Arresto europeo: cosa motiva il rifiuto alla consegna del reo?

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In materia di mandato di arresto europeo, cosa impone di verificare il motivo di rifiuto della consegna correlato al “serio pericolo” che la persona venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. 

 

(Annullamento con rinvio)

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

S. P. ricorre per mezzo dei suoi difensori di fiducia avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva disposto la sua consegna all’Autorità giudiziaria belga in esecuzione di mandato di arresto europeo processuale emesso in relazione al mandato di cattura del Tribunale di Prima Istanza di Anversa in data 29/3/2018 recante contestazione dei reati di associazione per delinquere e traffico illecito di stupefacenti commesso in Belgio tra il 24/10/2017 e il 22/2/2018.

Il ricorrente, in particolare, deduceva, con unico motivo di ricorso, violazione dell’art. 18, lett. h), legge n. 69/2005 e vizi di motivazione per avere la sentenza impugnata disposto la consegna dello stesso ricorrente all’Autorità giudiziaria belga nonostante, con memoria depositata all’udienza del 28/6/2018, la difesa avesse prospettato e fatto proprie le considerazioni svolte nella sentenza della Sezione VI, Cass. pen., n. 8916 del 21/2/2018, omissis (non massimata), con particolare riferimento al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti correlati alle condizioni degli istituti carcerari del Paese di emissione segnalati dalla sentenza della Corte EDU Vasilescu c. Belgio, nonché dal Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa (CPT) con Dichiarazione Pubblica emessa in data 13/7/2017 ai sensi dell’art. 10 della Convenzione istitutiva di detto Comitato e dal Rapporto reso nel 2017 dal CPT, che faceva stato della persistente incapacità delle Autorità belghe ad assicurare un servizio minimo tale da garantire il rispetto dei diritti dei detenuti in caso di agitazione sindacale del personale penitenziario.

In particolare, ci si doleva del fatto che, pur avendo la Corte territoriale acquisito dalle Autorità belghe, ai sensi dell’art. 16 L. 69/2005, informazioni integrative circa le condizioni di detenzione garantite nello Stato emittente, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, per la loro genericità, dette informazioni non rispondevano alle esigenze poste dalla citata sentenza della Cassazione per eliminare i rischi segnalati dal CPT.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Cassazione accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come la sentenza impugnata avesse motivatamente respinto la doglianza riguardante il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti correlati alla situazione carceraria in Belgio facendo riferimento non solo alle informazioni integrative fornite, ai sensi dell’art. 16 (L. 69/2005, dal Direttore del Servizio Pubblico Federale di Giustizia del Regno del Belgio, ma anche all’espressa assicurazione da costui fornita circa il fatto che la persona richiesta in consegna sarebbe stata ristretta nel carcere di Anversa nel pieno rispetto dei diritti umani e degli standard internazionali – ed in particolare quelli richiesti dal CPT – incluso, tra l’altro, “uno spazio della cella singola sufficiente, servizi igienici separati e attività extra-cella” (p. 6).

Si faceva pertanto presente come, così facendo, la Corte territoriale avesse escluso, con motivazione che si sottraeva a censura perché del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici, la condizione di rischio connessa ai generali problemi di tipo strutturale evidenziati dalla sentenza Vasilescu c. Belgio del 25/11/2014 della Corte europea dei diritti dell’uomo (Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard Pascale, Rv. 269920, con riferimento a m.a.e. belga).

Pur tuttavia, si rilevava al contempo come fosse altrettanto vero che nessuna informazione era stata fornita dalle Autorità belghe in ordine al serio rischio di trattamenti inumani e degradanti, pure puntualmente recentemente segnalato dal CPT, relativo a situazioni conseguenti a scioperi del personale addetto alla custodia dei detenuti in Belgio mentre, a tale riguardo, secondo quanto chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, sulla scorta delle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C659/15, Caldararu, il motivo di rifiuto della consegna correlato al “serio pericolo“, che la persona venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, impone di verificare, dopo aver accertato l’esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, se, in concreto, la persona oggetto del M.A.E. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano, sicché a tal fine può essere richiesta allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, omissis, Rv. 267296).

