Notifica PEC: è sufficiente che la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria esegua l’invio dell’atto con mail all’indirizzo del destinatario

Scarica PDF Stampa

Il caso

Il Tribunale di Reggio Calabria disponeva la sostituzione della misura del divieto di dimora in un Comune, emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di un imputato, con quella della custodia cautelare in carcere. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione l’imputato lamentando, tra le altre cose, la nullità del provvedimento per essere stato emesso all’esito di un procedimento viziato dalla irregolare notifica eseguita a lui e al suo legale dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale.

La decisione della corte

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Come noto, l’art. 150 c.p.p. prevede la possibilità che, in presenza di particolari circostanze che lo consiglino, il giudice possa autorizzare la notificazione di un atto a persona diversa dall’imputato con l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto.

D’altro canto, l’art. 148 co. 2 bis c.p.p., consente che l’autorità giudiziaria possa disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei: norma, questa, che va letta in collegamento con la specifica disciplina sulla notificazione telematica a mezzo P.E.C., secondo la quale, a mente del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 9, lett. c-bis), convertito dalla L. n. 221 del 2012, nei procedimenti penali quello strumento di notificazione può essere utilizzato per persone diverse dall’imputato, se titolari di indirizzo P.E.C. risultante da pubblici elenchi o da elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

In siffatte ipotesi, ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria esegua l’invio dell’atto con mail all’indirizzo P.E.C. del destinatario, mentre, al contrario di quanto affermato nell’impugnazione, peraltro, con note caratterizzate da una qual certa genericità, non occorre nè l’acquisizione di uno specifico “rapporto di consegna” e neppure che l’ufficio mittente abbia avuto una “ricevuta di accettazione”, bastando – come nella fattispecie è accaduto – che l’accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato, poiché tanto è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica: ciò senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici (in questo senso Cass. pen. sez. 5, n. 11241 del 18/10/2018).

Volume consigliato

Sentenza collegata

75732-1.pdf 52kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Mazzei Martina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento