Corte di Cassazione – VI sez. pen. – sentenza n. 4845 del 30-01-2019

Redazione 09/04/19
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Dopo la modifica dell’art. 328 cod. pen. intervenuta con la I. 26 aprile 1990, n. 86, è stato escluso, seppur di tanto si sia inizialmente dubitato, che gli atti di competenza dell’autorità amministrativa, per quel che concerne la normativa edilizia ed urbanistica, rientrassero nelle ragioni di ordine pubblico così come non si è mai sostenuto che tali condotte potessero rientrare nelle ragioni di giustizia, generalmente assicurate dai provvedimenti cautelari penali e dalle misure di sicurezza patrimoniali in detta materia, adottate da soggetti comunque appartenenti alla funzione giudiziaria o loro ausiliari stante il fatto che l’adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori abusivi risulta ambito dell’attività rientrante nella funzione meramente amministrativa dell’ente territoriale, in generale, e del settore a cui è attribuita tale materia, in particolare; attività disciplinata dai modi e dai tempi propri dello svolgimento dell’attività discrezionale delle pubbliche amministrazioni non specificamente riconducibili alle “ragioni qualificate” rilevanti ex art. 328, comma primo, cod. pen., che, per tale ragione, non integra l’indebito rifiuto penalmente rilevante.

 

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