Come deve essere liquidato il danno morale in sede penale

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(Annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni civili)

(Normativa di riferimento: C.p. art. 185)

Il fatto

 La Corte di appello di Messina confermava la sentenza in data 27 gennaio 2013 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di tentata concussione in danno di B. G. perché, abusando della qualità di …, era intervenuto nella controversia esistente tra il B. ed il nipote, creditore del primo, sollecitandolo a chiudere pacificamente la questione, minacciando, altrimenti, di mandare i colleghi a controllare i mezzi o mandarli presso la sua abitazione.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato adducendo i seguenti motivi: a) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato in quanto doveva escludersi la valenza minatoria delle espressioni, asseritamente pronunciate dal ricorrente evidenziandosi al riguardo come la risposta della Corte di appello sul punto fosse stata tautologica poiché non teneva conto che l’essenza della minaccia risiede nella prospettazione di un male o danno ingiusto e deve essere idonea ad incutere timore nella vittima; infatti, non spiegava come la persona offesa potesse aver percepito un atteggiamento prevaricatorio del ricorrente e come potesse essersi sentita coartata dalle generiche e scoordinate espressioni del ricorrente, riferite a dati futuri ed incerti; b) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen. in quanto giustificata con riferimento all’elemento strutturale del reato ovvero l’approfittamento della propria qualifica senza, invece, considerare le ragioni della condotta ed il contesto in cui era maturata, la legittimità della pretesa e l’occasionalità della condotta; c) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione delle somme liquidate in via equitativa a titolo di risarcimento del danno morale non risultando considerata né l’intensità della violazione della libertà morale e fisica della persona offesa, né del turbamento psichico e dell’incidenza del reato sulla personalità della vittima.

 Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 La Corte di Cassazione riteneva il ricorso fondato limitatamente alle statuizioni civili e inammissibile nel resto.

Il primo motivo veniva stimato inammissibile per genericità in quanto il ricorrente contestava la configurabilità del reato per inidoneità delle espressioni pronunciate, riportate nel capo di imputazione, ad incutere timore nella persona offesa, ma si limitava a censurare la mancanza di una sufficiente risposta dei giudici di appello e dunque, ad avviso della Corte, la censura era aspecifica e generica e non teneva affatto conto della motivazione resa dai giudici di merito concordi nel ravvisare la valenza intimidatoria e coartante della minaccia, consistita nel prospettare alla persona offesa, titolare di una ditta di trasporti, di inviare i colleghi per sottoporre i mezzi a controlli, anche capziosi, in tal modo prospettandogli danni ingiusti per l’attività di lavoro.

A fronte di ciò, i giudici di piazza Cavour facevano altresì presente come – tenuto conto che, anche a seguito della modifica normativa, ai fini della configurabilità del delitto di concussione non rileva, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, la portata più o meno coartante della minaccia, ma l’ingiustizia del male minacciato (Sez. 6, n. 37475 del 21/01/2014, omissis, Rv. 260793-01) – andasse evidenziata l’asserita vaghezza della minaccia, dedotta nel ricorso, la quale si riempiva di contenuti in base alle dichiarazioni della persona offesa, riportate nella sentenza di primo grado (pag. 5), ove si specificava come il ricorrente avesse prospettato il sicuro esito positivo dei controlli (“perché si sa voi trasportatori sempre qualcosa di buono non c’avete sui mezzi, un fanale rotto, qualcosa… o una revisione non fatta o gomme lisce”) esortando la persona offesa a non costringerlo ad usare le maniere forti ed a risolvere la questione e dunque, operando in tal guisa, era lo stesso ricorrente a riconnettere ai controlli prospettati l’uso “di maniere forti” evitabile con l’adempimento del debito vantato dal nipote e pacificamente ammesso dal B.

Tal che se ne faceva conseguire come del tutto coerentemente i giudici di merito avessero ritenuto integrato il delitto contestato sottolineando che il disvalore della condotta consiste nell’abuso della qualità e nella strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta dal pubblico ufficiale nei confronti del privato e utilizzata dal pubblico ufficiale per fare pressione sulla persona offesa e costringerla ad adempiere per evitare il male ingiusto prospettatole, come era avvenuto nella fattispecie.

