In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, il rinvio ad udienza fissa disposto all’esito della discussione determina la necessità di fissare detta udienza nel rispetto del termine dilatorio di tre giorni previsto dall’art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

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(Ricorso rigettato)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309, c. 8)

Il fatto

Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’istanza di riesame avente ad oggetto il provvedimento col quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva a sua volta applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 a lui ascritto al capo E dell’imputazione provvisoria.

I motivi addotti dalla difesa nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato adducendo i seguenti motivi: a) violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, 179 e 309, comma 8, cod. proc. pen. e vizi di motivazione mancante o contraddittoria in ordine alla ordinanza adottata dal Tribunale del riesame con la quale era stata disposta l’acquisizione degli atti a sostegno delle disposte intercettazioni con rinvio a nuova udienza di trattazione in data 9/5/2019; in particolare, ad avviso del ricorrente, il citato provvedimento avrebbe comportato il mancato rispetto dei termini minimi di cui all’art. 309 comma 8 cod. proc. pen. tenuto conto altresì del fatto che, nonostante la difesa del ricorrente avesse proposto, rispettivamente al Tribunale del riesame e al Pubblico Ministero, due distinte istanze che segnalavano la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche e di tutti gli atti relativi a tali operazioni ed erano volte all’acquisizione al fascicolo della cautela di tali atti, il Tribunale si era pronunciato disponendo il “non luogo a provvedere” sulla relativa istanza mentre il p.m., pur ritenendo di non dover trasmettere presso la Cancelleria del Tribunale quanto richiesto dalla difesa, permetteva comunque l’accesso della difesa presso la sala d’ascolto della Procura della Repubblica al fine di consentire la presa visione e l’esame degli indicati supporti informatici e, dunque, l’udienza del 7/5/2019 veniva svolta senza l’acquisizione degli atti a sostegno delle rilevanti operazioni di intercettazione fermo restando che, a scioglimento della riserva di decisione presa all’esito di quell’udienza, il Tribunale, con dispositivo di ordinanza notificato alle parti lo stesso giorno 7/5/2019 e contrariamente a quanto in precedenza al riguardo statuito, aveva disposto l’acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni di comunicazioni e dei verbali di intercettazione relativi alla posizione del ricorrente fissando una nuova udienza per il 9/5/2019 per la decisione dell’istanza di riesame del ricorrente la cui posizione era stata di fatto separata da quella dei coimputati proponenti riesame; da ciò se ne faceva discendere come tale nuova ordinanza, deliberata fuori dal contraddittorio delle parti, secondo la difesa, non avesse rispettato i termini minimi di cui all’art. 309, comma 8, cod. proc. pen.; b) violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 273, comma 1, e 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e vizi di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame da parte del p.m. dei supporti informatici contenenti i risultati della geo-localizzazione dei mezzi in uso al coimputato la cui visione da parte della difesa aveva consentito a quest’ultima di proporre nel corso dell’udienza di rinvio una ricostruzione degli eventi diversa da quella proposta dal p.m. e fatta propria dal G.i.p.; si osservava a tal proposito come il Tribunale avesse in primo luogo errato nel ritenere che detti elementi probatori non erano sopravvenuti in quanto, pur essendo i risultati del monitoraggio tramite GPS dei veicoli degli indagati già riportati nell’informativa finale predisposta dalla p.g. e trasmessa al G.i.p. con la richiesta di misura cautelare, secondo il ricorrente, solo il relativo supporto informatico costituisce vera e propria prova dovendosi poi ritenere sopravvenuti tutti i documenti dei quali la difesa non abbia avuto l’immediata disponibilità; oltre a ciò, veniva rilevato, da un lato, che l’ordinanza deve ritenersi manchevole là dove negava trattarsi comunque di elementi oggettivamente favorevoli al ricorrente poiché dalla visione del ROS 182/17, relativo agli spostamenti dell’automobile in uso al coindagato, era stato possibile alla difesa di giungere ad una ricostruzione dei fatti che sconfessava quanto affermato dalla p.g., dall’altro, l’ordinanza impugnata si rivelava essere al riguardo illogica e travisante in quanto basata anch’essa sull’informativa finale della p.g. e non già ai dati della geo-localizzazione effettivamente registrati nel supporto del quale era stata denunciata la mancata trasmissione da parte del p.m..

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Il ricorso veniva ritenuto infondato e, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni.

In particolare, veniva stimato infondato il primo motivo di ricorso, proposto in riferimento alla ordinanza adottata dal Tribunale del riesame in data 7/5/2019, con la quale era stata disposta l’acquisizione degli atti a sostegno delle disposte intercettazioni con rinvio a nuova udienza di trattazione in data 9/5/2019 e al presunto mancato rispetto dei termini minimi di cui all’art. 309 comma 8 cod. proc. pen. riferiti alla successiva udienza del 9/5/2019, posto che, in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, il rinvio ad udienza fissa disposto all’esito della discussione non determina la necessità di fissare detta udienza nel rispetto del termine dilatorio di tre giorni previsto dall’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. purché sia comunque assegnato, come nel caso di specie, un termine a difesa adeguato al tipo di acquisizione aggiuntiva (Sez. 6, n. 7901 del 15/12/2017, in fattispecie relativa a rinvio dell’udienza di riesame al fine di acquisire i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali in cui la Corte, esclusa la necessità di uno specifico avviso alla difesa del deposito di tali atti, aveva ritenuto congruo il termine di circa un giorno intercorso tra detto deposito e l’udienza).

Ciò posto, veniva parimenti reputato infondato anche il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei supporti informatici contenenti i risultati della geo-localizzazione dei mezzi in uso al coimputato osservandosi al riguardo che il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame i supporti informatici di intercettazioni non trasmessi al G.i.p. (Sez. 3, n. 19198 del 05/02/2015) tenuto conto altresì del fatto che l’obbligo dell’autorità procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all’art. 291, comma primo, cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano essere favorevoli all’indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell’attività investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la difesa non abbia l’immediata disponibilità (Sez. 4, n. 9892 del 03/12/2014).

Rilevato ciò, gli Ermellini evidenziavano come, nella fattispecie in esame, invece, la difesa del ricorrente, che con istanza del 2/5/2019 aveva chiesto la trasmissione dei supporti al Tribunale del riesame solo in alternativa alla loro visione diretta, fosse stata tempestivamente autorizzata dal pubblico ministero, in data 3/5/2019, a visionare ed estrarre copia dei ROS 181/17 e 182/17 ed essa era quindi in condizione di produrre quei supporti al Tribunale del riesame avendone avuto l’immediata disponibilità fin dal 3/5/2019.

Oltre a ciò, veniva messo in risalto il fatto che il ricorso si palesava altresì aspecifico e infondato alla stregua del corretto rilievo contenuto nell’ordinanza impugnata secondo il quale gli elementi presenti nei supporti non trasmessi non sono oggettivamente a lui favorevoli (Sez. 6, n. 25058 del 10/05/2016) ma al più possono apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (Sez. 1, n. 57839 del 04/10/2017).

Veniva infine osservato come la puntuale e congrua ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (pp. 4-8) si sottraesse a rilievi di manifesta illogicità rilevanti in sede di legittimità essendo consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014).

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui affronta il quesito se, in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, il rinvio ad udienza fissa disposto all’esito della discussione determina la necessità di fissare detta udienza nel rispetto del termine dilatorio di tre giorni previsto dall’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. o meno.

Orbene, la Cassazione, nella pronuncia in esame, fornisce una risposta negativa a tale quesito purchè sia comunque assegnato un termine a difesa adeguato al tipo di acquisizione aggiuntiva.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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