Corte di Giustizia Europea 10/2/2009 n. C-185/07

Redazione 10/02/09
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Nel procedimento C-185/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito), con decisione 28 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2007, nella causa

Allianz Spa, già Riunione Adriatica di Sicurtà Spa,

Generali Assicurazioni Generali SpA

contro

West Tankers Inc.,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. *******, ****** **********, ********, *********** e **********; Caoimh, presidenti di sezione, dai sigg. ********, ******ász, **********, ***************, ********* (relatore), E. Levits e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra *********

cancelliere: sig.ra **********-Slawiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Allianz Spa, già Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, e per la Generali Assicurazioni Generali SpA, dal sig. S. Males, QC, assistito dal sig. S. Masters, barrister;

– per la ****************., dal sig. ***********, solicitor, assistito dai sigg. ********** e *********, barristers;

– per il governo del Regno Unito, dalle sig.re ********** e **********-*******, in qualità di agenti, assistite dai sigg. V. Veeder e *********, QC;

– per il governo francese, dal sig. ************* e dalla sig.ra A.-L. During, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud-Joët e dal sig. *************, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Allianz Spa, già Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (in prosieguo: l’«Allianz»), e la Generali Assicurazioni Generali SpA (in prosieguo: la «Generali») e, dall’altro, la ****************. (in prosieguo: la «************»), vertente sulla sussistenza della responsabilità extracontrattuale a carico della **************.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

3 La Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 330, pag. 3; in prosieguo: la «Convenzione di New York»), stabilisce al suo art. II, n. 3, quanto segue:

«Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione per la quale le parti hanno concluso un accordo secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che il detto accordo sia caduco, inoperante o non sia suscettivo d’essere applicato».

Il diritto comunitario

4 Ai sensi del venticinquesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001:

«Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali».

5 L’art. 1, nn. 1 e 2, di tale regolamento enuncia:

«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(…)

d) l’arbitrato».

6 L’art. 5 del detto regolamento dispone:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

Il diritto nazionale

7 L’art. 37, n. 1, del Supreme Court Act (legge sulla Corte suprema) del 1981 dispone:

«La High Court è competente a pronunciare un’ingiunzione, con ordinanza provvisoria o definitiva, in tutti i casi in cui essa lo ritenga giusto ed opportuno (…)».

8 L’Arbitration Act (legge sull’arbitrato) del 1996 prevede al suo art. 44, intitolato «Poteri giurisdizionali che possono essere esercitati in ausilio al procedimento arbitrale», quanto segue:

«1) ***** diverso accordo tra le parti, al giudice è riconosciuto, ai fini del procedimento arbitrale e in relazione ad esso, lo stesso potere di emettere ingiunzioni, nelle materie di seguito elencate, che ad esso compete ai fini del procedimento giudiziario e in relazione ad esso.

2) Tali materie sono le seguenti:

(…)

e) la concessione di un’ingiunzione provvisoria (…)».

Causa principale e questione pregiudiziale

9 Nell’agosto 2000 la Front Comor, una nave appartenente alla ************ e noleggiata dalla Erg Petroli SpA (in prosieguo: la «Erg»), a Siracusa (Italia), urtava contro un molo di proprietà della Erg, causando danni. Il contratto di noleggio sottostava al diritto inglese e conteneva una clausola che prevedeva un arbitrato (in prosieguo: l’«accordo arbitrale») a Londra (Regno Unito).

10 La Erg si rivolgeva ai suoi assicuratori, l’Allianz e la Generali, per ottenere un’indennità nei limiti della sua copertura assicurativa e avviava, a Londra, un procedimento arbitrale contro la ************ per la parte eccedente. La ************ contestava la sua responsabilità per i danni causati dall’urto.

11 Dopo aver versato alla Erg, in base alle polizze assicurative, l’indennità per il danno da essa subito, il 30 luglio 2003 l’Allianz e la Generali intentavano dinanzi al Tribunale di Siracusa un’azione avverso la ************** per il recupero delle somme versate alla Erg. Esse si basavano sul loro diritto di surrogazione legale nei diritti della Erg, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile italiano. La ************ sollevava un’eccezione di incompetenza di tale giudice fondata sull’esistenza dell’accordo arbitrale.

12 Parallelamente la ************ dava inizio, il 10 settembre 2004, a un procedimento dinanzi alla High Court of ******* (England & *****), Queen’s **************** (Commercial Court) (Regno Unito), chiedendo che fosse dichiarato che la controversia tra essa stessa, da un lato, e l’Allianz e la Generali, dall’altro, doveva essere sottoposta all’arbitrato in forza dell’accordo arbitrale contenuto nel contratto di noleggio. La ************ chiedeva altresì la pronuncia di un provvedimento inibitorio che vietasse all’Allianz e alla Generali di ricorrere ad un procedimento diverso da quello arbitrale e di proseguire il procedimento avviato dinanzi al Tribunale di Siracusa (in prosieguo: l’«anti-suit injunction»).