Tal che se ne faceva conseguire come dovesse stimarsi oggetto di infondata ed illogica svalutazione da parte della Corte territoriale l’allegazione del ricorrente circa il concreto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti derivante dalle gravi conseguenze ripetutamente prodotte nelle carceri belghe a seguito di scioperi o altre azioni collettive degli agenti penitenziari trattandosi di situazioni più volte segnalate dal Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa e che avevano recentemente condotto il Comitato, in mancanza dell’adozione di misure idonee, a emettere in data 13/7/2017, ai sensi dell’art. 10(2) della Convenzione istitutiva di detto Comitato, una Dichiarazione Pubblica con la quale era stato denunciato il rischio di assoggettamento di un gran numero di detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ovvero all’aggravamento di condizioni detentive già intollerabili e all’esposizione dei detenuti a pericolo per la loro salute e la loro stessa vita fermo restando che siffatti rilievi erano stati in vero reiterati nel Rapporto del CPT in data 8/3/2018, relativo alla visita in Belgio effettuata dal Comitato dal 27 marzo al 6 aprile 2017; in particolare, dal “Sommario Esecutivo” di tale Rapporto, risultava infatti testualmente quanto segue. “il principio di cooperazione esistente tra il Comitato e le autorità di una parte della convenzione, richiede anche che siano adottate le misure necessarie per migliorare la situazione alla luce delle raccomandazioni formulate dal CPT. A tale riguardo, la visita è stata senz’altro un’occasione per osservare miglioramenti, in particolare in termini di condizioni materiali nei nuovi istituti penitenziari e nella cura degli internati nel centro psichiatrico forense. Il CPT ha anche preso atto degli sforzi compiuti per combattere la violenza della polizia e rafforzare le garanzie procedurali. Tuttavia, la situazione rimane preoccupante sotto molti aspetti, in particolare per quanto riguarda la cura dei prigionieri e degli internati nelle carceri. In questo contesto, la visita non ha mostrato alcun progresso concreto verso l’istituzione di un meccanismo effettivo che consenta il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti in tutte le circostanze, in particolare nel contesto di scioperi del personale penitenziario. Le gravi conseguenze di tali azioni continuano a essere motivo di grande preoccupazione per il CPT. Il Comitato ritiene che l’incapacità delle autorità belghe di istituire un tale dispositivo potrebbe esporre un gran numero dì detenuti a trattamenti inumani e degradanti (…). Si ricorda che dopo diversi anni il dialogo con le parti sociali non ha ancora avuto esito positivo e il CPT è stato costretto a rilasciare una dichiarazione pubblica nel luglio 2017 al termine della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione, invitando le autorità belghe e tutte le parti interessate, comprese le parti sociali, ad assumersi le proprie responsabilità e a trovare rapidamente una soluzione adeguata a risolvere questo problema di gravità eccezionale“.

Posto ciò, i giudici di Piazza Cavour osservavano come, a fronte di questi reiterati rilievi, le Autorità belghe avessero da ultimo fornito al CPT specifica e ufficiale risposta in data 7/6/2018 (pubblicata il 19/6/2018), indicando (p. 16) quanto sussegue: “Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dell’adozione di una base legislativa per risolvere la questione del servizio minimo garantito, la consultazione – sia con i rappresentanti dei sindacati del personale carcerario che con i partner governativi – è giunta alla fase finale. Un accordo politico è stato raggiunto. Il relativo provvedimento è attualmente in fase di controllo amministrativo e di bilancio e, nelle prossime settimane, sarà presentato al Consiglio dei ministri e poi alla Commissione giustizia del Parlamento federale. Prevede che durante i periodi di sciopero del personale carcerario, le norme minime per i detenuti continuino a essere garantite“.

Pertanto, se, alla luce delle emergenze documentali risultanti negli atti, derivava come la specifica situazione di rischio (di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti correlati alla situazione carceraria in Belgio) apparisse avviata a positiva soluzione, dall’altro, osservava sempre la Corte in questa pronuncia, non trapelava, sempre in considerazione dei documenti disponibili, ancora superata detta situazione.

Da ciò se ne faceva discendere la sussistenza della violazione dell’art. 18, lett. h) della legge n. 69/2005 e del denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata e di conseguenza, l’annullamento della sentenza in esame con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli affinchè, assunte ai sensi dell’art. 16 legge n. 69/2005 aggiornate informazioni circa l’istituzione di un meccanismo effettivo che consentisse l’apprestamento di un servizio minimo e il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti nel contesto di scioperi del personale penitenziario, si procedesse a nuovo giudizio circa l’eventuale sussistenza del motivo di rifiuto di cui al citato art. 18, lett. h) in relazione alle misure adottate dal Belgio per eliminare i rischi segnalati dal Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa con Dichiarazione Pubblica emessa in data 13/7/2017 ai sensi dell’art. 10(2) della Convenzione istitutiva di detto Comitato e nel Rapporto in data 8/3/2018, relativo alla visita in Belgio effettuata dal Comitato dal 27 marzo al 6 aprile 2017, per il caso di scioperi del personale penitenziario.

Conclusioni

La sentenza in questione è sicuramente condivisibile.

L’affermazione del principio (richiamato in questa pronuncia), così come postulato dai giudici comunitari, secondo cui, in mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna correlato al “serio pericolo“, che la persona venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, impone di verificare, dopo aver accertato l’esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, se, in concreto, la persona oggetto del M.A.E. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano rispecchia fedelmente il nostro quadro normativo vigente che, al di là di quanto sancito dall’art. 18, lett. h), legge n. 69/2005 (“1. La corte di appello rifiuta la consegna (…) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti“), consente l’applicazione di un trattamento detentivo solo nei limiti delineati dall’art. 27, c. 3, Cost. (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”) nonché, stante quanto disposto dall’art. 117, c. 1, Cost. (“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali), dall’art. 3 CEDU (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”).

Il giudizio su quanto postulato in questa pronuncia, pertanto, non può che essere positivo.

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