In materia di patteggiamento, quando è possibile ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto

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 (Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 448, c. 2-bis)

Il fatto

Il Tribunale di Brescia aveva applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di anni due e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 216-219-223 della legge fall..

I motivi della Cassazione

Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell’art. 448 cod. proc. pen. posto che erano state applicate le pene accessorie di cui all’art. 216, u.c., I. fall. sebbene non comprese nell’accordo ed errata qualificazione giuridica del fatto non avendo mai costei esercitato “alcun potere amministrativo essendo stata la medesima deprivata di qualsivoglia autorità inerente la gestione della società stessa“.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Sebbene i motivi di ricorso venivano dichiarati infondati, la Corte di Cassazione affermava come la sentenza andasse comunque annullata limitatamente alle pene accessorie.

Gli ermellini osservavano prima di tutto come il motivo relativo alla responsabilità fosse inammissibile atteso che, come messo in evidenza dal Pubblico Ministero concludente, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione dovendo escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Cass. pen., n. 3108 del 8/1/2018).

A fronte di ciò, si denotava come, invece, nel caso di specie, il diverso ruolo nella società reclamato dalla ricorrente non risultasse in alcuna maniera dalla motivazione della sentenza, né dal ricorso della parte sicché, ad avviso della Corte, non poteva in alcun modo essere addotto a ragione dell’impugnativa per cassazione.

Infine, una volta preso atto che la sentenza di patteggiamento a pena detentiva superiore ai due anni di reclusione comporta, per legge, l’applicazione delle pene accessorie (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.), gli ermellini ritenevano come fosse infondata la lamentela sull’applicazione delle pene suddette anche se le stesse non erano comprese nell’accordo fermo restando però che – essendo intervenuta, nel frattempo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 25 settembre 2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216 I. fall. nella parte in cui in cui prescrive l’applicazione – a carico dei condannati per fatti di bancarotta fraudolenta – di pene accessorie in misura fissa (10 anni) – si imponeva l’annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (ovviamente con esclusivo riferimento alle pene accessorie suddette).

Conclusioni

La sentenza qui in rassegna è interessante nella parte in cui chiarisce cosa deve intendersi per erronea qualificazione giuridica del fatto ai fini della proponibilità del ricorso per Cassazione  nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Gli ermellini, difatti, in siffatta decisione, richiamando un precedente conforme, hanno postulato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione dovendo escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Tal che questa decisione deve essere presa nella dovuta considerazione ove si debba ricorrere per cassazione in casi di tale genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale provvedimento, dunque, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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