13 Con decisione 21 marzo 2005, la High Court of ******* (England & *****), Queen’s ************** (Commercial Court) accoglieva le domande della ************** e pronunciava l’anti-suit injunction chiesta nei confronti della Allianz e della Generali. Queste ultime impugnavano tale pronuncia dinanzi alla House of Lords. Esse rilevavano che la pronuncia di una siffatta ingiunzione violava il regolamento n. 44/2001.

14 La House of Lords si è anzitutto riferita alle sentenze 9 dicembre 2003, causa C-116/02, ****** (Racc. pag. I-14693), e 27 aprile 2004, causa C-159/02, ****** (Racc. pag. I-3565), che avrebbero sostanzialmente dichiarato che un provvedimento inibitorio che vieti ad una parte di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ad un giudice di uno Stato membro non può essere compatibile con il sistema stabilito dal regolamento n. 44/2001, quand’anche esso fosse pronunciato dal giudice competente ai sensi di tale regolamento. Ciò sarebbe dovuto al fatto che detto regolamento fornisce un insieme completo di disposizioni uniformi sull’attribuzione di competenze agli organi giurisdizionali degli Stati membri, che devono avere reciproca fiducia nella corretta applicazione di dette regole.

15 Tuttavia, secondo la House of Lords, questo principio non potrebbe essere esteso all’arbitrato, che in base all’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 44/2001 sarebbe completamente escluso dall’ambito di applicazione di quest’ultimo. In tale materia non esisterebbe un insieme di regole comunitarie uniformi, condizione necessaria affinché la fiducia reciproca tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri possa instaurarsi ed operare. Inoltre, dalla sentenza 25 luglio 1991, causa C-190/89, **** (Racc. pag. I-3855), risulta che l’esclusione operata all’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 44/2001 si applica non soltanto ai procedimenti arbitrali in quanto tali, ma altresì ai procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l’arbitrato. La sentenza 17 novembre 1998, causa C-391/95, ******** (Racc. pag. I-7091) avrebbe precisato che l’arbitrato costituisce oggetto di un procedimento quando quest’ultimo è diretto a salvaguardare il diritto di comporre la controversia mediante arbitrato, fattispecie che corrisponde a quella della causa principale.

16 La House of Lords afferma inoltre che, poiché l’intera materia arbitrale si trova al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, l’ingiunzione indirizzata alla Allianz e alla Generali, che vieta loro di ricorrere ad un procedimento diverso dall’arbitrato e di proseguire il procedimento dinanzi al Tribunale di Siracusa, non potrebbe violare il detto regolamento.

17 Infine, la House of Lords rileva che i giudici del Regno Unito emettono anti-suit injunctions da numerosi anni. Tale prassi sarebbe secondo la stessa un mezzo efficace per il giudice della sede dell’arbitrato che esercita il suo controllo su quest’ultimo, in quanto favorisce la certezza giuridica riducendo le possibilità di conflitto tra il lodo arbitrale e la pronuncia di un giudice nazionale. Inoltre, se detta prassi fosse altresì adottata dai giudici degli altri Stati membri, essa contribuirebbe alla competitività della Comunità europea rispetto ai centri mondiali di arbitrato quali New York, le ******* e Singapore.

18 Pertanto, la House of Lords ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con il regolamento (CE) n. 44/2001 il fatto che il giudice di uno Stato membro emetta un divieto indirizzato ad un soggetto di intraprendere o continuare un procedimento in un altro Stato membro, in base al fatto che tale procedimento viola un accordo arbitrale».

Sulla questione pregiudiziale

19 Con la sua questione la House of Lords chiede, in sostanza, se l’adozione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che un siffatto procedimento violerebbe un accordo arbitrale, sia incompatibile con il regolamento n. 44/2001, anche se l’art. 1, n. 2, lett. d), di detto regolamento esclude l’arbitrato dall’ambito di applicazione del medesimo.

20 Una anti-suit injunction, come quella di cui alla causa principale, può essere indirizzata all’attore, attuale o potenziale, di un procedimento giudiziario all’estero. Come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 14 delle sue conclusioni, nel caso in cui il destinatario di una siffatta ingiunzione non vi ottemperi, egli si espone ad azioni giudiziarie per oltraggio alla Corte, sanzionabile con pene che vanno fino alla detenzione o alla confisca dei beni.

21 Sia la ************ sia il governo del Regno Unito ritengono che un’ingiunzione siffatta non può essere incompatibile con il regolamento n. 44/2001, in quanto l’art. 1, n. 2, lett. d), di quest’ultimo esclude l’arbitrato dal suo ambito di applicazione.

22 Al riguardo si deve ricordare che, per stabilire se una controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, deve essere preso in considerazione soltanto l’oggetto del procedimento (sentenza Rich, cit., punto 26). Più precisamente, l’appartenenza all’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 è determinata dalla natura dei diritti che il procedimento in parola mira a tutelare (sentenza ********, cit., punto 33).

