Entro quale termine deve essere proposto il ricorso per Cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nel corso della procedura estradizionale

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 311, c. 2, c. 3 e c. 4, 719)

Il fatto

La Corte di appello di Napoli rigettava l’istanza presentata nell’interesse del ristretto di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere al predetto applicata a fini estradizionali.

In particolare, costui era stato arrestato all’aeroporto internazionale di Capodichino in esecuzione di una richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali avanzata dagli Stati Uniti d’America sulla base di una mandato di cattura in relazione al reato di cospirazione nel furto di segreti industriali (Titolo 18, sez. 1832, codice penale USA).

La Corte di appello, a sua volta, respingeva le argomentazioni difensive in ordine alla mancanza sia dei presupposti per farsi luogo alla estradizione sia del pericolo di fuga.

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I motivi addotti dalla difesa nel ricorso per Cassazione

Ricorreva avverso questo provvedimento il difensore dell’estradando deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione sulle deduzioni difensive in ordine al difetto di giurisdizione dello Stato richiedente trattandosi di reato commesso in Italia; 2) violazione di legge con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione sull’esistenza del pericolo di fuga sulla scelta della misura più afflittiva e sulla non idoneità della misura domiciliare se del caso assistita con il presidio elettronico posto che, ad avviso del ricorrente, la motivazione sul pericolo di fuga era inconferente là dove giustificava il ricorso alla cautela solo con la gravità dei reati e la assenza di relazioni stabili mentre non venivano indicati invece elementi di sicuro rilievo sintomatico che dessero conto dell’effettivo ed attuale pericolo dell’allontanamento dell’estradando dal territorio italiano tenuto conto altresì del fatto che la Corte di appello aveva omesso di motivare anche sul ricorso alla misura custodiale in carcere e sull’inidoneità invece di misure più gradate anche assistite dal braccialetto elettronico.

Le argomentazioni sostenute in altri scritti difensivi

Il difensore aveva successivamente depositato in cancelleria una memoria con cui aveva illustrato ulteriormente le ragioni dell’annullamento richiesto: il reato-fine (l’unico valutabile ai fini della doppia incriminazione) era commesso totalmente in territorio italiano e su tale questione (considerata la assenza della punibilità del reato ai sensi dell’art. 10 cod. pen.) la Corte territoriale aveva omesso del tutto di pronunciarsi; la motivazione sul pericolo di fuga era del tutto in conferente e quella sulla scelta della misura testualmente assente.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

Veniva rilevato a tal proposito come anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nel corso della procedura estradizionale si applicano, per ciò che riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell’art. 311, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. da coordinarsi, per quanto attiene alla decorrenza del termine, con quanto dispone l’art. 719 stesso codice.

Tal che se ne faceva conseguire come detto ricorso debba essere proposto, entro dieci giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla notificazione (all’interessato o al difensore) di copia del provvedimento, dopo la sua esecuzione, con atto, contenente l’enunciazione contestuale dei motivi, presentato nella cancelleria della Corte di appello salva la facoltà del ricorrente di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione prima dell’inizio della discussione (Sez. 1, n. 1038 del 18/04/1990) rilevandosi al contempo come tale principio fosse stato più volte ribadito in tema di mandato di arresto europeo che fa rinvio recettizio all’art. 719 cod. proc. pen. per il ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari (tra tante, Sez. 6, n. 48126 del 29/11/2013).

Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto alla fattispecie in esame, gli Ermellini facevano presente come, nella specie, il provvedimento impugnato fosse stato notificato all’interessato e ai suoi difensori il 3 ottobre 2019 e pertanto il termine per la proposizione del ricorso era venuto a spirare certamente prima della data in cui lo stesso era pervenuto al giudice a quo.

Oltre a ciò, veniva messo in risalto il fatto che, per un verso, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame dev’essere presentato nella cancelleria dello stesso tribunale con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa, dal momento che le specifiche modalità di presentazione di tale gravame costituiscono deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell’impugnazione (Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019), per altro verso, in tal caso, pur essendo l’impugnazione ammissibile, il ricorrente assumeva quindi il rischio che la stessa, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, fosse dichiarata inammissibile per tardività in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività resta pur sempre quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo (tra tante, Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018).

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui precisa entro quale termine deve essere proposto il ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nel corso della procedura estradizionale.

Difatti, in tale pronuncia, è postulato – una volta rilevato che anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nel corso della procedura estradizionale si applicano, per ciò che riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell’art. 311, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen. da coordinarsi, per quanto attiene alla decorrenza del termine, con quanto dispone l’art. 719 stesso codice – che detto ricorso deve essere proposto, entro dieci giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla notificazione (all’interessato o al difensore) di copia del provvedimento, dopo la sua esecuzione, con atto, contenente l’enunciazione contestuale dei motivi, presentato nella cancelleria della Corte di appello salva la facoltà del ricorrente di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione prima dell’inizio della discussione.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché fa chiarezza su questa tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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