Del resto, osservava sempre la Corte, tenuto conto della qualità del ricorrente e dei poteri connessi alla sua pubblica qualifica, la prospettata possibilità di rivolgersi ai colleghi per far eseguire controlli mirati sui mezzi di trasporto della ditta della vittima era stata, pertanto, ritenuta idonea a determinare nella vittima uno stato di soggezione e la percezione della concretezza ed effettività del male minacciato, e ciò anche perché, qualora l’ipotesi d’accusa sia “l’abuso della qualità” rivestita dal pubblico ufficiale, come nella fattispecie, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l’atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere il soggetto passivo all’indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità; é quindi, sufficiente, rileva sempre la Corte in tale pronuncia, che la vittima percepisca come “probabile” o anche solo come “possibile” un’estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico ufficiale non favorevole ai propri interessi e, per tal motivo, si senta costretto o indotto a dare o promettere l’utilità richiesta (Sez. 6, n. 8512 del 13/01/2017, omissis, Rv. 269427 – 01; Sez. 6, n. 10604 del 12/02/2014, omissis, Rv. 259896 – 01; Sez.6, n. 45034 del 09/07/2010, omissis, Rv. 249030).

Una volta terminata la disamina del primo motivo, venendo a trattare il secondo, la Corte lo dichiarava anch’esso inammissibile in quanto, sempre secondo il Supremo Consesso, i giudici avevano fornito congrua risposta valorizzando la oggettiva gravità della condotta per la strumentalizzazione della propria qualifica soggettiva da parte del ricorrente al fine di risolvere un problema privato nell’interesse di un congiunto.

Da ciò se ne faceva conseguire – una volta rilevato che, secondo l’orientamento elaborato in sede nomofilattica, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, omissis, Rv. 259501) – come, nel caso di specie, i giudici avessero attribuito rilievo all’atteggiamento soggettivo del ricorrente ed al contesto specifico nel quale era intervenuto facendo pesare la propria qualità, con indebita commistione, tra interessi privati e prestigio della qualifica pubblica rivestita.

Si riteneva invece fondato l’ultimo motivo relativo alle statuizioni civili.

Gli ermellini rilevavano a tal proposito come i giudici di appello si fossero limitati a richiamare la motivazione del giudice di primo grado senza avvedersi che la liquidazione del danno morale derivante dal reato secondo equità non era stata giustificata in alcun modo, né costoro avevano risposto alle specifiche censure difensive che contestavano la statuizione per mancata indicazione degli elementi analizzati e l’eccessiva quantificazione in relazione alla natura tentata del reato.

Invece, considerato che secondo l’orientamento sostenuto dalla Cassazione, la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, omissis, Rv. 263450-01), si notava come la motivazione sul punto fosse del tutto assente.

Pertanto, alla luce di ciò, la Suprema Corte disponeva, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello al quale veniva demandando anche il compito di provvedere sulla regolamentazione delle spese tra le parti del giudizio di legittimità.

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Conclusioni

 La sentenza si appalesa di un certo interesse specialmente nella parte in cui tratta la questione del risarcimento del danno morale.

Difatti, in questa pronuncia, se si afferma che la liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, si asserisce al contempo come costui abbia, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, pur non essendo necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento.

Pertanto non è sufficiente, come invece avvenuto nel caso di specie, un mero richiamo al provvedimento emesso dal giudice di prime cure allorchè si contesti la statuizione per mancata indicazione degli elementi analizzati e l’eccessiva quantificazione in relazione alla natura tentata del reato.

E’ compito invece del giudicante di fornire un’adeguata motivazione, sia sulla sussistenza del danno morale, che la quantificazione del risarcimento dovuto per ristorare questo torto; altrimenti, come è avvenuto nella fattispecie in esame, vi è il rischio che un provvedimento, privo di tale adeguato vaglio argomentativo, possa essere cassato in sede di legittimità ordinaria.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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