L’amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela

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(Annullamento senza rinvio)

Il fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato l’imputata colpevole del reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2, (mancata esecuzione dolosa del provvedimento giudiziale di separazione coniugale per avere rifiutato di consegnare al padre il loro figlio minorenne in affidamento congiunto) condannandola, con la continuazione, alla pena di mesi 6 di reclusione oltre che al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale di Euro 2.000,00 a favore della parte civile.

La Corte territoriale, in particolare, respingeva l’eccezione difensiva d’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela siccome presentata dal padre e amministratore di sostegno della persona offesa a sua volta affetta da gravi patologie solo fisicamente invalidanti sull’assunto che l’amministratore aveva agito come nuncius della volontà del figlio, in nome e per conto dello stesso, materialmente impossibilitato a compiere l’atto.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Il difensore dell’imputata presentava ricorso per cassazione avverso la citata sentenza chiedendone l’annullamento con un unico motivo di gravame ossia: violazione di legge (art. 336 c.p.p.) per la mancanza di un autonomo potere dell’amministratore di sostegno a proporre la querela, in difetto di una esplicita previsione dell’atto di nomina del giudice tutelare.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava in via preliminare quanto segue: a) la legittimazione a proporre querela per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice riguardante l’affidamento dei figli, previsto dall’art. 388 c.p., comma 2, spetta al genitore interessato all’osservanza del provvedimento in quanto l’interesse tutelato è quello relativo all’esercizio delle prerogative genitoriali (Cass., Sez. 6, n. 46483 del 25/07/2017); b) in ordine alle formalità della querela, le disposizioni normative degli artt. 336 e 337 c.p.p. prescrivono che la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato e, rispettivamente, che la dichiarazione è proposta, con le forme previste dall’art. 333 c.p.p., comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero e che essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

Ciò posto, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come l’atto di querela per il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento giudiziale di separazione coniugale di cui all’art. 388 c.p., comma 2, fosse stato presentato dal padre nonchè amministratore di sostegno della persona offesa affetto da gravi patologie solo fisicamente invalidanti da sinistro stradale.

Oltre a ciò, veniva fatto altresì presente che l’amministrazione di sostegno – introdotta dalla L. n. 6 del 2004, art. 3 – ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione.

Rispetto ai predetti istituti, ad avviso del Supremo Consesso, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (C. Cost., n. 440 del 2005; Sez. 3, n. 3659 del 14/11/2017).

Il beneficiario, dunque, non è considerato dal legislatore incapace di intendere e di volere atteso che egli conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno la cui nomina non richiude il beneficiario nello status di amministrato di sostegno.

Orbene, alla stregua di quanto appena esposto, i giudici di legittimità ordinaria rilevavano come, nel caso di specie, tenuto conto del grado di “piena capacità d’intendere e di volere” del beneficiario, “le cui limitazioni funzionali sono solo di carattere fisico“, il giudice tutelare con due decreti aveva espressamente conformato i poteri dell’amministratore attribuendogli, quale nuncius del beneficiario, il potere di: 1) compiere in nome e per conto del beneficiario tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le richieste risarcitorie dipendenti dal sinistro stradale in cui era stato coinvolto salva l’autorizzazione del G.T. ove l’atto si fosse configurato di straordinaria amministrazione; 2) manifestare la volontà del beneficiario che darà indicazioni sul contenuto delle decisioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione salva la facoltà dell’interessato di compiere personalmente anche mediante internet gli atti suindicati e la necessità per quelli di straordinaria amministrazione delle autorizzazioni di legge.

A fronte di tale quadro ermeneutico, la Suprema Corte evidenziava che, secondo la giurisprudenza elaborata in sede di legittimità ordinaria  (Cass., Sez. 2, n. 14071 del 15/01/2015; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011), l’amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale fermo restando però che è valida la querela proposta dall’amministratore di sostegno nell’interesse del figlio quale persona offesa dal reato (di lesioni gravissime, in quelle fattispecie) non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l’assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate e tuttavia sempre “nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare” e previa autorizzazione dello stesso giudice (Sez. 4, n. 32338 del 08/05/2012; da ultimo, Sez. 4, n. 18333 del 18/1/2019).

Ciò posto, se ne traeva la conclusione per cui il padre e l’amministratore di sostegno della persona offesa non era legittimato a proporre in via autonoma la querela dato che, per un verso, costui non era titolare del relativo potere in considerazione della piena capacità di agire dell’interessato e della natura strettamente personale dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 388 c.p., comma 2, – quello relativo all’esercizio delle prerogative genitoriali -, per altro verso, tenuto conto dei limiti segnati dal perimetro delle attribuzioni conferite all’amministratore di sostegno col decreto di nomina, faceva difetto tanto una esplicita previsione del medesimo decreto quanto una specifica e previa autorizzazione del giudice tutelare all’esercizio da parte dell’amministratore del potere di proporre querela in nome e per conto del beneficiario.

La sentenza impugnata (insieme con quella di primo grado) veniva pertanto annullata senza rinvio perché l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di valida querela.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante non solo nella parte in cui, citandosi giurisprudenza conforme, si afferma che la legittimazione a proporre querela per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice riguardante l’affidamento dei figli, previsto dall’art. 388 c.p., comma 2, spetta al genitore interessato all’osservanza del provvedimento in quanto l’interesse tutelato è quello relativo all’esercizio delle prerogative genitoriali ma anche nella parte in cui viene postulato, sempre alla luce di quanto già affermato in precedenza dalla stessa Cassazione, che l’amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale.

Ad eccezione di questo secondo approdo ermeneutico, si fa presente, richiamandosi anche qui un precedente conforme, che, invece, è valida la querela proposta dall’amministratore di sostegno nell’interesse del figlio quale persona offesa dal reato non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l’assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate e tuttavia sempre nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare e previa autorizzazione dello stesso giudice.

Il Supremo Consesso, di conseguenza, in tale pronuncia, chiarisce quando un amministratore di sostegno non è legittimato a proporre querela in vece del soggetto legittimato e quando, all’opposto, ciò è consentito.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché fa chiarezza su questa tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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