Corte di Giustizia Europea Grande Sezione 17/11/2009 n. C-169/08

Redazione 17/11/09
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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 novembre 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale) — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna

(Causa C-169/08) ( 1 )

(Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Aiuti di Stato — Art. 87 CE — Normativa regionale che istituisce un’imposta sullo scalo turistico di aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché di unità da diporto che grava unicamente sugli esercenti aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale)
(2010/C 24/09)

Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte costituzionale

Parti
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri
Convenuta: Regione autonoma della Sardegna

Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte Costituzionale — Interpretazione degli artt. 49 CE e 87 CE — Legge regionale che istituisce un’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili a carico delle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Sardegna e svolgono mediante tali aeromobili attività di trasporto di passeggeri o di merci a titolo ausiliario rispetto all’esercizio della loro attività principale — Aiuto di Stato, in forma di esonero dall’imposta, alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Sardegna

Dispositivo
1) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma tributaria di un’autorità regionale, quale quella di cui all’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, recante disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione — Legge finanziaria 2007, la quale istituisce un’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto che grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
2) L’art. 87, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che una normativa tributaria di un’autorità regionale che istituisce un’imposta sullo scalo, quale quella di cui trattasi nella causa principale, la quale grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, costituisce una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite su questo stesso territorio.

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( 1 ) GU C 171 del 5.7.2008.

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