23 Un procedimento, come quello del caso di specie, che si conclude con l’adozione di una anti-suit injunction, non può pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

24 Tuttavia, pur non rientrando nell’ambito di applicazione di tale regolamento, un procedimento può avere conseguenze che ne pregiudicano l’effetto utile, vale a dire può impedire la realizzazione degli obiettivi di unificazione delle norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e la libera circolazione delle decisioni in questa stessa materia. Ciò si verifica in particolare quando un tale procedimento impedisce ad un giudice di un altro Stato membro di esercitare le competenze che gli sono attribuite in forza del regolamento n. 44/2001.

25 Occorre dunque esaminare se il procedimento avviato dalla Allianz e dalla Generali contro la ************ dinanzi al Tribunale di Siracusa rientri esso stesso nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 e, successivamente, quali siano gli effetti dell’anti-suit injunction su tale procedimento.

26 Al riguardo si deve considerare, come osserva l’avvocato generale ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, che se in base all’oggetto della controversia, vale a dire in base alla natura dei diritti da tutelare in un procedimento, quali quelli a fondamento di una domanda di risarcimento danni, tale procedimento rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, altresì vi rientra una questione preliminare riguardante l’applicabilità e, in particolare, la validità di un accordo arbitrale. Tale conclusione è avvalorata dal punto 35 della relazione in merito all’adesione della Repubblica ellenica alla convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’osservanza delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), presentata dai sigg. ********* e ******** (JO 1986, C 298, pag. 1). Esso indica che il controllo incidentale della validità della clausola arbitrale, richiesto da una parte per contestare la competenza della giurisdizione dinanzi alla quale è intentata la causa conformemente alla Convenzione di Bruxelles, rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

27 Ne consegue che l’eccezione di incompetenza sollevata dalla ************ dinanzi al Tribunale di Siracusa, basata sull’esistenza di un accordo arbitrale e comprendente la questione della validità di quest’ultimo, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, e che quindi spetta esclusivamente a tale giudice statuire su tale eccezione e sulla propria competenza ai sensi degli artt. 1, n. 2, lett. d), e 5, punto 3, di tale regolamento.

28 Pertanto, il fatto di impedire, mediante una anti-suit injunction, ad un giudice di uno Stato membro, di regola competente per dirimere una controversia ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), di tale regolamento, sull’applicabilità stessa di quest’ultimo alla controversia dinanzi ad esso, equivale necessariamente a togliergli il potere di statuire sulla propria competenza in forza del regolamento n. 44/2001.

29 Ne consegue, anzitutto, che una anti-suit injunction, come quella di cui alla causa principale, non rispetta, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, il principio generale risultante dalla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione di Bruxelles, secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta (v., in tal senso, sentenza ******, cit., punti 48 e 49). Al riguardo si deve ricordare che il regolamento n. 44/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, senza pertinenza con la causa principale, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro (sentenze 27 giugno 1991, causa C-351/89, Overseas Union Insurance e a., Racc. pag. 3317, punto 24, e ******, cit., punto 26). Tale competenza è determinata direttamente dalle norme stabilite da detto regolamento, tra cui quelle riguardanti il suo ambito di applicazione. Un giudice di uno Stato membro non è quindi in nessun caso più qualificato a pronunciarsi sulla competenza rispetto a un giudice di un altro Stato membro (citate sentenze Overseas Union Insurance e a., punto 23, e ******, punto 48).

30 Inoltre, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell’esercizio dei poteri che il regolamento n. 44/2001 gli attribuisce, vale a dire nel decidere, in base alle norme che definiscono l’ambito di applicazione per materia del regolamento n. 44/2001, tra cui il suo art. 1, n. 2, lett. d), se il detto regolamento sia applicabile, una siffatta anti-suit injunction va, allo stesso tempo, in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale è fondato il sistema di competenze del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza ******, cit., punto 24).

31 Infine, se attraverso una anti-suit injunction fosse impedito al Tribunale di Siracusa di esaminare esso stesso la questione preliminare di validità o di applicabilità dell’accordo arbitrale, una parte potrebbe sottrarsi al procedimento limitandosi ad eccepire detto accordo e il ricorrente, che considerasse quest’ultimo caduco, inoperante o inapplicabile, si vedrebbe in tal modo impedire l’accesso al giudice nazionale da lui adito ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e sarebbe pertanto privato di una forma di tutela giurisdizionale alla quale ha diritto.

32 Di conseguenza, una anti-suit injunction, quale quella di cui alla causa principale, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001.

33 Tale conclusione è avvalorata dall’art. II, n. 3, della Convenzione di New York, secondo la quale spetta al tribunale di uno Stato contraente, investito di una controversia riguardante una questione rispetto alla quale le parti hanno concluso un accordo arbitrale, rimettere le parti, su domanda di una di esse, dinanzi al tribunale arbitrale, a meno che accerti che il detto accordo è caduco, inoperante o inapplicabile.

34 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la questione sollevata deve essere risolta nel senso che l’emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001.

Sulle spese

35 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Redazione