Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

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In materia di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, non è configurabile questo delitto quando la condotta contestata si sia risolta nell’interruzione o nell’alterazione della regolarità di un singolo atto senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell’ufficio.

 (Annullamento con rinvio)

(Normativa di riferimento: C.p. art. 340)

Il fatto

La Corte d’appello di Trieste, in riforma della pronuncia del Tribunale giuliano, mandava assolto M. C. dal reato ascrittogli ai sensi dell’art. 340 cod. pen., con ampia formula, per insussistenza del fatto.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste assumendosi che la giustificazione della statuizione assolutoria offerta dal giudice d’appello – in ragione della ravvisata impossibilità, alla stregua degli atti, di fornire risposta al quesito ritenuto decisivo ai fini della sussistenza o meno della contestata fattispecie delittuosa, se cioè la condotta dell’imputato avesse avuto incidenza sulla complessiva funzionalità del servizio pubblico, qui relativo al trasporto lungo la linea “…” – sarebbe stata inficiata da inosservanza od erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 co. 1, lett. b), cod. proc. pen., e ciò sotto un duplice profilo: a) perché la Corte d’appello avrebbe in tal modo “travisato” l’elemento oggettivo proprio del reato di cui all’art. 340 cod. pen., in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie deve ritenersi consumata in presenza di un’alterazione anche temporanea, purché oggettivamente apprezzabile, del servizio pubblico, senza necessità – come invece opinato dalla sentenza impugnata – che il turbamento debba concernere “il servizio nella sua interezza e globalità“; b) perché la Corte medesima avrebbe omesso di considerare, malgrado le emergenze in tal senso dell’istruttoria dibattimentale, “che la condotta dell’imputato si è riversata, vista l’ora tarda, sull’ultimo mezzo di trasporto disponibile” con conseguente turbamento non della “singola prestazione“, bensì dell’”intero servizio di trasporto notturno extraurbano“, oltre ad aver “impedito che i passeggeri potessero raggiungere prontamente l’aeroporto (peraltro distante decine di chilometri …) e le zone limitrofe, con un evidente rischio per gli altri servizi collegati (nella specie, il trasporto aereo)“.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si rilevava prima di tutto, una fatto presente come il dato testuale della norma incriminatrice, in linea con l’interesse tutelato, sanzioni non solo la condotta che abbia comportato l’interruzione del servizio pubblico, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell’ufficio o servizio pubblico (cfr., in particolare, Sez. 6, sent. n. 46461 del 30.10.2013, Rv. 257452), come, proprio la rilevata ampiezza dell’ambito di applicazione della norma, avesse indotto la giurisprudenza di legittimità a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un’alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un’oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta contestata – giusta la terminologia usualmente adottata – si sia risolta nell’interruzione o nell’alterazione della regolarità di “un singolo atto …, senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell’ufficio” (così Sez. 6, sent. n. 36404 del 28.05.2014, Rv. 259901).

Pertanto, alla stregua di questo principio di diritto, se ne faceva conseguire come il giudice, nella doverosa valutazione dell’effettiva offensività del facere del soggetto agente, debba considerare la sua ricaduta sullo specifico servizio colpito dalla condotta contestata in esame, ma non anche sulla totalità in assoluto del servizio: ciò che, ove si tratti di servizi di ampio respiro, ben difficilmente potrebbe altrimenti condurre all’affermazione della rilevanza penale della condotta medesima.

Posto ciò, si evidenziava al contempo come la disamina della casistica giurisprudenziale confortasse l’enunciazione di cui sopra: così, nell’ipotesi di cui alla pronuncia del 2014 precedentemente indicata, il comportamento di quell’imputato, risoltosi unicamente in pur inurbane contestazioni verbali, aveva semplicemente consigliato il pubblico ufficiale a rinviare, per mere ragioni di opportunità, l’attività d’ufficio in cui era impegnato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza portata all’attenzione della Suprema Corte mentre, nel caso affrontato da Sez. 6, sent. n. 35399 dell’08.06.2006, Rv. 235196, l’interruzione della linea di trasporto pubblico era stata determinata da una lite sul traffico originata da un preteso danneggiamento di cui si sarebbe reso responsabile il conducente di linea onde la condotta del privato guidatore, che aveva costretto il mezzo pubblico ad arrestare la propria corsa, era stata riguardata come espressione delle non infrequenti vicende che sono proprie del traffico urbano perciò senza alcuna reale compromissione della regolarità del servizio (al di là della pur accennata problematica inerente alla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dal reato previsto e punito dall’art. 340 cod. pen.).

Una volta terminata questa disamina di ordine ermeneutico, gli ermellini, analizzando il caso di specie, osservavano come non fosse in contestazione la ricostruzione, in punto di fatto, della vicenda, contrassegnata dalla condotta impeditiva dell’odierno imputato, che, per protestare contro l’organizzazione del servizio – stante l’impossibilità del mezzo di caricare tutti gli utenti in attesa al capolinea, onde il conducente, una volta esauriti i posti a sedere ed occupati tutti gli spazi in piedi, aveva chiuso le porte, accingendosi a dar inizio alla corsa – ebbe a sdraiarsi per terra, impedendone quindi volontariamente la partenza, che poté avvenire solo dopo circa mezz’ora, previo intervento dei Carabinieri.

Ciò posto, l’alterazione della regolarità del servizio non poteva in effetti essere esclusa, ad avviso della Corte, sulla scorta di “un lieve ritardo nella partenza del mezzo” atteso che siffatta affermazione finiva con lo “sterilizzare” gratuitamente la causale alla base dell’accaduto omettendo altresì di soffermarsi sulla sua ricaduta oggettiva la quale doveva essere apprezzata alla luce della circostanza per cui quella “bloccata” era l’ultima corsa della linea diretta dal centro città all’aeroporto di Ronchi dei Legionari mentre, di converso, non appariva pertinente l’assunto della Corte giuliana che aveva attribuito portata dirimente alla mancata prova, in quanto ritenuta non desumibile dagli atti processuali, di un effettivo danno cagionato ad “altri servizi funzionalmente collegati con quello svolto dal citato mezzo” trattandosi di profilo non determinante perché ulteriore rispetto alla condotta incriminata e perciò ad essa estraneo e quindi non in grado di influire sulla sua consumazione.

Da ciò, come evidenziato anche prima, se ne faceva discendere l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.

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Conclusioni

La sentenza in commento chiarisce come possa configurarsi il reato previsto dall’art. 340 c.p..

In questa decisione, difatti, alla luce del bene giuridico protetto da questa norma incriminatrice, ossia preservare il regolare svolgimento dell’ufficio o servizio pubblico, si evidenzia come non rilevi, ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, una condotta che si sia risolta nell’interruzione o nell’alterazione della regolarità di un singolo atto senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell’ufficio essendo necessario verificare come e in che misura si sia influito sulla regolare svolgimento del servizio nei cui confronti questa azione deviante è stata posta in essere.

Va da sé dunque come, alla luce di quanto statuito in tale pronuncia, ben possano prendersi in considerazione le argomentazioni ivi addotte ogniqualvolta sia contestato un reato del genere, sia da parte colui che è tenuto a difendere l’accusato, sia da parte di chi è tenuto a giudicare un fatto di questo tipo.

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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