronte di ciò il ricorso risulta proposto il 23.3.2012.
Peraltro, la granitica giurisprudenza di questa Corte – del tutto consonante all’opinione dottrinaria – è nel senso della inoppugnabilità dei provvedimenti assunti in ordine alla richiesta di incidente probatorio. Affermazione che radica nel principio di tassatività dei mezzi di impugnazione discendente dall’art. 568 cod. proc. pen. e che si sostiene ulteriormente nel rilievo della natura non decisoria ma strumentale all’acquisizione di elementi probatori (acquisizione che può comunque avvenire in altre forme, tanto nel caso di iniziativa dell’accusa pubblica che nell’ipotesi di indagini difensive) ed altresì nell’esigenza di speditezza connaturata alla fase dell’incidente probatorio (ex multis Cass. sez. 1, sent. n. 1888 del 28/04/1994, Tasselli; Cass. sez. 4, sent. n. 42520 del 07/10/2009, ********* e altri).
Né può evocarsi al riguardo la categoria dell’atto abnorme, come erroneamente fatto dai ricorrenti, anche in chiave di dimostrazione della tempestività del ricorso, che siccome avente ad oggetto atto abnorme, sarebbe sottratto all’obbligo del rispetto dei termini per impugnare. L’affermazione è fallace sia per il primo aspetto, non rinvenendosi nel provvedimento di estromissione dall’udienza i tratti del provvedimento abnorme; sia per il secondo, giacché la disciplina dei termini dl impugnazione trova applicazione anche per i provvedimenti abnormi (Cass. sez. 6, sent. n. 30920 del 30/06/2009, P.M. in proc. **********).
Il provvedimento di estromissione dall’udienza, infatti, trae origine dalla previsione dell’art. 401, co. 1 cod. proc. pen., laddove identifica i soggetti che hanno diritto a partecipare all’udienza. Il giudice è quindi chiamato a verificare che tutti coloro che vi hanno diritto siano stati posti nella condizione di parteciparvi ed altresì ha l’obbligo di escludere coloro che non vi hanno diritto.
L’insegnamento di questa Corte in materia di atto abnorme è che il vizio di abnormità richiede:
a) che il provvedimento, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
b) che l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (ex multis Cass. sez. 4, sent. n. 43014 del 28/09/2011, Sulejmani).
Né può esprimere il preteso profilo di abnormità (invero neppure enunciato dal ricorrenti, che scrivono al riguardo di contraddittorietà e di illogicità) il fatto che si sia dato dapprima avviso di fissazione dell’udienza e poi deciso per l’esclusione. Quand’anche l’avviso fosse classificabile come provvedimento (e così non è, trattandosi di una comunicazione), se ne dovrebbe pur sempre registrare la revocabilità.
4.2. Il ricorso proposto nell’interesse di Fa.P., limitatamente all’impugnazione del provvedimento assunto dal Giudice per le indagini preliminari il 3.3.2012, è inammissibile anche per carenza di interesse, non essendo tra i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione; la sua presenza nel procedimento si è avuta solo dal 6.3.2012.
4.3. I restanti provvedimenti (relativi alla partecipazione dei difensori dei ricorrenti alle operazioni peritali svolgentisi nella cornice dell’incidente probatorio e al rilascio di copia dei materiali consegnati ai periti dell’ufficio), del 9, del 16 del 22 marzo, alla luce dei principi sopra ricordati, non possono qualificarsi come abnormi, siccome espressione dei poteri di governo dell’incidente probatorio, e pertanto risultano inoppugnabili.
5. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 luglio 2012.

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