Corte di Giustizia UE, III sez., sent. 28.11.2018, in C – 328/17

Redazione 20/12/18
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Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i giudici nazionali e la Corte, ripartizione stabilita dall’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale, che è l’unico ad avere conoscenza diretta dei fatti della causa di cui è adito come pure delle argomentazioni delle parti, e che dovrà assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giudiziaria, è nella situazione più idonea per valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna controversia e con piena cognizione di causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v. segnatamente, in tal senso, sentenze del 22 giugno 2000, Marca Mode, C 425/98, EU:C:2000:339, punto 21, e del 1° aprile 2008, Gouvernement de la Communauté française e Gouvernement wallon, C 212/06, EU:C:2008:178, punto 28).

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