Non costituisce legittimo impedimento del difensore le avverse condizioni meteo se non si prova l’impossibilità di raggiungere la sede giudiziaria dove si deve celebrare l’udienza e l’imprevedibilità di queste condizioni

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

La Corte d’appello di Ancona, confermava la sentenza del 06 maggio 2014, con la quale il Tribunale di Ancona condannava P. D. G. per i reati di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. (capo A), 582, 585, 576, n.1, e 61, n.2, cod. pen. (capo B), 341-bis cod. pen. (capo A2), art. 612 cod. pen. (capo B2), commessi in … il …, alla pena di mesi nove di reclusione.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Tramite il proprio difensore di fiducia, P. D. G. proponeva ricorso, articolando i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione, in merito all’ordinanza adottata all’udienza del 26/11/2013 con la quale il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore addotto per concomitanti impegni professionali presso altri uffici giudiziari in procedimenti a carico di imputati detenuti, nonché per l’allarme meteo diramato per quel giorno con bollettino meteorologico, assumendo l’impossibilità di raggiungere la sede del Tribunale di Ancona, essendo tanto il difensore titolare che il sostituto avvocati iscritti presso il Foro di Foggia; in particolare, ci si doleva di come il rigetto fosse stato motivato solo con riferimento all’impedimento addotto per il concomitante impegno in altra sede senza alcuna motivazione in ordine all’impedimento correlato alle condizioni meteo fermo restando che il ricorrente censurava inoltre l’ordinanza di rigetto perché, con riferimento all’impegno professionale addotto dal difensore, ne era stata rilevata la tardiva presentazione per intempestività dell’istanza sebbene il difensore avesse dato giustificazione anche dell’inoltro della istanza nello stesso giorno dell’udienza per il carattere di imprevedibilità dell’impedimento meteorologico che non avrebbe consentito al difensore nominato in sostituzione di raggiungere la sede di Ancona mentre, nel corso dell’udienza, venivano poi assunte le testimonianze di tre testi determinanti per la decisione; 2) nullità della sentenza per violazione di norme processuali in relazione all’udienza del 14/05/2013 che veniva rinviata al 24/11/2015 (recte al 24.09.2013) presso una sede diversa da quella della sezione distaccata di Osimo, soppressa con accorpamento alla sede centrale di Ancona, senza che di tale mutamento di sede fosse stato dato avviso all’imputato assente essendo stato dato avviso al solo difensore di fiducia presente che, all’udienza successiva del 24/09/2013, prontamente aveva eccepito la nullità del rinvio per l’omessa comunicazione all’imputato del mutamento della sede processuale; 3) nullità per violazione di legge e vizio della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche essendosi indicata come ragione ostativa la ricorrenza di precedenti penali sebbene si trattasse di precedenti remoti risalenti a venti anni prima.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

I motivi addotti dai ricorrenti venivano ritenuti tutti manifestamente infondati con conseguente inammissibilità del ricorso.

In relazione al dedotto impedimento, si rilevava come fosse stato lo stesso ricorrente ad escludere che la ragione della richiesta del rinvio fosse stata legata ai concomitanti impegni professionali avendo espressamente addotto di avere nominato un sostituto per partecipare all’udienza.

Invece, si faceva presente come l’unico impedimento addotto a fondamento dell’istanza fosse dato dalle avverse condizioni meteo che avrebbero impedito al difensore nominato in sostituzione di raggiungere la sede di Ancona dovendosi spostare dal proprio domicilio in Foggia ma si stigmatizzava l’operato di questo legale non avendo il difensore indicato il nome di detto sostituto, né allegato la relativa nomina agli atti, sicchè neppure si poteva verificare se effettivamente detto professionista fosse stato nell’impossibilità di raggiungere la sede di Ancona tenuto altresì conto del fatto che, nell’ordinanza del Tribunale, non veniva dato rilievo alcuno all’impedimento collegato all’allerta meteo proprio perché palesemente non documentato.

A fronte di ciò, si denotava come la Corte territoriale avesse fornito poi ulteriori argomentazioni a sostegno della infondatezza dell’addotto legittimo impedimento escludendo sia il carattere di imprevedibilità dell’evento atmosferico, che avrebbe consentito al difensore di muoversi per tempo per raggiungere la sede giudiziaria, sia l’assoluta impossibilità dell’impedimento desunta dal regolare svolgimento dell’udienza con la partecipazione delle altre parti e la presenza dei testimoni.

Anche il secondo motivo veniva stimato ugualmente infondato.

Gli ermellini rilevavano come non dovesse essere notificato all’imputato ritualmente citato e non comparso l’avviso del rinvio in prosecuzione del dibattimento ad altra udienza essendo egli rappresentato in giudizio dal difensore (Sez. 3, 24240, del 24/03/2010, Rv. 247689) e, conseguentemente, il mutamento della sede giudiziaria non assumeva alcuna rilevanza sotto tale profilo essendo in ogni caso l’imputato assente rappresentato dal suo difensore di fiducia, che avendo appreso personalmente della data e del luogo dell’udienza di rinvio, era tenuto a comunicarlo al proprio assistito.

Infine, pure l’ultimo motivo, riferito alla dosimetria della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, veniva considerato inammissibile per genericità stante il fatto che il giudice d’appello aveva applicato correttamente i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. per determinare l’entità della sanzione nei confronti del ricorrente valorizzando la gravità dei fatti e la loro plurioffensività mentre, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, costui si era attenuto al principio di diritto secondo cui, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836, 17/11/2015, Rv. 266460).

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Conclusioni

La sentenza in questione si palesa assai interessante nella parte in cui affronta il quesito se le avverse condizioni climatiche possano rappresentare un motivo di legittimo impedimento del difensore.

Orbene, la rilevanza di tali condizioni a questo fine sembra essere assai limitata avendo la Corte dato risposta positiva a tale quesito solo se: a) l’evento atmosferico sia imprevedibile; b) esso comporti l’assoluta impossibilità desunta dal regolare svolgimento dell’udienza con la partecipazione delle altre parti e la presenza dei testimoni.; c) la rilevanza dell’impedimento collegato all’allerta meteo venga documentato dal difensore.

Solo a queste condizioni, è possibile avanzare una richiesta di rinvio per legittimo impedimento per avverse condizioni climatiche; altrimenti, difficilmente una richiesta di questo genere potrebbe trovare accoglimento in sede giudiziale.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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