Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570 bis c.p.

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(Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 570-bis)

Il fatto

La Corte di appello de L’Aquila riformava parzialmente la pronuncia di primo grado qualificando i fatti ai sensi dell’art. 570 bis c.p. e rideterminando la pena finale, confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato l’imputato per essersi sottratto agli obblighi di assistenza, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli non versando integralmente l’importo al coniuge quale assegno di mantenimento stabilito con sentenza di divorzio di quel Tribunale.

Rilevava la Corte territoriale come la colpevolezza dell’imputato fosse stata provata dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e come fosse irrilevante che gli ex coniugi avessero raggiunto una intesa per ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento fissato dall’autorità giudiziaria in quanto l’accordo non era stato recepito in alcun provvedimento giudiziale.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale sentenza presentava ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale aveva dedotto i seguenti due motivi: 1) violazione di legge, in relazione all’art. 43 c.p., e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente confermato la decisione di condanna di primo grado senza tenere conto che nel marzo del 2012 tra gli ex coniugi era stata sottoscritta una intesa con la quale l’assegno di mantenimento fissato dal giudice civile veniva consensualmente ridotto a 800 Euro in ragione delle precarie condizioni lavorative del prevenuto il quale, pertanto, aveva adempiuto a quell’accordo pur non essendo stato lo stesso trasfuso in un nuovo provvedimento giudiziale con la consapevolezza di non avere così violato alcun obbligo di legge; 2) violazione di legge, in relazione all’art. 570 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente qualificato i fatti accertati ai sensi del nuovo art. 570 bis c.p. senza avere, inoltre, verificato se l’imputato avesse la capacità economica per fornire i mezzi di sussistenza, se le persone offese versassero in stato di bisogno e se, in ragione della condotta tenuta, dal prevenuto, fossero effettivamente venuto a mancare ai beneficiari quei mezzi.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva accolto in quanto stimato fondato il primo motivo dell’impugnazione, con effetti assorbenti dell’esame delle ulteriori doglianze difensive, per le seguenti ragioni.

Si osservava prima di tutto come, nel valutare una fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento, la stessa Cassazione avesse già avuto modo di affermare che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, e art. 570 c.p., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali (Sez. 6, n. 36392 del 04/06/2019).

Si evidenziava a tal riguardo che se è pacifico che le intese patrimoniali, che siano state eventualmente raggiunte dalle parti in sede di separazione, non incidono sulla determinazione dell’assegno di divorzio ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, presupponendo l’assegno divorzile lo scioglimento del matrimonio (così, tra le altre, Cass. Civ., Sez. 1, n. 25010 del 30/11/2007), è anche vero però che nella giurisprudenza civile di legittimità si è riconosciuta la liceità delle intese economiche raggiunte dalle parti dopo la presentazione della domanda di divorzio poiché gli accordi si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire e non semplicemente prefigurato (Cass. civ., Sez. 1, n. 5244 del 11/06/1997): con la conseguenza che tale parametro esegetico deve valere, a maggior ragione, quando la sentenza di divorzio sia già intervenuta e gli accordi tra gli ex coniugi abbiano ad oggetto una modifica delle statuizioni patrimoniali contenute in quella decisione posto che è ragionevole stimare che queste intese non possano produrre effetti vincolanti tra le parti solo laddove dovessero contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all’ordine pubblico: in mancanza di tali circostanze, ad avviso del Supremo Consesso, non si vede perché un accordo transattivo non possa produrre effetti obbligatori per le parti anche prima e indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell’autorità giudiziaria rilevandosi al contempo come in questo senso si fosse espressa anche la Cassazione civile per la quale l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione (Cass. civ., Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini facevano presente come, dalla lettura della motivazione del provvedimento gravato, si evincesse che, nei mesi in contestazione, l’imputato effettuò il versamento di 770 Euro mensili, cioè di un importo sostanzialmente quasi pari a quello di 800 Euro che, nel marzo del 2012, le parti avevano concordato con atto stragiudiziale la somma che mensilmente l’uomo avrebbe dovuto versare alla ex moglie a titolo di assegno di mantenimento divorzile; pertanto, alla luce dell’indicato criterio interpretativo, secondo il Supremo Consesso, deve considerarsi ininfluente, ai fini della valutazione da compiere in sede penale, la circostanza che quell’accordo transattivo non fosse stato poi omologato dal tribunale in quanto l’imputato non era comparso all’udienza di comparizione fissata dal giudice civile.

Veniva, dunque, affermato il principio di diritto secondo il quale “non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570 bis c.p., qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario“.

Applicando tale principio al caso di specie, veniva infine rilevato che, laddove fosse risultato versato integralmente l’assegno di mantenimento nella misura concordata dalle parti, sarebbe venuto meno uno degli elementi costitutivi oggettivi del reato mentre essendo stato versato, invece, un importo quasi pari a quello stabilito negozialmente, si poteva quindi ragionevolmente ritenere che sia difettato il dolo richiesto dalla norma incriminatrice e, di conseguenza, la sentenza impugnata veniva annullata senza rinvio con la formula “perché il fatto non costituisce reato“.

Si legga anche:”L’art. 570 bis c.p. si applica anche in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio”

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui, sulla scorta di un precedente conforme, viene affermato il principio di diritto secondo il quale non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570 bis c.p. qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario.

Tale principio, dunque, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare la sussistenza di questo illecito penale sempreché ovviamente ricorra tale situazione (vale a dire per l’appunto: accordo transattivo modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario seppur non omologato dall’autorità giudiziaria).

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché chiarezza su tale peculiare problematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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